Cassazione Civile, Ordinanza n. 32664/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due medici avevano convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento delle direttive comunitarie in materia di corsi di specializzazione medica. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma aveva accolto l’appello solo per una delle due posizioni, riconoscendo a una ricorrente una somma a titolo di risarcimento e respingendo la domanda dell’altro per i corsi di specializzazione in chirurgia d’urgenza e chirurgia oncologica. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. per asserita insufficienza della motivazione della sentenza d’appello; 2) violazione dell’art. 101 Cost. per supposta decisione fondata sul solo precedente giurisprudenziale e non sulla legge; 3) violazione delle direttive comunitarie, dell’art. 3 Cost., dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 220 TCE, sostenendo che alla ricorrente vittoriosa in appello spettasse l’importo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e non quello liquidato; 4) violazione delle direttive comunitarie e dell’art. 8 d.lgs. n. 257/1991, sostenendo che per l’altro ricorrente fosse dovuta la remunerazione anche per i periodi successivi al 31 dicembre 1982, in ragione dell’equipollenza dei corsi frequentati e dell’inclusione successiva in decreti ministeriali, senza necessità di ulteriore allegazione e prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza d’appello era sufficientemente concisa e poteva legittimamente richiamare precedenti conformi; ha dichiarato inammissibile il secondo, perché fondato su una ratio decidendi non desumibile dalla sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile il terzo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., affermando che per i medici specializzandi anteriori al 1991 non si applica l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, ma trova rilievo l’adempimento parziale soggettivo operato dall’art. 11 della l. n. 370/1999; ha rigettato il quarto, ribadendo che l’inclusione del corso negli elenchi comunitari o la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri costituisce fatto costitutivo della domanda, da allegare e provare dal medico, e che il D.M. 31 ottobre 1991 non è utilizzabile per corsi già conclusi prima della sua entrata in vigore. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con statuizione anche sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione può essere sintetica e richiamare precedenti conformi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La concisa esposizione può legittimamente avvalersi del richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi.
art. 101 Cost.
La soggezione del giudice alla legge si realizza anche tramite l’interpretazione giurisprudenziale della legge; non esiste vincolatività del precedente come ratio della decisione qui esaminata.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
Non si applica ai medici che abbiano frequentato scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 1991/1992, poiché il decreto regola situazioni future.
art. 11 l. n. 370 del 1999
Costituisce un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo in favore dei medici non ricompresi espressamente nella norma.
art. 8 d.lgs. n. 257 del 1991
Non consente di fondare, per corsi anteriori al 1991, il riconoscimento della remunerazione in assenza di equipollenza allegata e provata.
artt. 13 e 16 direttiva 82/76/CEE
Invocate per il riconoscimento della remunerazione, ma la domanda richiede comunque la prova dell’inclusione/equipollenza del corso.
artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE
La remunerazione adeguata presuppone che il corso di specializzazione rientri tra quelli comunitariamente considerati o equipollenti.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisorio.
art. 220 TCE
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ha risolto la questione sulla base della disciplina e della giurisprudenza interne e UE già consolidate.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando, pur in forma concisa, esponga il fatto decisivo e le ragioni giuridiche della decisione; può assolvere tale requisito anche il richiamo a precedenti conformi.
- Non è censurabile come violazione dell’art. 101 Cost. una decisione che faccia applicazione della legge mediante interpretazione giurisprudenziale consolidata; il precedente non è fonte vincolante, ma può essere legittimamente richiamato come argomento motivazionale.
- In tema di risarcimento per mancata tempestiva trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione medica, per i corsi svolti in epoca anteriore al 1991 non si applica l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, che disciplina solo le situazioni future.
- L’inclusione del corso tra quelli contemplati dalla normativa comunitaria, oppure la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda di indennizzo/risarcimento e deve essere specificamente allegato e provato dal medico attore.
- La contestazione sulla mancanza di equipollenza non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa: il giudice deve comunque verificare d’ufficio la sussistenza del fatto costitutivo allegato.
- Per i corsi di specializzazione conclusi prima dell’entrata in vigore del D.M. 31 ottobre 1991 non è possibile fondare il diritto alla remunerazione su tale decreto ministeriale.
- La liquidazione del danno/indennizzo deve restare coerente con il parametro normativo applicabile al periodo considerato, e non con regole successive non estensibili retroattivamente.
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