Ordinanza n. 788/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 321/2025/R/gas dell'8 luglio 2025, recante “Conclusione del procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103”, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 11 luglio 2025 , per quanto oggetto dei motivi di impugnazione, nonché, in parte qua, dell'art. 33 del RTDG 2020-2025 (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025) approvato con Deliberazione n. 570/2019/R/gas e s.m.i., come modificato dalla predetta Deliberazione n. 321/2025/R/gas; - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 274/2025/R/gas del 24 giugno 2025, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2025” (e relativi allegati), pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 26 giugno 2025, per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; - di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi gli atti dei procedimenti che si sono conclusi con i provvedimenti impugnati, ivi compreso il Documento di Consultazione n. 313/2024/R/gas; e per l’annullamento con i motivi aggiunti presentati da TERZIGNO GAS S.R.L. il 18\12\2025 : della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 456/2025/R/gas del 21 ottobre 2025, recante “Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2024. Rettifica di errori materiali”, con allegate tabelle, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 23 ottobre 2025 (doc. n. 26), per quanto oggetto dei motivi di impugnazione; e per l’annullamento, previa sospensione cautelare con i motivi aggiunti presentati da Terzigno Gas S.r.l. il 10/6/2026: della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 107/2026/R/gas del 31 marzo 2026, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2025”, con allegate tabelle, pubblicata sul sito ufficiale dell'ARERA in data 2 aprile 2026 (doc. n. 27), per quanto oggetto dei motivi di impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA relative alla conclusione del procedimento tariffario, alla determinazione delle tariffe provvisorie e definitive per il servizio di distribuzione e misura del gas nel 2025 e alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2009-2024
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con domanda cautelare, la deliberazione ARERA n. 321/2025/R/gas, che ha concluso il procedimento relativo all'applicazione dell'art. 22 del decreto-legge n. 69/2023, la deliberazione n. 274/2025/R/gas sulle tariffe di riferimento provvisorie per il 2025, nonché le deliberazioni successive n. 456/2025/R/gas e n. 107/2026/R/gas, introdotte con motivi aggiunti, concernenti rispettivamente la rettifica di errori materiali nella rideterminazione delle tariffe per gli anni 2009-2024 e la determinazione delle tariffe definitive per il 2025. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma riferisce esclusivamente sulla domanda cautelare proposta contro gli atti tariffari. Il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, insussistente il periculum in mora con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora perché la deliberazione impugnata prevede che gli importi relativi alla decurtazione saranno successivamente computati dalla CSEA nell'ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla disciplina tariffaria, secondo il punto 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 321/2025/R/gas. Inoltre, la comunicazione degli importi relativi alle integrazioni e decurtazioni tariffarie approvati con la deliberazione n. 107/2026/R/gas non poteva essere sospesa, poiché il ricorso non era stato notificato a CSEA. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Conclusione del procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103
La disposizione costituisce la base normativa del procedimento regolatorio concluso da ARERA con la deliberazione n. 321/2025/R/gas; l'ordinanza non ne espone un'interpretazione specifica.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base processuale della domanda cautelare; la tutela è stata negata per insussistenza del periculum in mora.
art. 33 RTDG 2020-2025
La disposizione tariffaria è stata impugnata nella parte modificata dalla deliberazione ARERA n. 321/2025/R/gas; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione autonoma.
punto 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 321/2025/R/gas
gli importi relativi a detta decurtazione “saranno successivamente computati dalla CSEA nell’ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG, secondo le disposizioni di cui al punto 4.4 dell’Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/gas”
La previsione del successivo computo degli importi nei meccanismi di perequazione esclude, allo stato, un pregiudizio cautelare immediato e attuale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando gli effetti economici contestati non si producono immediatamente, ma sono destinati a essere successivamente computati nell'ambito di meccanismi regolatori di perequazione.
- La sospensione cautelare di un atto o di una comunicazione non può essere disposta nei confronti di un soggetto direttamente coinvolto negli effetti dell'atto se tale soggetto non è stato chiamato in giudizio mediante notifica del ricorso.
- La mera contestazione di determinazioni tariffarie non è sufficiente a fondare la tutela cautelare in assenza della dimostrazione di un pregiudizio grave, concreto e attuale.
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