Cassazione Penale, Sentenza n. 6409/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/06/2022 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia che aveva respinto l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostenendo che le dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia Arena Bartolomeo costituissero elemento nuovo idoneo a escludere la sua intraneità all'organizzazione e quindi a rendere non necessaria la misura carceraria o a giustificare una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che le dichiarazioni del collaboratore rese in dibattimento non hanno fornito elementi nuovi tali da mutare il quadro cautelare già cristallizzato dal riesame precedente. La Corte ha richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere nei casi di contestazione dell'art. 416-bis c.p. e il principio secondo cui, in presenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa ancora operativa, il giudice deve individuare segnali concreti di dissociazione per superare la presunzione. Ha inoltre precisato la distinzione tra mafie storiche, per le quali occorre dimostrare il recesso, e altre associazioni mafiose, per le quali il decorso del tempo può avere rilievo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso contestato al ricorrente; la gravità del reato rafforza la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una doppia presunzione in tema di misure cautelari: presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere; per superarle è necessario dimostrare segnali concreti di dissociazione dall'associazione mafiosa.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata come modifica normativa rilevante in materia cautelare; non altera la presunzione di adeguatezza per i reati associativi mafiosi così come interpretata dalla giurisprudenza.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018 (Pergola)
Conferma il principio secondo cui, in presenza di gravi indizi per reati di tipo mafioso, il giudice non deve dimostrare in positivo i pericoli di fuga o reiterazione ma valutare la persistenza del vincolo associativo e l'eventuale presenza di segnali di dissociazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019 (Forgetti) e Cass. Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017 (Politi)
Stabiliscono la distinzione tra mafie storiche, per le quali è necessaria la prova del recesso per superare le esigenze cautelari, e altre associazioni mafiose per le quali il decorso del tempo può avere rilevanza.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un collaboratore rese in dibattimento non sono automaticamente "elemento nuovo" idoneo a revocare la custodia cautelare: devono concretamente e specificamente dimostrare la cessazione dei legami con l'organizzazione.
- In casi di contestazione ai sensi dell'art. 416-bis, vige una presunzione molto forte a favore della custodia in carcere; per ottenere revoca o attenuazione il difensore deve portare elementi probatori chiari di dissociazione o di inequivocabile inattualità delle esigenze cautelari.
- Il mero decorso del tempo non vale per dimostrare la cessazione del pericolo quando si tratta di mafie storiche o particolarmente stabili; in tali casi è richiesta la prova del recesso.
- Per essere efficaci in sede di riesame o impugnazione, le emergenze istruttorie nuove devono essere illustrate e documentate integralmente, non tramite brani stralciati, e devono consentire una valutazione sulle concrete modalità del rapporto del soggetto con il sodalizio.
- Strategia difensiva pratica: cercare elementi oggettivi e verificabili di dissociazione (atti formali di recesso, testimonianze coerenti e corroborate, comportamenti pubblici prolungati di distacco) e presentarli tempestivamente nelle sedi competenti anziché affidarsi a semplici dichiarazioni rese in dibattimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6318/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →