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Circolare

Circolare numero 73 del 05-06-2014

Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 20142.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 20132.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013 Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto3.1 Regime generale3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 20113.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 20133.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione Adeguamento delle applicazioni gestionali

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce il quadro normativo sui trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici, dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014. Vengono distinti i regimi applicabili in base alla data di maturazione del diritto a pensione, con nuove soglie di importo per la rateizzazione e nuovi termini di pagamento (12 o 24 mesi) per le cessazioni dal 1° gennaio 2014. Sono inoltre chiarite le deroghe per alcune categorie di personale, i casi particolari del comparto sicurezza-difesa-soccorso pubblico, la nozione di maturazione dei requisiti pensionistici e l’effetto delle regole speciali per il personale soprannumerario delle pubbliche amministrazioni.

Pagamento rateale e termini di erogazione dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici

Pagamento rateale e termini di erogazione dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici

La circolare ricostruisce la disciplina applicabile ai trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici e degli iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Il documento chiarisce il coordinamento tra i diversi regimi temporali e di importo, distinguendo le cessazioni rilevanti in base alla data di maturazione del diritto a pensione e alla causa di cessazione dal servizio.

Quadro normativo di riferimento

Il nuovo assetto deriva dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge n. 147/2013, che ha:

  • esteso la rateizzazione del Tfs/Tfr anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro;
  • elevato a 12 mesi il termine di pagamento per le prestazioni riferite a cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio.

La circolare richiama inoltre la disciplina previgente dell’art. 3 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e dalla legge n. 147/2013, sottolineando che il sistema è caratterizzato dalla coesistenza di più termini e soglie di importo, variabili in funzione della data di maturazione dei requisiti pensionistici.

Rateizzazione del Tfs e del Tfr

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che maturano il diritto a pensione dalla stessa data, il trattamento è corrisposto:

  • in un unico importo annuale se l’importo complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due importi annuali se l’importo complessivo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, con prima rata pari a 50.000 euro e seconda rata pari al residuo;
  • in tre importi annuali se l’importo complessivo è pari o superiore a 100.000 euro, con prima e seconda rata pari a 50.000 euro e terza rata pari al residuo.

Per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78/2010, secondo cui il trattamento è erogato:

  • in un unico importo annuale fino a 90.000 euro;
  • in due importi annuali tra 90.000 e 150.000 euro, con prima rata pari a 90.000 euro e seconda pari al residuo;
  • in tre importi annuali per importi pari o superiori a 150.000 euro, con prima rata pari a 90.000 euro, seconda pari a 60.000 euro e terza pari al residuo.

La circolare precisa che tale modulazione continua a valere per tutte le cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2013.

Termini ordinari di pagamento

Per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e per i lavoratori che maturano il diritto a pensione dopo tale data, il regime generale prevede tre diversi termini.

Termine breve di 105 giorni

Si applica nei casi di cessazione per inabilità o decesso. L’ente datore di lavoro deve trasmettere la documentazione necessaria all’Inps gestione dipendenti pubblici entro 15 giorni dalla cessazione; l’Istituto deve poi corrispondere la prestazione, o la prima rata, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione. Decorso tale complesso termine, sono dovuti gli interessi.

Termine di 12 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa avviene per:

  • raggiungimento dei limiti di età;
  • cessazione di rapporti a tempo determinato alla scadenza del termine finale del contratto;
  • risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008.

La circolare chiarisce che il termine ordinamentale di età, per la maggior parte dei dipendenti pubblici pari a 65 anni, costituisce il limite non superabile ai fini del collocamento a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio o necessità di consentire il conseguimento della prima decorrenza utile della pensione. Dopo i 12 mesi, l’Inps ha ulteriori 3 mesi per il pagamento; decorso complessivamente il periodo di 15 mesi sono dovuti gli interessi.

Termine di 24 mesi

Si applica alle cessazioni per cause diverse da quelle sopra elencate, anche quando il diritto a pensione non sia stato maturato. Rientrano espressamente:

  • le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
  • il recesso del datore di lavoro, come licenziamento o destituzione.

Anche in questo caso, dopo i 24 mesi l’Istituto dispone di 3 mesi per il pagamento; trascorso tale ulteriore periodo, maturano gli interessi.

