Cassazione Penale, Sentenza n. 32382/2026 del 31/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile, per l’attuale fine pena, un’istanza proposta nell’interesse del condannato ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata notificazione dell’ordinanza: il provvedimento era stato notificato a un collaboratore di studio che aveva sostituito il difensore di fiducia all’udienza, anziché al difensore titolare del mandato. Secondo il ricorrente, tale notificazione integrava una nullità incidendo sul diritto di assistenza difensiva e sul termine per l’impugnazione. Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo il motivo non specifico. La Corte ha distinto l’omesso avviso dell’udienza, riconducibile alla nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., dall’omessa o viziata notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, che integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. La notificazione a un soggetto diverso dal difensore titolare del mandato è stata ritenuta equivalente a notificazione omessa o radicalmente nulla. La nullità era stata dedotta con il primo atto utile, cioè il ricorso per cassazione, nel quale il difensore aveva denunciato esclusivamente il vizio notificatorio e non aveva articolato censure sul merito dell’ordinanza. Pertanto, la conoscenza di fatto del provvedimento, dimostrata dalla proposizione del ricorso, non aveva sanato la nullità, poiché l’atto non aveva realizzato la funzione propria della notificazione: consentire al difensore legittimato di valutare se e come impugnare il provvedimento nel rispetto del termine decorrente dalla conoscenza legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, dichiarato la nullità della notificazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza e disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale affinché procedesse a una nuova notificazione al difensore di fiducia del condannato. La Corte ha escluso sia l’inammissibilità per difetto di specificità sia la sanatoria per raggiungimento dello scopo, rilevando che il ricorso era stato proposto proprio per denunciare il vizio di notificazione e non per esercitare nel merito il potere di impugnazione.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.
Norma posta a fondamento dell’istanza trattata dal Tribunale di sorveglianza, dichiarata inammissibile per l’attuale fine pena.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione delle norme concernenti l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato o del condannato, inclusa la notificazione viziata dell’avviso di deposito del provvedimento al difensore, integra una nullità di ordine generale.
art. 179 c.p.p.
L’omesso avviso dell’udienza, incidendo sulla partecipazione del difensore, integra una nullità assoluta; la disposizione non ricomprende invece la notificazione viziata dell’avviso di deposito del provvedimento.
art. 180 c.p.p.
La nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo; nel caso concreto la deduzione mediante il primo atto utile è stata tempestiva.
art. 182 c.p.p.
La Corte richiama la disciplina dei termini di deducibilità delle nullità, distinguendola dalla fattispecie in esame, nella quale il vizio è stato tempestivamente denunciato.
art. 183, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte prospetta che il raggiungimento dello scopo potrebbe rilevare quando, ricevuta la conoscenza del provvedimento, il difensore proponga un’impugnazione anche nel merito; non ricorre tale situazione quando l’impugnazione denunci soltanto il vizio notificatorio.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Impone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento al soggetto diverso dal difensore di fiducia titolare del mandato difensivo equivale a notificazione omessa o radicalmente nulla e integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
- L’omessa o viziata notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, essendo successiva alla deliberazione, non costituisce nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., ma è soggetta alla disciplina degli artt. 180 e 182 c.p.p.
- La conoscenza di fatto del provvedimento da parte del difensore non sana automaticamente la nullità della notificazione quando il ricorso sia stato proposto esclusivamente per denunciare il vizio notificatorio e non contenga censure di merito.
- Ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, occorre verificare la funzione concreta dell’atto: la notificazione del provvedimento deve assicurare la conoscenza legale necessaria a consentire al difensore legittimato di valutare se e come impugnare, con decorrenza del relativo termine.
- La nullità della notificazione è tempestivamente dedotta quando viene denunciata con il primo atto utile, costituito dall’impugnazione proposta contro il provvedimento notificato irregolarmente.
- La notificazione al difensore di fiducia non può essere assimilata alla notificazione a un collaboratore o sostituto che non sia titolare del mandato difensivo, poiché soltanto il difensore nominato è il destinatario legittimato a ricevere la comunicazione del provvedimento ai fini dell’eventuale impugnazione.
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