Circolare numero 68 del 29-05-2014
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 16 luglio 2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione del 14 marzo 2014 tra INPS, le organizzazioni dei datori di lavoro domestico e dei lavoratori, e il Fondo Colf, per affidare all’Istituto la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e integrativa previsti dal CCNL del 16 luglio 2013. La riscossione avviene insieme ai contributi previdenziali obbligatori, con codice F2, senza obblighi di esazione coattiva o controlli diretti da parte dell’INPS. Sono inoltre disciplinati gli oneri a carico del Fondo e delle parti firmatarie, le modalità di comunicazione e recesso, la durata triennale della convenzione e i riferimenti contabili e procedurali per l’accredito delle somme.
Convenzione INPS-Fondo Colf per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale del lavoro domestico
Convenzione INPS-Fondo Colf per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale nel lavoro domestico
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 14 marzo 2014 tra INPS, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro domestico e dei lavoratori, e il Fondo Colf. L’accordo attribuisce all’Istituto il compito di riscuotere, unitamente ai contributi previdenziali obbligatori, i contributi di assistenza contrattuale e di assistenza integrativa previsti dal CCNL del 16 luglio 2013 per il rapporto di lavoro domestico.
Ambito soggettivo e finalità della convenzione
La convenzione riguarda i datori di lavoro domestico appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni firmatarie e i relativi lavoratori dipendenti. Le somme riscosse sono destinate al Fondo Colf e riguardano i contributi previsti dal contratto collettivo nazionale stipulato il 16 luglio 2013 tra le stesse organizzazioni.
Modalità di riscossione
La riscossione avviene secondo le procedure, le modalità e i tempi già previsti per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. I datori di lavoro devono trattenere le quote a carico dei dipendenti e versare all’INPS l’importo complessivo, indicando per ciascun versamento il codice assegnato al Fondo Colf, pari a "F2", e il relativo importo. In tal modo autorizzano l’INPS ad imputare le somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale da riversare al Fondo.
Limiti dell’attività dell’INPS
La convenzione esclude espressamente per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi. L’Istituto non svolge interventi diretti né attività di controllo nei confronti dei datori di lavoro per quanto riguarda il versamento dei contributi oggetto dell’accordo.
Informazione agli associati e trattamento dei dati
Le organizzazioni firmatarie dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno l’onere di portare a conoscenza dei propri associati sia il codice assegnato dall’INPS sia l’ammontare del contributo da versare. Devono inoltre informare gli associati, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per le finalità istituzionali dell’Ente e per quelle previste dalla convenzione.
Oneri economici a carico delle parti
Le organizzazioni firmatarie e il Fondo Colf si impegnano a corrispondere all’INPS le spese sostenute per il servizio di riscossione. Il costo unitario di gestione è stato determinato, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2011, in € 0,16 per ciascuna trasmissione di pagamento trimestrale.
Costi di implementazione e gestione informatica
Per la fornitura dei dati di rendicontazione previsti dall’articolo 6 della convenzione, il Fondo Colf deve rimborsare anche i costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche. Tali costi sono quantificati in € 7.044,80 una tantum e in € 2.641,8 come costo annuale di esercizio. Il pagamento avviene su richiesta della Direzione generale e gli importi sono ricalcolati al termine di ciascun anno e ripartiti in base al numero dei sottoscrittori.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. La variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R o PEC e, dopo tale comunicazione, le organizzazioni firmatarie possono recedere entro 60 giorni.
Aspetti contabili e riferimenti operativi
Per la contabilizzazione della riscossione e del conseguente accredito al Fondo Colf si richiamano le istruzioni procedurali e contabili del messaggio prot. n. 26022 del 15/10/2010. I costi di gestione devono essere contabilizzati al conto GPA24042. La sede legale del Fondo Colf è indicata in Roma, Via Borgognona 47.
Punti principali
Affidamento della riscossione all’INPS
Le organizzazioni firmatarie affidano all’INPS la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e assistenza integrativa previsti dal CCNL sul rapporto di lavoro domestico del 16 luglio 2013, dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate e dai lavoratori da loro dipendenti.
Modalità di versamento e codice F2
I datori di lavoro devono trattenere le quote a carico dei dipendenti e versare l’importo complessivo all’INPS secondo le modalità previste dalla convenzione. La riscossione avviene insieme ai contributi previdenziali obbligatori, con gli stessi tempi e procedure; per ogni versamento deve essere indicato il codice assegnato dall’INPS al Fondo Colf, pari a "F2", e il relativo importo.
Limiti dell’attività dell’INPS
L’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi oggetto della convenzione e non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento delle somme dovute.
Informazione agli associati e trattamento dei dati
Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie devono comunicare ai propri associati il codice assegnato dall’INPS e l’ammontare del contributo da versare. Devono inoltre informarli, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione.
Oneri economici per il servizio di riscossione
Le parti firmatarie e il Fondo Colf si impegnano a rimborsare all’Istituto le spese per il servizio di riscossione. Il costo unitario di gestione è fissato in € 0,16 per ciascuna trasmissione di pagamento trimestrale, sulla base della contabilità analitica 2011.
Costi informatici e rendicontazione
Per la fornitura dei dati di rendicontazione previsti dall’art. 6 della convenzione, il Fondo Colf deve rimborsare anche i costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche, quantificati in € 7.044,80 una tantum e in € 2.641,8 annui. Tali costi sono richiesti dalla Direzione generale e vengono ricalcolati annualmente e ripartiti in base al numero dei sottoscrittori.
Recesso, rinnovo e durata
La variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R o PEC; dopo tale comunicazione le OO.SS. firmatarie possono recedere entro 60 giorni. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione e la richiesta di rinnovo deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Riferimenti contabili e sede del Fondo
Ai fini della rilevazione contabile della riscossione e dell’accredito al Fondo Colf si richiamano le istruzioni del messaggio prot. n. 26022 del 15/10/2010. I costi di gestione devono essere contabilizzati al conto GPA24042. La sede legale del Fondo Colf è a Roma, Via Borgognona 47.
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