Sentenza n. 5542/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - della Determina del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2022 0615892 19-10-2022 – notificata il 15.11.2022, che rigetta il ricorso gerarchico presentato dal Lgt -OMISSIS- avverso la Scheda Valutativa n. 54, relativa la periodo 9.1.2021 – 8.1.2022 ricompilata, in ottemperanza alla determinazione ministeriale n. M_D AB05933 REG2022 0122506 del 9.3.2022 - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 54, relativa al periodo 1° gennaio 2021-8 gennaio 2022, con attribuzione della qualifica finale «Superiore alla media»
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa ricompilata in seguito all'annullamento della precedente valutazione. Con il primo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza: il compilatore, che aveva avuto conoscenza diretta del servizio, aveva attribuito una valutazione «Eccellente», mentre il revisore, che secondo il ricorrente non aveva operato con lui, aveva concluso per «Superiore alla media», senza spiegare adeguatamente la discordanza e senza considerare il servizio e il rendimento ai sensi dell'art. 688 d.P.R. 90/2010. Con il secondo motivo ha lamentato contraddittorietà tra i giudizi parziali, tutti asseritamente eccellenti, e il giudizio finale, nonché tra la scheda impugnata e le precedenti valutazioni; ha inoltre sostenuto che la valutazione fosse stata condizionata da risentimento dei valutatori per avere ottenuto in autotutela la riformulazione della precedente scheda.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha rilevato che la scheda valutativa militare esprime un giudizio sintetico sul complesso del servizio nel periodo considerato e che le valutazioni dei superiori sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo in presenza di manifeste figure di eccesso di potere, quali arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento, da dimostrare da parte del ricorrente. La discordanza tra compilatore e revisore non è di per sé contraddittoria: il revisore ha motivato il dissenso, attribuendo una qualifica meno favorevole ma mantenendo un giudizio complessivamente favorevole e indicando le ragioni della propria valutazione. Non ricorreva un abbassamento così considerevole e inopinato da imporre una motivazione ulteriormente specifica; la valutazione è risultata correlata all'esame del servizio, del rendimento e del comportamento nel periodo. È stata respinta anche la censura di parzialità: l'avvenuto annullamento di una precedente scheda su iniziativa del militare non determina automaticamente incompatibilità dei superiori chiamati a valutarlo, né il ricorrente ha dimostrato un travisamento dei fatti. Ricorso respinto; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti
La documentazione caratteristica registra il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare; la valutazione può essere formulata sinteticamente, senza un'elencazione analitica di fatti e circostanze.
Massime di principio
- La scheda valutativa del personale militare può consistere in un giudizio sintetico, purché esauriente, sul complesso del servizio svolto nel periodo considerato; non è necessario elencare analiticamente i fatti o le circostanze che giustificano la qualifica attribuita.
- Le valutazioni dei superiori gerarchici sulle capacità, attitudini e rendimento del personale militare sono ampiamente discrezionali e sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, che devono essere dimostrati dal ricorrente.
- La discordanza tra il giudizio del compilatore e quello del revisore non integra, da sola, contraddittorietà, quando il revisore motiva il proprio dissenso e i giudizi risultano coerenti con la valutazione complessiva del servizio nel periodo esaminato.
- Il giudizio riferito a ciascun periodo valutativo è autonomo rispetto a quelli degli anni precedenti e non genera un affidamento al mantenimento delle qualifiche già conseguite; una motivazione più specifica è richiesta quando si verifica una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata del giudizio rispetto a valutazioni precedenti stabili.
- L'impugnazione vittoriosa di una precedente scheda valutativa non determina automaticamente l'incompatibilità dei superiori gerarchici che hanno redatto quella scheda o che sono chiamati a formulare una nuova valutazione; l'eventuale difetto di obiettività va dimostrato attraverso elementi idonei a evidenziare, tra l'altro, il travisamento dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1093/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 4488/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 184/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →