Cassazione Penale, Sentenza n. 18757/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca di tre immobili ritenuti acquistati nel periodo di pericolosità sociale del ricorrente. Il ricorso articolava due censure: (1) contraddittorietà rispetto al precedente procedimento di prevenzione, poiché uno degli immobili era stato oggetto di permuta nel 2018 con un immobile del 1998 non ritenuto frutto di proventi illeciti in quel precedente procedimento; si contestava inoltre che l'immobile «permuto» era di modesto valore e valorizzato da lavori eseguiti dall'interessato in epoca successiva al periodo di pericolosità e che l'onere di allegazione non può essere equiparato a quello di un giudizio petitorio; (2) invalidità del sequestro disposto d'urgenza poiché la proposta di sequestro del P.M. del 29/09/2023 sarebbe intervenuta prima della definitività del decreto dell'11/09/2023 (che aveva dichiarato l'inefficacia di una precedente confisca) e quindi anteriormente alla restituzione degli stessi beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di una contestazione di merito (valutazione del compendio probatorio e motivazione) non sindacabile in cassazione nelle misure di prevenzione, salvo casi estremi, e ha anche giudicato la censura generica perché non confrontava specificamente i dati utilizzati dalla Corte d'appello. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza infondata: in materia di misure di prevenzione patrimoniale l'annullamento di un decreto di confisca non impedisce l'avvio di una nuova procedura di sequestro/confisca sugli stessi beni, non essendovi effetto di res judicata; richiamata giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Madonia e Sez. 6 Verterano). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b), art. 4, lett. c), art. 16, comma 1, lett. a), art. 24; artt. 20, 21, 22; art. 10, comma 3; art. 27, comma 6
Le norme sul procedimento di prevenzione e sulla confisca sono state applicate per giustificare la confisca dei beni acquisiti nel periodo di pericolosità sociale. Art. 10, comma 3 limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge nelle misure di prevenzione, rendendo non sindacabili in cassazione le valutazioni di merito/istruttorie salvo travisamento. L'art. 27, comma 6 è stato richiamato nella giurisprudenza come termine endoprocessuale la cui inosservanza può determinare la caducazione del provvedimento, ma ciò non impedisce una nuova procedura sui medesimi beni.
art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se del caso, di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma e fissato la somma in 3.000 euro per manifesta infondatezza.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U., n. 36 del 13/12/2000 (Madonia); Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019 (Verterano)
È consolidato l'indirizzo secondo cui le misure di prevenzione patrimoniale non producono un giudicato sostanziale che impedisca l'avvio di nuova procedura di sequestro/confisca sugli stessi beni dopo l'annullamento di un precedente decreto; la caducazione formale non preclude una nuova valutazione e nuovo accertamento.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale la Corte di Cassazione sindaca solo violazioni di legge; le valutazioni di fatto e la motivazione della Corte territoriale sono generalmente insindacabili in sede di legittimità.
- Il fatto che in un precedente procedimento di prevenzione un bene non sia stato ritenuto frutto di illeciti non impedisce automaticamente una successiva confisca se il nuovo procedimento si basa su elementi istruttori diversi o ulteriori.
- L'annullamento di un decreto di confisca per vizi formali o procedurali non crea, di per sé, un ostacolo a nuove iniziative cautelari o confisca sugli stessi beni: non opera qui un effetto di res judicata sostanziale.
- Le censure generiche che non confrontano puntualmente i dati e la motivazione della decisione impugnata sono deboli e spesso inammissibili in Cassazione per misure di prevenzione.
- Il periodo di pericolosità sociale del proposto e la ricostruzione della sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni patrimoniali sono elementi decisivi: l'onere difensivo richiede contestazioni specifiche e prove o indicazioni precise per superare la valutazione del giudice del merito.
- Il mancato rispetto dei termini o vizi procedurali possono determinare la caducazione di un provvedimento ma non necessariamente la restituzione definitiva dei beni se la pubblica autorità promuove una nuova valida procedura.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); quindi valutare con attenzione la fondatezza giuridica delle doglianze prima di proporre ricorso in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18653/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18654/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18655/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →