Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2047/2026 - Napoli, Sezione 2

per la correzione di sentenza del 19.11.2024 n. 06346/2024, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2230 del 2021;

Giustizia amministrativa202102230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6346/2024, limitatamente all'indicazione del difensore del Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Casoria ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza del 19 novembre 2024, con cui il TAR aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da una privata contro il diniego definitivo relativo a una pratica di condono edilizio. La sentenza indicava erroneamente come difensore del Comune l'avvocata Antonietta Rubino, sebbene questa avesse rinunciato all'incarico e il Comune si fosse costituito, in data 12 novembre 2024, con il nuovo difensore e dirigente del Settore Avvocatura, avvocata Alida Di Napoli.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo che l'indicazione del precedente difensore costituisse un mero errore materiale, comprovato dalla costituzione del Comune con il nuovo difensore e dalla rinuncia del precedente. Ha quindi disposto di sostituire nella sentenza le parole "Antonietta Rubino" con "Alida Di Napoli" nel punto relativo alla rappresentanza e difesa del Comune. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    correzione di omissioni o errori materiali

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; il TAR lo ha applicato per rettificare l'indicazione del difensore del Comune.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone gli adempimenti di annotazione della correzione a cura della Segreteria.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale è utilizzabile quando la decisione contiene un'inesattezza meramente estrinseca e obiettivamente rilevabile, che non incide sul contenuto sostanziale della pronuncia.
  • È correggibile l'indicazione del difensore di una parte quando dagli atti del giudizio risulti che il difensore indicato nella sentenza aveva cessato l'incarico e che la parte si era successivamente costituita con un nuovo difensore.
  • La correzione dell'errore materiale non modifica la decisione resa, ma rettifica esclusivamente l'elemento erroneamente riportato e comporta le annotazioni di segreteria previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.