Sentenza n. 1482/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - decreto emesso in data -OMISSIS- dal Questore di -OMISSIS-, Cat. -OMISSIS- Imm., con cui viene decretato il respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato il 22 luglio 2022, in materia di immigrazione, con istanza di sospensione dell'esecutività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata in suo favore, deducendo l'erronea e falsa applicazione dell'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Il Questore aveva ritenuto automaticamente ostative alcune condanne per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, senza svolgere un accertamento concreto della pericolosità sociale né un bilanciamento con la situazione personale, familiare e lavorativa del richiedente e con la durata della sua permanenza in Italia. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che i reati considerati rientravano, secondo la prospettazione difensiva, tra quelli per i quali l'art. 103, comma 10, lettera d), richiede comunque una valutazione positiva della pericolosità sociale, e che la condanna per stupefacenti riguardava l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, rimettendo all'Amministrazione le ulteriori determinazioni. Ha rilevato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare la condanna penale e a farne discendere automaticamente il rigetto della regolarizzazione, ma deve motivare puntualmente la riconducibilità dei fatti alle fattispecie normative e accertare in concreto e attualmente la pericolosità dello straniero, valutando la gravità e la rilevanza dei reati, la situazione personale, familiare e lavorativa e operando il necessario bilanciamento degli interessi, anche in relazione all'art. 8 CEDU. La condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, relativo ai fatti di lieve entità, non può costituire da sola causa automatica di esclusione, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 43/2024. Inoltre, il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. non rientra tra quelli indicati dall'art. 380 c.p.p. e non è quindi automaticamente ostativo alla regolarizzazione. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: ... c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva ... per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per ... i reati inerenti gli stupefacenti ...; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne ... per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
La disposizione non consente di fondare automaticamente il rigetto su ogni condanna in materia di stupefacenti: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, in particolare quando si tratta dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La condanna per il fatto di lieve entità non determina automaticamente l'esclusione dalla regolarizzazione né consente, da sola, di ritenere lo straniero socialmente pericoloso.
art. 337 c.p.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 380 c.p.p. e non è automaticamente ostativo alla regolarizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 380 c.p.p.
L'automatismo ostativo previsto dall'art. 103, comma 10, lettera c), d.l. n. 34/2020 opera per i reati previsti da tale disposizione; la resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. non vi rientra.
art. 381 c.p.p.
Per i reati riconducibili alle ipotesi di arresto facoltativo in flagranza rileva la valutazione della pericolosità sociale prevista dall'art. 103, comma 10, lettera d), d.l. n. 34/2020.
art. 8 CEDU
La valutazione amministrativa non può tradursi in un giudizio astratto e deve considerare, nel bilanciamento con l'interesse alla sicurezza pubblica, la situazione personale e familiare dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, la presenza di condanne penali non consente all'Amministrazione di rigettare automaticamente l'istanza quando la fattispecie richiede una valutazione della pericolosità sociale: occorre un accertamento concreto e attuale, adeguatamente motivato, della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020 nella parte relativa ai reati inerenti agli stupefacenti, la condanna per il reato di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può costituire, da sola, causa automatica di esclusione dalla regolarizzazione; l'Amministrazione deve valutare individualmente la pericolosità sociale.
- La valutazione della pericolosità sociale deve considerare la gravità e la tipologia dei reati, le statuizioni del giudice penale e gli elementi relativi alla condizione personale, familiare e lavorativa dello straniero, procedendo al bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e i diritti tutelati dall'art. 8 CEDU.
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 c.p., non rientrando tra quelli indicati dall'art. 380 c.p.p., non è automaticamente ostativo alla regolarizzazione e al rilascio del permesso di soggiorno.
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