Sentenza n. 412/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1890 del 5 giugno 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Sicilia relativo alla condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, come corretto dal TAR
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha appellato il solo capo sulle spese della sentenza del TAR Sicilia che, dopo avere dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal cittadino straniero, aveva applicato il principio della soccombenza virtuale condannando l'Amministrazione al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato. Il Ministero ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che, quando la parte privata vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'Amministrazione statale beneficiaria della prenotazione a debito, non dovrebbe esservi una pronuncia di regolazione delle spese, richiamando un orientamento della Corte di cassazione formatosi nel processo civile. L'appellato non si è costituito.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello. Ha ritenuto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la regolazione delle spese processuali siano istituti distinti ma complementari. Nel processo amministrativo, l'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore mediante decreto di pagamento; l'art. 131 disciplina le spese prenotate a debito e quelle anticipate dall'Erario; l'art. 133 impone che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese disponga il pagamento in favore dello Stato; l'art. 134 prevede, in via residuale, il diritto di rivalsa dello Stato sulla parte ammessa al patrocinio quando non vi sia stato recupero ai sensi dell'art. 133. Da tale disciplina deriva che la condanna alle spese deve essere pronunciata anche quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale e la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento a favore del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa. Il Collegio ha distinto tale conclusione dall'orientamento della Corte di cassazione, riferito a controversie civili e non ritenuto applicabile al processo amministrativo. Ha inoltre valorizzato l'autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. Non sono state regolate le spese del grado d'appello, poiché l'appellato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Disciplina la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; non esclude la distinta regolazione delle spese processuali tra le parti.
art. 131 d.P.R. n. 115/2002
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
Nel processo amministrativo distingue le spese prenotate a debito, tra cui il contributo unificato, da quelle anticipate dall'Erario, tra cui gli onorari e le spese dovuti al difensore.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Impone, nel processo amministrativo, la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese anche quando il soccombente è un'Amministrazione statale; il pagamento deve essere disposto in favore dello Stato, e nel caso concreto del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa.
art. 134 d.P.R. n. 115/2002
Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
Prevede un meccanismo residuale di recupero mediante rivalsa sulla parte ammessa al patrocinio quando lo Stato non abbia recuperato le spese ai sensi dell'art. 133.
art. 20 l. n. 205/2000
Ha introdotto l'art. 53-bis l. n. 186/1982, valorizzato quale fondamento dell'autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa e del suo bilancio autonomo.
art. 53-bis l. n. 186/1982
A decorrere dall’anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali».
Conferma l'autonomia gestionale e finanziaria della Giustizia amministrativa, coerente con la destinazione delle somme recuperate al relativo bilancio autonomo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'ammissione di una parte privata al patrocinio a spese dello Stato non esclude la pronuncia sulla regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza; la liquidazione del compenso al difensore e la condanna alle spese sono istituti distinti e complementari.
- Quando la parte soccombente nel processo amministrativo è un'Amministrazione statale e la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve poter disporre la rifusione delle spese ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, stabilendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato e, in concreto, del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa.
- L'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 si applica anche quando la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato, non risultando dal testo normativo un'esclusione per tale ipotesi; l'orientamento contrario formatosi nel processo civile non è automaticamente estensibile al processo amministrativo.
- L'art. 134 d.P.R. n. 115/2002 configura la rivalsa dello Stato sulla parte ammessa al patrocinio come meccanismo residuale, operante quando non sia stato possibile recuperare le spese mediante la condanna prevista dall'art. 133.
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