Regime derogatorio per chi ha maturato i requisiti entro il 12 agosto 2011 o entro il 31 dicembre 2011 per scuola e AFAM

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento entro il 12 agosto 2011, nonché per il personale del comparto scuola e AFAM che li ha maturati entro il 31 dicembre 2011, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

In tali casi, i termini sono:

  • 105 giorni per cessazioni per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio, nonché per cessazioni a termine di contratto;
  • 6 mesi per tutte le altre fattispecie.

La circolare richiama anche il chiarimento ministeriale secondo cui, per chi al 12 agosto 2011 aveva maturato la sola quota contributiva e anagrafica ma non ancora il limite di età o l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo 6 mesi.

Regime derogatorio per chi matura i requisiti dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti in questo intervallo temporale, e per il personale scuola e AFAM con le specifiche finestre temporali, non si applica il nuovo termine di 12 mesi introdotto dalla legge n. 147/2013, ma continua a valere la disciplina del d.l. n. 138/2011.

In particolare, la prestazione è liquidata dopo 6 mesi quando la cessazione avviene per:

  • raggiungimento dei limiti di età;
  • scadenza del rapporto a tempo determinato;
  • raggiungimento dell’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, se maturata entro il 31 dicembre 2011;
  • risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112/2008.

Restano fermi i termini di:

  • 105 giorni per decesso e inabilità;
  • 24 mesi per le altre causali.

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

La circolare dedica un chiarimento specifico al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale della qualifica o ai requisiti anagrafici per la vecchiaia, se differenti.

In coerenza con la precedente prassi amministrativa, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i casi di dimissioni volontarie con diritto al pensionamento anticipato maturato dopo il 12 agosto 2011. Sono tuttavia previste rilevanti precisazioni:

  • se il lavoratore ha raggiunto entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di contribuzione, il termine è di 6 mesi;
  • lo stesso termine di 6 mesi si applica anche in caso di raggiungimento entro il 31 dicembre 2011 dell’aliquota massima dell’80% della retribuzione pensionabile, purché i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013;
  • il solo raggiungimento dell’80% della retribuzione pensionabile, senza il compimento dell’età minima richiesta, non consente di ritenere maturati i requisiti pensionistici alla data rilevante;
  • se i 53 anni e 3 mesi sono compiuti dopo il 31 dicembre 2013, il termine di pagamento diventa di 12 mesi.

Significato di "maturazione dei requisiti per il pensionamento"

La circolare chiarisce che l’espressione deve essere intesa in senso sostanziale, ossia come effettiva maturazione del diritto al pensionamento e non come semplice possesso astratto di alcuni requisiti parziali.

In particolare, il solo possesso di 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, utile per l’opzione delle lavoratrici al sistema contributivo, non costituisce autonomo requisito pensionistico. Perché operino le deroghe sui termini di pagamento, non basta aver raggiunto tali parametri: è necessario che la cessazione dal servizio sia avvenuta entro le date previste, perché solo con la cessazione può considerarsi esercitata l’opzione per ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo.

Personale soprannumerario delle amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione

Per il personale in soprannumero delle pubbliche amministrazioni interessate da spending review e prepensionamenti, la circolare ricorda che l’art. 2, comma 11, lett. a), del d.l. n. 95/2012, come modificato, consente l’accesso al pensionamento secondo le regole vigenti prima dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011.

La disciplina applicabile ai Tfs/Tfr dipende dal momento di maturazione del diritto teorico a pensione:

  • se i requisiti sono maturati prima del 1° gennaio 2014, si applicano le regole previgenti in materia di rateizzazione e termini di pagamento;
  • se i requisiti sono maturati dopo il 31 dicembre 2013, si applicano le nuove regole introdotte dalla legge n. 147/2013.

Resta inoltre fermo che, per questi lavoratori, il termine di pagamento non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il dipendente avrebbe maturato il teorico diritto a pensione secondo le regole dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011.

Adeguamenti gestionali

La circolare conclude segnalando che gli adeguamenti delle procedure applicative SIN TFS e SIN TFR saranno oggetto di successiva comunicazione.

Punti principali

Modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014

L’art. 1, commi 484 e 485, della legge n. 147/2013 estende la rateizzazione dei Tfs e Tfr anche agli importi superiori a 50.000 euro e innalza a 12 mesi il termine di pagamento per alcune cessazioni dal servizio. Le nuove regole si applicano alle cessazioni dal 1° gennaio 2014 e ai dipendenti che maturano i requisiti pensionistici dalla stessa data.

Nuova rateizzazione per chi matura il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e maturano i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2013, il Tfs/Tfr è pagato in un’unica soluzione se non supera 50.000 euro lordi; in due rate annuali se supera 50.000 euro ma è inferiore a 100.000 euro; in tre rate annuali se è pari o superiore a 100.000 euro. Le rate sono rispettivamente di 50.000 euro, 50.000 euro e residuo oltre 100.000 euro.

Regime previgente per chi matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78/2010, con soglie di 90.000 e 150.000 euro. Il pagamento avviene in un’unica soluzione fino a 90.000 euro, in due rate tra 90.000 e 150.000 euro, e in tre rate per importi pari o superiori a 150.000 euro.

Termini di pagamento nel regime generale

Per le cessazioni successive al 31 dicembre 2013 e per chi matura il diritto a pensione dopo tale data, la circolare distingue tre termini: 105 giorni nei casi di inabilità o decesso; 12 mesi per cessazioni per limiti di età, termine del contratto a tempo determinato o risoluzione unilaterale del rapporto; 24 mesi per cessazioni per cause diverse, comprese dimissioni volontarie e licenziamento. Dopo tali termini, l’Inps dispone di ulteriori 3 mesi per il pagamento, decorso il quale maturano interessi.

Deroghe per chi ha maturato i requisiti entro il 12 agosto 2011 o entro il 31 dicembre 2011 per scuola e AFAM

Per i lavoratori che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 12 agosto 2011, e per il personale scuola e AFAM entro il 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le regole previgenti: 105 giorni per inabilità, decesso, limiti di età o servizio e cessazioni a termine contratto; 6 mesi per le altre casistiche. Per alcune ipotesi di quota maturata entro tali date, la circolare precisa che il pagamento avviene dopo sei mesi.

Ulteriori deroghe per chi matura i requisiti dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013

Per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici in questo intervallo, e per il personale scuola e AFAM secondo le relative finestre temporali, non si applica il nuovo termine di 12 mesi ma resta la disciplina del d.l. n. 138/2011. In tali casi, il Tfs/Tfr è pagato dopo 6 mesi per cessazioni per limiti di età, fine contratto a termine, raggiungimento dell’anzianità contributiva massima o risoluzione unilaterale; restano invece fermi i termini di 105 giorni per decesso/inabilità e di 24 mesi per le altre cause.

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Per il personale di questi comparti che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale o ai requisiti anagrafici di vecchiaia, si applica in via ordinaria il termine di 24 mesi se il pensionamento anticipato deriva da dimissioni volontarie con diritto maturato dopo il 12 agosto 2011. La circolare precisa però che, se i 40 anni di contribuzione o l’aliquota massima dell’80% sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2011, si applica il termine di 6 mesi; se i 53 anni e 3 mesi sono maturati solo dopo il 31 dicembre 2013, il termine diventa 12 mesi.

Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti pensionistici

La circolare chiarisce che il solo possesso di 57 anni e 35 di contribuzione per l’opzione contributiva delle lavoratrici non costituisce autonomo requisito pensionistico. Per beneficiare delle deroghe occorre che la cessazione dal servizio sia avvenuta entro le date rilevanti. Viene inoltre precisato che il pensionamento in deroga per personale soprannumerario segue le regole previgenti solo se i requisiti sono maturati prima del 1° gennaio 2014; in caso contrario si applicano le nuove regole.

Personale soprannumerario nelle amministrazioni in spending review

Per il personale in soprannumero che accede al pensionamento in deroga all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, la circolare distingue tra requisiti maturati prima del 1° gennaio 2014, soggetti alle vecchie regole, e requisiti maturati dopo il 31 dicembre 2013, soggetti alle nuove regole di rateizzazione e ai nuovi termini di pagamento. Resta fermo che il termine di pagamento decorre non dalla cessazione, ma dalla data in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto teorico a pensione secondo l’art. 24 del d.l. n. 201/2011.

Aggiornamenti applicativi

La circolare segnala che successivamente verrà comunicato il rilascio degli adeguamenti delle procedure gestionali SIN TFS e SIN TFR necessari per recepire le novità normative.

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