Circolare numero 65 del 28-05-2014
Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici. Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’art. 3, comma 7-ter, della legge n. 125/2013. La norma prevede la cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2013 per i dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici che, alla data del 31 ottobre 2013, siano già titolari di pensione di vecchiaia o anzianità, se la società ha chiuso l’ultimo esercizio in perdita; per le società in avanzo, invece, la pensione è sospesa per tutta la durata dell’incarico dirigenziale. La circolare chiarisce ambito di applicazione, soggetti interessati, contenuto delle dichiarazioni da trasmettere all’Inps, decorrenza della sospensione e criteri per il successivo ripristino del trattamento pensionistico.
Istruzioni applicative sulla sospensione della pensione per dirigenti di società controllate da enti pubblici
Sospensione della pensione per dirigenti di società controllate da enti pubblici
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative dell’art. 3, comma 7-ter, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto-legge n. 101/2013. La disciplina incide sui dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici che, alla data del 31 ottobre 2013, siano già titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o, per effetto dell’evoluzione normativa, di pensione anticipata.
Quadro normativo di riferimento
La norma distingue due ipotesi. Se la società controllata ha chiuso l’ultimo esercizio in perdita, i dirigenti pensionati cessano il rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013. Se invece la società ha chiuso in avanzo, il trattamento pensionistico è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale. La disposizione non riguarda le società emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis.
Ambito di applicazione e soggetti esclusi
Sono coinvolte le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici. La circolare precisa che la nozione di controllo va ricondotta all’art. 2359 c.c., includendo le società in cui un’altra società detenga la maggioranza dei voti in assemblea, disponga di voti sufficienti per un’influenza dominante o sia legata da vincoli contrattuali di dominanza. Restano esclusi gli organismi che non hanno forma societaria, come consorzi, fondazioni, istituzioni e aziende speciali.
Soggetti interessati dalla sospensione
La misura si applica a chi, nell’ambito della società, riveste una qualifica dirigenziale secondo la contrattazione collettiva e risulta titolare, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013), di pensione di vecchiaia o anzianità già erogata. La circolare precisa che la disposizione opera anche per i titolari di pensione anticipata, in quanto la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011.
Dichiarazioni delle società e adempimenti informativi
Per consentire l’attivazione della sospensione, le società devono trasmettere alle sedi territoriali dell’Inps dichiarazioni di responsabilità contenenti tutti gli elementi utili. In particolare, devono essere indicati:
- le generalità complete dei dirigenti interessati;
- la tipologia di pensione percepita, con indicazione che si tratti di pensione erogata dall’Inps, in gestione privata o pubblica;
- la data di conferimento dell’incarico dirigenziale;
- la durata dell’incarico;
- la natura di società controllata da amministrazioni o enti pubblici;
- la sussistenza di un esercizio in avanzo riferito all’anno 2012 oppure all’anno precedente il conferimento dell’incarico.
La comunicazione deve essere resa con la massima tempestività e deve riguardare sia gli incarichi già in essere al 31 ottobre 2013 sia quelli conferiti dopo tale data a soggetti già pensionati.
Effetti sulla pensione e decorrenza della sospensione
Sulla base della dichiarazione societaria, l’Istituto procede alla sospensione della pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata. La decorrenza della sospensione non può essere anteriore al 1° novembre 2013 e l’effetto dura per tutto il periodo dell’incarico dirigenziale. La circolare evidenzia che eventuali ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni restano imputabili alle società, non all’Istituto. Al pensionato viene inviata la relativa comunicazione di sospensione.
Ripristino del trattamento pensionistico
Alla scadenza dell’incarico, il pagamento della pensione sospesa viene ripristinato dalla prima decorrenza utile successiva, sulla base della comunicazione fornita dalla società o dal dirigente, salvo cessazione anticipata del rapporto di lavoro. L’importo ripristinato è rivalutato secondo le regole generali di perequazione.
Modalità operative successive
Per le modalità tecniche di acquisizione delle dichiarazioni, per l’adozione del provvedimento di sospensione e per il recupero delle rate eventualmente corrisposte nel periodo intermedio tra la decorrenza della sospensione e il provvedimento stesso, la circolare rinvia a un successivo messaggio dell’Istituto.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ha introdotto nell’art. 3 il comma 7-ter. La disposizione riguarda i dirigenti di società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici che siano titolari, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, di trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità già liquidato. In caso di società in perdita è prevista la cessazione del rapporto entro il 31 dicembre 2013; in caso di società in avanzo è prevista la sospensione del trattamento pensionistico per tutta la durata dell’incarico.
Ambito soggettivo e società interessate
La disciplina si applica alle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione delle società emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis. Restano esclusi anche gli organismi diversi dalle società, come consorzi, fondazioni, istituzioni e aziende speciali. La nozione di società controllata è quella dell’art. 2359 c.c., includendo le ipotesi di maggioranza dei voti in assemblea, influenza dominante e vincoli contrattuali di dominanza, con il computo anche dei voti di società controllate, fiduciarie e persone interposte.
Soggetti destinatari della misura
La disposizione riguarda i soggetti che, nell’ambito dell’amministrazione societaria, svolgono un incarico dirigenziale secondo i contratti collettivi di lavoro e che risultino titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data del 31 ottobre 2013. La circolare precisa che la previsione si applica anche ai titolari di pensione anticipata, poiché la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
Dichiarazioni delle società e contenuto informativo richiesto
Per consentire l’individuazione dei destinatari della sospensione, le società interessate devono trasmettere alle sedi territoriali dell’Istituto apposite dichiarazioni di responsabilità, con la massima tempestività. Le dichiarazioni devono attestare: le generalità complete dei dirigenti titolari di pensione erogata dall’Inps, sia nel settore privato sia nel settore pubblico; la data del conferimento dell’incarico dirigenziale; la durata dell’incarico; lo status di società controllata da amministrazioni o enti pubblici; la sussistenza di esercizio in avanzo riferita all’anno 2012 o all’anno precedente il conferimento dell’incarico. La circolare richiede che la comunicazione riguardi sia gli incarichi in essere al 31 ottobre 2013 sia quelli conferiti successivamente a soggetti già pensionati a tale data.
Sospensione della pensione e decorrenza
Ricevuta la dichiarazione della società, l’Istituto procede alla sospensione della pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata corrisposta ai soggetti interessati. La sospensione decorre da una data non anteriore al 1° novembre 2013 e opera per tutta la durata dell’incarico dirigenziale. La circolare sottolinea che la tempestività della trasmissione è essenziale e che l’Istituto non risponde di eventuali ritardi imputabili alle società. I soggetti interessati ricevono dall’Istituto la comunicazione della sospensione.
Ripristino del trattamento pensionistico
Il pagamento della pensione sospesa viene ripristinato dalla prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell’incarico dirigenziale, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato prima. L’importo in pagamento è poi soggetto a perequazione secondo le regole generali.
Indicazioni operative successive
Per le modalità concrete di acquisizione delle dichiarazioni, di sospensione della pensione e di recupero delle rate eventualmente già pagate nel periodo intercorrente tra la decorrenza della sospensione e l’adozione del provvedimento, la circolare rinvia a un successivo messaggio dell’Istituto.
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