Sentenza del 29/04/2015 n. 8642 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate contestava la detrazione dell’IVA e la deduzione di costi relativi ad acquisti effettuati dalle società A. S.r.l. e D. S.r.l., ritenute soggettivamente inesistenti e prive di strutture, personale e mezzi idonei a effettuare le forniture. Secondo l’Amministrazione, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare non solo l’effettiva ricezione e il pagamento della merce, ma anche di non sapere o non poter sapere che le operazioni si inserivano in una frode fiscale. Venivano inoltre censurati l’insufficiente motivazione della sentenza d’appello, la violazione delle regole sull’onere della prova e l’omesso esame degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate quanto al secondo, terzo e quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il primo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riconosciuto la buona fede della società sulla base della documentazione prodotta, rilevando che la motivazione era generica e non esaminava i numerosi elementi indicativi dell’inesistenza soggettiva delle operazioni. La causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell’accertamento, ma la precedente vittoria della società è stata annullata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; tuttavia, la censura per motivazione apparente non ricorre quando il giudice abbia comunque adottato una decisione e indicato una ragione giuridica comprensibile.
Codice civile, art. 2697
L’Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell’inesistenza soggettiva dell’operazione o della frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e la propria non conoscibilità dell’illecito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che l’imposta sia collegata a un’operazione effettiva e non inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal cessionario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura può costituire prova del costo e dell’IVA indicata, ma non è sufficiente da sola quando l’Amministrazione dimostri che il soggetto fatturante non era l’effettivo fornitore o che il documento partecipava a una frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
In materia di IVA, l’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni e indizi, purché idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la partecipazione del cessionario alla frode.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, e art. 26, comma 3
L’indicazione in fattura di un soggetto diverso dall’effettivo fornitore può incidere sulla detraibilità dell’IVA e giustificare il recupero dell’imposta.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d
Per le imposte dirette, l’Amministrazione può utilizzare presunzioni nell’accertamento; la sentenza rileva inoltre la sopravvenuta disciplina sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti non utilizzati per commettere reati.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, modificativo della L. n. 537 del 1993, art. 14
La disciplina, resa retroattiva, ammette la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti quando tali costi non siano stati sostenuti per commettere un reato; nel caso esaminato, tale profilo non era stato oggetto dei motivi di ricorso dell’Agenzia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dell’Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la consegna della merce, il pagamento del prezzo, la contabilizzazione e la regolarità formale delle fatture non dimostrano da soli il diritto alla detrazione dell’IVA.
- L’Amministrazione deve prima fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, che evidenzino la mancanza di struttura del fornitore, la sua estraneità alla cessione o l’inserimento dell’operazione in una frode.
- Se tali elementi sono attendibili e significativi, il contribuente deve dimostrare di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere della frode, adottando cautele coerenti con la propria attività e con le circostanze concrete.
- La mera buona fede dichiarata o il semplice richiamo generico a documenti non sono sufficienti: il giudice deve indicare quali prove siano state esaminate e perché escludano la conoscibilità della frode.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere controlli sproporzionati o investigazioni sull’intera catena commerciale, ma deve valutare e documentare le anomalie evidenti, soprattutto quando il fornitore appare privo di personale, mezzi, sede o capacità operativa.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente la debenza definitiva dell’imposta: comporta l’annullamento della decisione precedente e un nuovo esame da parte del giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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