Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 69 del 29-05-2014

Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile/abbigliamento/moda (euro 250,00 lordi per il periodo 01.04.2013 - 31.12.2013) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la corresponsione di un importo forfettario "una tantum" di euro 250 lordi previsto dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del CCNL tessile/abbigliamento/moda. L’importo è dovuto ai lavoratori in forza al 5 dicembre 2013, in due rate da euro 125 ciascuna, ed è commisurato all’anzianità maturata nel periodo 1 aprile-31 dicembre 2013. Sono precisati i criteri di riproporzionamento per il part-time, i casi di esclusione per sospensioni non retribuite e le ipotesi di utilità di alcune assenze e prestazioni previdenziali. La circolare chiarisce inoltre i riflessi dell’una tantum su malattia, maternità, integrazioni salariali, contratti di solidarietà e assegno per congedo matrimoniale.

Una tantum di euro 250 per i lavoratori del settore tessile/abbigliamento/moda e riflessi su prestazioni INPS

Una tantum per i lavoratori dell’industria tessile/abbigliamento/moda

La circolare illustra le modalità applicative dell’"una tantum" prevista dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del CCNL dell’industria tessile/abbigliamento/moda. Vengono precisati importo, destinatari, criteri di maturazione e i riflessi sulle principali prestazioni previdenziali e integrative.

Ambito di applicazione e misura dell’emolumento

L’Accordo prevede, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario lordo di euro 250,00 per i lavoratori in forza alla data del 5 dicembre 2013. L’importo è erogato in due tranche di pari importo, euro 125,00 con la retribuzione di febbraio 2014 e euro 125,00 con la retribuzione di giugno 2014, ed è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013.

Riproporzionamento e esclusioni dal calcolo

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’una tantum deve essere ridotta proporzionalmente in base al minore orario concordato. La circolare ribadisce che tale importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale e non entra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Periodi utili e periodi esclusi dalla maturazione

L’una tantum non spetta per i mesi nei quali la prestazione lavorativa sia stata sospesa senza diritto alla retribuzione, con esempi quali servizio militare, aspettativa, congedo parentale e cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali. Sono invece utili, ai fini della maturazione, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazione di sangue intervenute nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013, purché abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali da parte dell’Istituto competente e, se dovuta, all’integrazione aziendale.

Trattamenti di integrazione salariale e altre prestazioni previdenziali

Per i lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di Cassa integrazione guadagni, riduzioni di orario per contratti di solidarietà o altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum deve essere corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. La circolare richiama inoltre, per i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità e sulle altre prestazioni INPS conguagliabili con i contributi, i criteri già indicati nella circolare n. 127 del 17 maggio 1991, con riferimento alla quota del mese considerato e alle modalità di conguaglio previste per mensilità aggiuntive o premi.

Riflessi su malattia, maternità, integrazioni salariali e congedo matrimoniale

In relazione al sistema di calcolo delle prestazioni di malattia e maternità, la particolare applicazione interessa i soli eventi iniziati tra i mesi di maggio 2013 e gennaio 2014, salvo per la malattia il caso di ricaduta. Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie relative al periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013, devono applicarsi le istruzioni sulla rimodulazione delle prestazioni contenute nella circolare n. 58 del 5 marzo 1991. Le quote di una tantum riferite ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro i limiti dei massimali mensili, che valgono anche per le integrazioni salariali ordinarie. Per i contratti di solidarietà, l’importo delle integrazioni salariali per i periodi di competenza del 2013 è pari all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario; per l’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Punti principali

Importo, destinatari e modalità di erogazione

L’Accordo 4 febbraio 2014 sul rinnovo del CCNL tessile/abbigliamento/moda prevede un importo forfettario lordo di euro 250,00 a titolo di arretrati retributivi. L’una tantum spetta ai lavoratori in forza alla data del 5 dicembre 2013 ed è corrisposta in due tranche di pari importo: euro 125,00 con la retribuzione di febbraio 2014 ed euro 125,00 con la retribuzione di giugno 2014. L’importo deve essere commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1 aprile-31 dicembre 2013.

Riproporzionamento e natura dell’importo

Per i lavoratori part-time l’una tantum è ridotta proporzionalmente in ragione del minore orario di lavoro pattuito. L’importo non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale o legale ed è escluso anche dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Assenze, sospensioni e periodi utili alla maturazione

L’una tantum non compete per i mesi in cui vi sia stata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione, ad esempio per servizio militare, aspettativa, congedo parentale o cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali. Sono invece considerati utili, ai fini della maturazione, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazione di sangue nel periodo 1 aprile 2013-31 dicembre 2013, purché abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, se previsto, all’integrazione aziendale.

Cassa integrazione, solidarietà e altre prestazioni previdenziali

Per i lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario per contratti di solidarietà o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum deve essere corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. La circolare richiama inoltre, per i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità e sulle altre prestazioni INPS conguagliabili, le regole già indicate nella circolare n. 127 del 17 maggio 1991, da applicarsi con riferimento alla quota riferita al mese considerato e secondo le modalità di conguaglio previste per mensilità aggiuntive o premi.

Effetti su malattia, maternità, integrazioni salariali e congedo matrimoniale

Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum, le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico INPS conguagliabili con i contributi, l’applicazione riguarda i soli eventi iniziati tra maggio 2013 e gennaio 2014, salvo per la malattia il caso di ricaduta. Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie relative al periodo 1 aprile 2013-31 dicembre 2013 si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991; le quote di una tantum riferite a periodi integrati possono essere pagate entro i limiti dei massimali mensili, che valgono anche per la CIGO. Per i contratti di solidarietà, l’importo è pari per il 2013 all’80% della retribuzione persa per la riduzione di orario, e per l’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.