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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36433/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma che, riformando l'assoluzione del Tribunale di Tivoli ai soli effetti civili, aveva dichiarato la responsabilità di Giarlini per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.) a causa di un commento pubblicato sul blog "www.maranofutura.blogspot.com". Giarlini ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) contestazione dell'identificazione dell'autore del commento (mancanza di prove e possibile uso del nickname da parte di terzi) — richiamando gli artt. 192, 530 e 533 c.p.p.; (2) contestazione della qualificazione della condotta come diffamatoria e della valutazione dell'intento, sostenendo che il commento fosse volto a moderare il dibattito e che la rimozione avrebbe evitato clamore; (3) mancata motivazione nel ritenere il commento sarcastico e quindi dotato di dolo diffamatorio. La Corte di Appello aveva invece ritenuto provata l'attribuzione del nickname "John5" a Giarlini (documento prodotto dalla difesa), l'omessa rimozione del post e il carattere allusivo e offensivo del contenuto che rendeva riconoscibile la destinataria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la valutazione della corte d'appello secondo cui: il nickname "John5" era riconducibile a Giarlini (documento della difesa non smentito e assenza di prove di uso fraudolento da parte di terzi); il commento, pur formulato in termini ipotetici/allusivi, era lesivo della reputazione della signora D'Antimi e idoneo a integrare il reato di diffamazione, anche nella forma aggravata per la diffusione mediante mezzi di pubblicità telematici; l'omessa rimozione del post equivaleva a condivisione e agevolazione della diffusione. La Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi sul dolo: il carattere sarcastico del post giustificava la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, come liquidate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, cod. pen.

    "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"

    La norma è stata interpretata nel senso che la pubblicazione diffamatoria su blog o altre piattaforme telematiche integra la forma aggravata del reato; inoltre il gestore del blog risponde anche per commenti di terzi, se venuto a conoscenza del contenuto lesivo e non provvede tempestivamente alla rimozione, poiché ciò equivale a condivisione e consente ulteriore diffusione

  • artt. 192, 530 e 533, cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria e all'identificazione dell'autore; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria della corte d'appello fosse logica e adeguata, avendo essa dato rilievo a un documento in cui l'imputato riconosceva l'account "John5" e alla mancata prova dell'uso fraudolento da parte di terzi

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente, proposti ai sensi di tale articolo, fossero privi di pregio e non abbiano efficacemente confutato la motivazione della corte territoriale

Massime di principio

  • La diffusione di affermazioni denigratorie su blog o social integra la fattispecie di diffamazione aggravata se il mezzo è idoneo a raggiungere un ampio numero di utenti
  • Le espressioni ipotetiche o allusive possono essere comunque penalmente rilevanti se hanno efficacia offensiva e rendono riconoscibile la persona offesa
  • Il gestore o l'autore del blog può essere ritenuto responsabile anche per commenti di terzi se, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto lesivo, non provvede tempestivamente alla rimozione (equivalente a condivisione)
  • L'identificazione dell'autore tramite nickname può essere sufficiente se supportata da elementi probatori (es. documenti che collegano il soggetto al nickname) e in assenza di prova del loro uso da parte di terzi
  • Per evitare responsabilità è opportuno che chi gestisce spazi online rimuova tempestivamente contenuti segnalati come diffamatori e conservi prove utili per dimostrare l'eventuale estraneità o l'intervento tempestivo

Testo integrale

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