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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l'abbattimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, di 3 capi confermati in anomalia per sesso, di proprietà della ricorrente e detenuti presso l'allevamento della soccidaria -OMISSIS- mediante invio in vincolo a uno stabilimento di macellazione, con divieto di impiego delle carcasse per il consumo umano, e con costi a carico dell’operatore, senza riconoscimento di alcun indennizzo; - della nota del Comandante del NAS di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-di data -OMISSIS-, con la quale è stato segnalato alla ATS -OMISSIS- che un vitello partito da un allevamento è risultato diverso da quello giunto con il medesimo codice identificativo presso l’allevamento della soccidaria della ricorrente (perdita della tracciabilità); - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il blocco temporaneo dell’allevamento della soccidaria; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; -dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta un’altra revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale, in relazione al rischio di scambi di identificativi tra vitelli italiani e vitelli provenienti da altri Stati UE di cui alla nota del NAS di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, è stato previsto che i capi con marca auricolare contraffatta segnalati dal NAS devono essere avviati alla macellazione, con distruzione delle carni; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha rimosso il blocco unicamente per i capi per i quali sia stata confermata la sola anomalia di razza, in quanto a rischio trascurabile; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data-OMISSIS-, che ha previsto per i capi per i quali sia stata confermata l’anomalia per sesso l’applicazione delle misure di cui all’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 134/2022; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stata definita la procedura per la gestione delle anomalie di identificazione di sesso e razza dei capi in ingresso negli allevamenti rilevate in sede di autocontrollo; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta un’ulteriore revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha previsto la registrazione in BDN delle modifiche anagrafiche e delle nascite gemellari di bovini solo a cura dell’allevamento di nascita e previa validazione della ASL territorialmente competente; - nonché per il risarcimento dei danni;

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza veterinaria di abbattimento e distruzione di tre bovini con anomalie di identificazione per sesso, unitamente agli atti presupposti relativi al blocco dell’allevamento, alle revoche parziali, alle direttive regionali e ministeriali sulla gestione delle anomalie e alla nota dei NAS sulla perdita di tracciabilità; domanda anche risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore zootecnico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’ordine di abbattimento e il divieto di impiego e commercializzazione delle carni, deducendo sproporzione e irragionevolezza della misura, poiché gli animali sarebbero stati sottoposti a controlli veterinari senza evidenza di rischi sanitari e potrebbero essere avviati alla macellazione ordinaria, con ispezioni ante e post mortem e ulteriori controlli. Ha sostenuto che sesso e razza non costituiscono mezzi normativi di identificazione dei bovini, ma dati di registrazione e controllo della produzione, e che le anomalie riscontrate potrebbero dipendere da meri errori materiali, senza sostituzione o contraffazione dei marchi auricolari. Ha inoltre censurato il divieto, introdotto dalle direttive impugnate, di correggere autonomamente nella BDN i dati relativi a sesso e razza da parte dell’allevamento di destinazione, osservando che l’allevamento di nascita potrebbe non collaborare alla rettifica e che il relativo errore ricadrebbe economicamente sull’allevatore finale. Le amministrazioni hanno sostenuto che la perdita di tracciabilità impedisce di conoscere origine, trattamenti farmacologici e ormonali e alimentazione dei capi, rendendo non affidabile qualsiasi controllo mirato sulle carni e giustificando il divieto di consumo umano.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare solo nei limiti indicati. Ha confermato la sospensione dell’ordine di abbattimento, già disposta in sede monocratica, consentendo alla ricorrente di conservare i capi oppure, se ritenuto più conforme al proprio interesse, di procedere all’abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni fino alla decisione di merito, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie. Ha invece mantenuto il divieto di commercializzazione e di impiego delle carni, compreso il consumo umano, perché le anomalie accertate impediscono allo stato una completa tracciabilità e non consentono di escludere rischi per la salute pubblica; i soli esami di laboratorio non sono sufficienti se non è possibile individuare quali sostanze ricercare. Il Collegio ha rilevato che, rispetto ai casi direttamente accertati dai NAS, la situazione dei tre capi sembra derivare da un raffronto documentale tra animali presenti e dati BDN, sicché non è ancora certa né la frode né l’imputabilità della condotta, ma è incontrovertibile l’anomalia e la conseguente incompletezza della tracciabilità. Ha ritenuto insufficiente sia la documentazione amministrativa sia quella privata prodotta dalla ricorrente, inclusa la certificazione veterinaria sullo stato attuale di salute, non idonea a ricostruire i trattamenti pregressi. Ha quindi disposto, con effetto propulsivo, un confronto tra autorità veterinarie, ricorrente e soccidaria per ricostruire l’intero percorso dei capi, verificare gli allevamenti di nascita e intermedi, distinguere l’errore materiale dalla sostituzione dei marchi, accertare la percentuale effettiva delle anomalie e valutare eventuali criticità aziendali. I risultati dovranno confluire in una relazione del Direttore del Distretto Veterinario entro il 14 ottobre 2026. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022

    abbattimento degli animali non identificati e divieto di impiego della carne per il consumo umano

    La disposizione consente alle autorità veterinarie di ordinare l’abbattimento dei capi non correttamente identificati, valutando gli aspetti sanitari e di benessere; tuttavia lascia un margine di discrezionalità e non rende necessariamente automatica la misura in presenza di anomalie, imponendo una verifica della situazione concreta.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di correttezza e collaborazione dell’amministrazione è stato posto a fondamento dell’ordine di avviare un confronto tra autorità veterinarie, allevatore proprietario e soccidaria per chiarire la tracciabilità dei singoli capi.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base normativa della decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La perdita o incompletezza della tracciabilità di un animale destinato alla filiera alimentare giustifica, in via cautelare, il divieto di consumo umano, commercializzazione e impiego delle relative carni quando impedisce di ricostruirne con affidabilità origine, provenienza, trattamenti farmacologici e alimentazione; i soli controlli di laboratorio non sono sufficienti se non è possibile individuare previamente le sostanze da ricercare.
  • L’ordine di abbattimento previsto dalla disciplina sull’identificazione e registrazione degli animali non opera necessariamente come automatismo per ogni anomalia documentale: l’autorità veterinaria deve esercitare il margine valutativo attribuitole dalla legge considerando la concreta situazione sanitaria, il benessere degli animali, l’affidabilità della gestione e la possibilità di ricostruire la tracciabilità.
  • Quando l’anomalia di sesso o razza risulta da un raffronto documentale tra il capo presente e i dati della banca dati, senza accertamento diretto di una sostituzione dell’animale o del marchio auricolare, non può ritenersi già dimostrata una frode; occorre distinguere l’ipotesi fraudolenta dal mero errore materiale mediante la ricostruzione dell’intera catena di movimentazione.
  • La sospensione cautelare dell’abbattimento può essere accompagnata dal mantenimento del divieto di commercializzazione e consumo delle carni, realizzando un bilanciamento tra l’interesse dell’allevatore alla conservazione del patrimonio zootecnico e la tutela della salute pubblica.
  • In presenza di una possibile regolarizzazione della tracciabilità, il giudice amministrativo può imporre, quale misura cautelare propulsiva, un confronto collaborativo tra amministrazione e operatori interessati, finalizzato ad acquisire gli elementi fattuali necessari per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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