Sentenza n. 1298/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 271 /2023 emesso dal Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 943 /2023 R.G. L.L., in data 04.05.2023, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, in data 05.05 2023 e non essendo opposto nei termini di legge dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 26.06.2023 e notificato al Ministero dell’Istruzione e del merito in data 04.07.2023 in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo, recante condanna all'attribuzione della carta elettronica del docente per € 500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 271/2023 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali sulla somma gradualmente rivalutata sino all'effettivo soddisfo. Il decreto, notificato, non è stato opposto nei termini, è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ed è stato nuovamente notificato in forma esecutiva al Ministero. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione, che non aveva accreditato la somma dovuta, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo né dimostrare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto abbia valore di cosa giudicata e possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza, purché sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; tale condizione risultava soddisfatta. Ha inoltre verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di previa notificazione del titolo all'amministrazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, constatata l'assenza di contestazioni specifiche del Ministero e della prova dell'avvenuto pagamento, ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c. secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi intende farli valere. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al decreto entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnando al commissario ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 1; comma 4, lett. d)
L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato e il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere, nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione processuale sul deposito del ricorso risulta rispettata in relazione al giudizio di ottemperanza trattato in camera di consiglio.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale per poter promuovere l'ottemperanza al relativo titolo.
artt. 633 e ss. c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo, è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista valore di cosa giudicata, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti dalla norma.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prima dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere documentata la notificazione della decisione all'amministrazione debitrice.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato incombe sulla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, l'amministrazione deve provare l'avvenuto pagamento se intende opporlo all'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
La disposizione è richiamata quale base dell'applicazione analogica della disciplina relativa al compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il ricorso per ottemperanza, al pari di una sentenza passata in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo esecutivo, il ricorrente deve dimostrare la sussistenza del titolo, la sua esecutorietà e la notificazione all'amministrazione debitrice; verificati tali presupposti, il giudice può ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
- Se l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l'avvenuto pagamento, il perdurante inadempimento può essere accertato applicando il principio dell'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posto a carico di chi intende farli valere.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
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