Circolare numero 72 del 05-06-2014
1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2014 5. Recupero INAIL danno biologico 6. Salari medi provinciali 7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2014 8. Tabella aliquote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2014, le aliquote contributive dovute per i rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, includendo fondo pensioni, riduzioni degli oneri sociali, esonero per riduzione del costo del lavoro, contributi INAIL e recupero per danno biologico. Indica inoltre le agevolazioni per zona tariffaria, richiama il criterio del salario medio provinciale per il calcolo dei contributi e disciplina modalità e scadenze di pagamento tramite modello F24 in quattro rate.
Aliquote contributive e modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2014
Aliquote contributive e modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2014
La circolare disciplina la contribuzione dovuta per l’anno 2014 nell’ambito dei rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare. Vengono riportate le aliquote applicabili, le riduzioni e gli esoneri, nonché le modalità di riscossione mediante modello F24 e le relative scadenze.
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2014 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti.
Le aliquote per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono indicate come segue:
- concedente: 19,15%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 27,99%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri contributivi risultano così ripartiti:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La circolare precisa che tale esonero:
- è applicato prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della medesima gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, indicata nella misura del 2,75%, con esonero pari a 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, sono fissati dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Recupero INAIL per danno biologico
La circolare richiama il decreto del 10 aprile 2013, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 giugno 2013, relativo alla determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012.
Il recupero è fissato in un aumento dello 0,16% del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2012 e sarà riscosso unitamente alla contribuzione dell’anno 2014 mediante modello F24. I calcoli riportati sono:
- 10,125 x 0,16% = 0,0162% per l’assistenza infortuni sul lavoro;
- 3,1185 x 0,16% = 0,0050% per l’addizionale assistenza infortuni sul lavoro.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ossia piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continua ad applicarsi il salario medio provinciale come retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi.
La circolare fonda tale criterio sull’interpretazione autentica fornita dall’art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che richiama il permanere dell’applicazione dell’art. 28 del DPR 488/68 e dell’art. 7 della legge 233/1990.
Agevolazioni per zone tariffarie nel 2014
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Per l’anno 2014 le misure sono così quantificate:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
- territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
Modalità di pagamento
La riscossione avviene mediante invio agli interessati di una comunicazione contenente l’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
Per il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare in possesso di PIN, è possibile stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi online dell’INPS e selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".
Le scadenze di pagamento sono fissate al:
- 16 luglio 2014;
- 16 settembre 2014;
- 17 novembre 2014;
- 16 gennaio 2015.
Tabella delle aliquote contributive
La circolare conclude segnalando che è allegata la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Punti principali
Aliquota contributiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per il 2014 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997 per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti. Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 sono: concedente 19,15% esclusa la quota base pari a 0,11%, concessionario 8,84%, totale 27,99%.
Riduzione degli oneri sociali
Resta applicabile l’art. 120 della legge n. 388/2000, come richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri indicati sono: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicare sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989. L’esonero è prioritariamente imputato all’aliquota per gli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000 e, in caso di incapienza, opera sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione ed escludendo TFR e finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, l’esonero si applica sull’aliquota di disoccupazione, pari al 2,75%, con riduzione di 1,00%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, art. 28, comma 3, sono fissati dal 1 gennaio 2001 nelle seguenti misure: assistenza infortuni sul lavoro 10,125%; addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%.
Recupero INAIL per danno biologico
Il decreto del 10 aprile 2013, pubblicato il 7 giugno 2013, ha determinato per l’anno 2012 un’addizionale per la copertura degli oneri relativi al danno biologico pari a un aumento dello 0,16% del contributo assicurativo dovuto. Il recupero sarà riscosso unitamente alla contribuzione del 2014 tramite modello F24. Gli importi indicati sono: 10,125 x 0,16% = 0,0162% sull’assistenza infortuni sul lavoro; 3,1185 x 0,16% = 0,0050% sull’addizionale assistenza infortuni sul lavoro.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continua ad applicarsi il salario medio provinciale quale retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi, in base all’interpretazione autentica fornita dall’art. 1, comma 785, della legge n. 296/2006.
Agevolazioni per zone tariffarie nel 2014
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive nel settore agricolo previste dall’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009. Per il 2014 le misure risultano: territori non svantaggiati nessuna agevolazione e dovuto 100%; territori montani agevolazione 75% e dovuto 25%; territori svantaggiati agevolazione 68% e dovuto 32%.
Modalità e termini di pagamento
La riscossione avviene tramite comunicazione dell’importo da versare in quattro rate mediante modello F24, pagabile presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può stampare la delega F24 dai servizi online INPS nella sezione "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF". Le scadenze indicate sono 16 luglio 2014, 16 settembre 2014, 17 novembre 2014 e 16 gennaio 2015.
Tabella aliquote contributive allegata
La circolare segnala che in allegato è presente la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
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