Circolare numero 67 del 29-05-2014
Premessa 1) Quadro normativo 2) Condizioni necessarie per la concessione del credito a. Requisiti soggettivi b. Limiti di reddito c. Regola per la concessione del credito d. Soggetti esclusi 3) Adempimenti del sostituto di imposta 4) Prestazioni a sostegno del reddito 5) Prestazioni di accompagnamento alla pensione 6) Prestazioni pensionistiche 7) Pluralità di sostituti di imposta 8) Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito 9) Comunicazioni del soggetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del credito previsto dal decreto-legge n. 66/2014 per il solo periodo d’imposta 2014, destinato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, entro determinate soglie di reddito e con imposta lorda capiente rispetto alle detrazioni da lavoro. Vengono precisati i soggetti ammessi ed esclusi, gli obblighi dei sostituti d’imposta, nonché le regole specifiche per prestazioni a sostegno del reddito, assegni di accompagnamento alla pensione, prestazioni pensionistiche e casi di pluralità di sostituti. La circolare chiarisce inoltre le modalità di ricalcolo e di recupero del credito e gli adempimenti di comunicazione a carico dei beneficiari.
Credito IRPEF 2014 di 640 euro per lavoratori dipendenti e assimilati, con indicazioni INPS su spettanza e calcolo
Credito IRPEF 2014 di 640 euro per lavoratori dipendenti e assimilati
La circolare disciplina l’applicazione, per il solo anno d’imposta 2014, del credito previsto dal decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, destinato a ridurre il cuneo fiscale per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Il documento chiarisce i presupposti di spettanza, le esclusioni, le modalità di riconoscimento da parte dei sostituti d’imposta e le regole specifiche applicabili alle prestazioni previdenziali e assistenziali gestite dall’INPS.
Quadro normativo e modalità di fruizione
L’art. 1 del decreto-legge n. 66/2014, inserendo il comma 1-bis nell’art. 13 del T.U.I.R., riconosce per il 2014 un credito complessivo di 640 euro ai soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente o taluni redditi assimilati, quando l’imposta lorda calcolata su tali redditi è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Il credito non concorre alla formazione del reddito ed è ripartito sulle retribuzioni erogate successivamente all’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2014. Il beneficio è attribuito automaticamente dal sostituto d’imposta, senza necessità di apposita istanza del beneficiario.
Soggetti interessati e soggetti esclusi
Sono destinatari del credito i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del T.U.I.R. e i percettori di specifici redditi assimilati di cui all’art. 50, comma 1, tra cui:
- compensi dei lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in qualità di dipendente;
- borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio o addestramento professionale;
- redditi da collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche ex d.lgs. n. 124/1993;
- compensi per lavori socialmente utili.
Il reddito complessivo 2014, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, non deve essere superiore a 26.000 euro. Se il reddito è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il credito spetta in misura ridotta secondo il rapporto tra 26.000 euro meno il reddito complessivo e l’importo di 2.000 euro. Il credito è inoltre rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Sono esclusi:
- i titolari di redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), T.U.I.R.;
- i titolari di redditi assimilati diversi da quelli espressamente richiamati;
- i percettori di redditi professionali;
- i titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa;
- gli incapienti, ossia coloro per i quali l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è inferiore o pari alle detrazioni spettanti.
Regola di spettanza e verifiche del sostituto
Per ottenere il credito è necessario che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente superi le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 T.U.I.R. Non rileva che l’imposta sia stata azzerata o ridotta per effetto di altre detrazioni, come quelle per carichi di famiglia. Il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza sulla base dei dati reddituali disponibili, del reddito previsionale e delle informazioni eventualmente ricevute dal lavoratore, anche in relazione a rapporti di lavoro intercorsi nell’anno.
La circolare richiama il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui non è consentito ripartire il credito annuale di 640 euro in quote mensili uguali su base annua e conguagliare soltanto la differenza a fine anno.
Prestazioni a sostegno del reddito
Le prestazioni a sostegno del reddito sono trattate distinguendo tra prestazioni erogate dal datore di lavoro e prestazioni pagate direttamente dall’INPS. Quando la prestazione è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata con i contributi, è quest’ultimo il sostituto d’imposta tenuto a riconoscere l’eventuale credito. Quando invece il pagamento è diretto all’assicurato, l’INPS assume il ruolo di sostituto d’imposta e applica le regole del credito.
La circolare precisa che le prestazioni a sostegno del reddito rientrano, in linea generale, nell’ambito del beneficio in quanto redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Per le prestazioni dirette, il credito viene determinato sul reddito complessivo e sulle detrazioni spettanti in relazione ai giorni indennizzati.
Prestazioni incluse e criteri di calcolo
Le prestazioni che rientrano nel beneficio si distinguono in due gruppi.
1. Prestazioni per le quali si utilizza il reddito previsionale Per queste prestazioni il credito è determinato considerando la durata teorica non oltre il 31 dicembre 2014 o una data precedente se la prestazione scade prima. Vi rientrano:
- indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI;
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
- sussidi per lavoratori socialmente utili;
- sussidi straordinari o speciali e sussidi per programmi di Welfare to Work;
- crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre.
2. Prestazioni per le quali il credito è determinato sui dati disponibili Rientrano in questo gruppo le prestazioni per le quali non è possibile conoscere preventivamente la durata o l’effettiva fruizione, in particolare le integrazioni salariali. Il credito viene riconosciuto mensilmente in base ai pagamenti effettuati. Sono ricompresi, tra gli altri:
- CIG ordinaria, straordinaria e in deroga, solo se a pagamento diretto;
- indennità di malattia;
- indennità di congedo parentale;
- congedo facoltativo del padre;
- indennità antitubercolari;
- permessi ex legge n. 104/1992;
- prestazioni di congedo straordinario;
- trattamenti di disoccupazione agricola.
Prestazioni escluse
Sono escluse dal beneficio le prestazioni soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R., tra cui:
- TFR Fondo di garanzia;
- TFR esattoriali;
- una tantum per co.co.pro.;
- arretrati delle prestazioni, se rientranti nella tassazione separata.
È inoltre esclusa la liquidazione anticipata in unica soluzione di indennità finalizzata all’avvio di attività autonoma o di autoimpiego, come l’anticipazione ASpI/MiniASpI, l’anticipazione dell’indennità di mobilità, il compenso/sussidio per L.S.U. per autoimpiego e i sussidi per Welfare to Work destinati all’autoimpiego. Tali somme sono infatti assoggettate a tassazione separata e non mantengono la funzione di sostegno al bisogno tipica delle prestazioni di disoccupazione.
Restano fuori anche le indennità di maternità e malattia per lavoratrici autonome e per gli iscritti alla gestione separata in qualità di liberi professionisti o titolari di partita IVA, perché redditi di lavoro autonomo. Sono infine escluse le prestazioni esenti fiscalmente, quali:
- trattamenti di famiglia;
- assegno di maternità e per il nucleo familiare concessi dai Comuni;
- assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS.
Assegni straordinari di sostegno al reddito e prestazione di esodo
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà sono qualificati come somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e sono quindi assoggettati a tassazione ordinaria. Per tale ragione rientrano nell’ambito del credito, se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge. La circolare richiama in particolare gli assegni erogati dal Fondo ex monopoli di Stato, dal Fondo imprese di riscossione dei tributi erariali, dal Fondo Ferrovie dello Stato e dal Fondo imprese di assicurazione.
Restano invece esclusi gli assegni straordinari dei Fondi bancari e del Fondo Poste Italiane, poiché soggetti a tassazione separata.
Anche la prestazione di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, destinata ai lavoratori prossimi alla pensione nei processi di eccedenza di personale, è assoggettata a tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni da lavoro dipendente e può quindi beneficiare del credito.
Prestazioni pensionistiche
Tra i redditi assimilati ammessi al beneficio sono comprese le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare. Per le prestazioni erogate dall’INPS il credito viene riconosciuto dall’Istituto, in particolare ai titolari di pensioni integrative di categoria 094-PI. Gli enti diversi dall’INPS devono invece utilizzare i dati del Casellario Centrale Pensioni per verificare la spettanza e il relativo importo.
Pluralità di sostituti d’imposta
La circolare affronta il caso del soggetto che nel 2014 percepisca sia redditi da lavoro sia prestazioni previdenziali. Se il percettore presenta il CUD relativo al rapporto di lavoro, l’INPS tiene conto dei dati ivi indicati per il calcolo del credito e detrae quanto eventualmente già riconosciuto da altro sostituto d’imposta. Se il CUD non viene prodotto, l’INPS determina il credito solo sui dati di cui dispone.
Quando i redditi derivanti da lavoro e prestazioni previdenziali, considerati complessivamente, superano la soglia di 26.000 euro, il soggetto deve comunicare la circostanza ai sostituti d’imposta, che non riconosceranno il credito. Se invece la soglia non è superata, il credito spetta ma deve essere riconosciuto da un solo sostituto, al quale il contribuente deve chiedere di non applicarlo all’altro.
Ricalcolo e recupero del credito
L’INPS può ricalcolare il credito in presenza di variazioni dei redditi o di nuovi dati acquisiti nel corso dell’anno, recuperando eventuali somme già erogate nei periodi di paga successivi e comunque entro il conguaglio di fine anno. Se, per effetto di tali variazioni, maturano successivamente le condizioni per il beneficio, il credito viene riconosciuto automaticamente nel primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio finale.
Obblighi di comunicazione dell’assicurato
Gli assicurati che non possiedono i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono comunicarlo all’INPS, che potrà recuperare il credito eventualmente erogato dalle prestazioni successive entro il conguaglio di fine anno. Lo stesso obbligo di comunicazione sussiste quando il soggetto sia titolare sia di redditi da prestazioni previdenziali sia di altri redditi da lavoro: se il cumulo supera la soglia, deve darne notizia al datore di lavoro e all’INPS; se il cumulo non supera la soglia, deve indicare a uno dei due sostituti di non riconoscere il credito, affinché venga attribuito una sola volta.
Punti principali
Quadro normativo e caratteristiche del credito
L’articolo 1 del decreto-legge n. 66/2014, intervenendo sull’art. 13 del T.U.I.R., riconosce per il solo 2014 un credito complessivo di 640 euro ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, quando l’imposta lorda su tali redditi supera le detrazioni da lavoro spettanti. Il credito non concorre alla formazione del reddito ed è ripartito sulle retribuzioni erogate dal giorno di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2014. Il riconoscimento avviene automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza necessità di istanza del lavoratore.
Soggetti beneficiari, limiti reddituali e soggetti esclusi
Possono accedere al beneficio i percettori di redditi di lavoro dipendente ex art. 49 T.U.I.R. e di specifici redditi assimilati ex art. 50 T.U.I.R. (tra cui alcune collaborazioni, borse di studio, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche e lavori socialmente utili). Il reddito complessivo del 2014, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non deve superare 26.000 euro; tra 24.000 e 26.000 euro il credito si riduce proporzionalmente. Restano esclusi pensionati, redditi assimilati non espressamente richiamati, professionisti, titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa e gli incapienti, cioè coloro per i quali l’imposta lorda non supera le detrazioni da lavoro.
Regole di spettanza e verifiche del sostituto d’imposta
Il credito spetta solo se l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente è superiore alle detrazioni di cui all’art. 13 T.U.I.R.; non rileva l’eventuale azzeramento dell’imposta per effetto di altre detrazioni, come quelle per carichi di famiglia. Il sostituto d’imposta deve verificare la spettanza sulla base dei dati reddituali disponibili, del reddito previsionale e delle informazioni eventualmente acquisite da altri rapporti di lavoro o da comunicazioni del lavoratore. La circolare richiama inoltre il divieto di dividere il credito annuale di 640 euro in quote mensili fisse, con successivo conguaglio finale.
Prestazioni a sostegno del reddito incluse nel beneficio
La circolare distingue le prestazioni a sostegno del reddito che rientrano nel perimetro del credito, perché fiscalmente assimilate a redditi sostitutivi del lavoro dipendente. Tra quelle valutate con reddito previsionale rientrano, tra le altre, ASpI, MiniASpI, mobilità ordinaria, trattamenti speciali edilizia, sussidi per lavori socialmente utili, crediti da lavoro a carico del Fondo di garanzia, maternità obbligatoria e congedo obbligatorio del padre. Per prestazioni come integrazioni salariali, malattia, congedo parentale, permessi ex legge 104/1992, congedi straordinari e disoccupazione agricola, il credito è determinato mensilmente in base ai pagamenti effettivi e ai giorni indennizzati.
Prestazioni escluse e regimi fiscali particolari
Sono escluse le prestazioni soggette a tassazione separata, tra cui TFR Fondo di garanzia, TFR esattoriali, una tantum co.co.pro. e pagamenti arretrati se rientranti nell’art. 17 T.U.I.R. Sono altresì escluse le indennità di maternità e malattia di lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata in qualità di liberi professionisti o titolari di partita IVA, nonché le prestazioni esenti, come trattamenti di famiglia e assegni di maternità erogati dai Comuni o dallo Stato.
Assegni straordinari di sostegno al reddito e prestazione di esodo
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai Fondi di solidarietà e la prestazione di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 sono ricondotti, in linea generale, ai redditi sostitutivi del lavoro dipendente e quindi possono beneficiare del credito, se ricorrono le ulteriori condizioni di legge. Restano invece esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste Italiane, perché assoggettati a tassazione separata.
Prestazioni pensionistiche e pluralità di sostituti d’imposta
Le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative considerate redditi assimilati possono dare diritto al credito; per quelle erogate dall’INPS il riconoscimento avviene direttamente dall’Istituto, mentre gli altri enti utilizzano i dati del Casellario Centrale Pensioni. In presenza di più sostituti d’imposta nel corso del 2014, il credito va calcolato tenendo conto dei redditi complessivi e di quanto eventualmente già riconosciuto da altro sostituto; il contribuente deve comunicare le circostanze che impediscono il beneficio o, se il reddito complessivo rientra nei limiti, indicare a uno dei sostituti di non riconoscere il credito per evitare duplicazioni.
Ricalcolo, recupero del credito e comunicazioni del beneficiario
L’INPS può ricalcolare il credito in caso di variazioni dei redditi noti durante l’anno e recuperare eventuali somme indebitamente erogate nei pagamenti successivi, comunque entro il conguaglio di fine anno. Se invece sopravvengono i requisiti per il beneficio, il credito viene riconosciuto in via automatica nel primo pagamento utile o in sede di conguaglio. Gli assicurati privi dei presupposti devono comunicarlo all’Istituto, e lo stesso vale nei casi di contestuale percezione di redditi da lavoro e prestazioni previdenziali che, sommati, superino la soglia di 26.000 euro.
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