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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. M_D GMIL REG2020 0381789 dell'8 ottobre 2020, notificata il successivo 12 novembre 2020, con la quale il Vice direttore della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha collocato il ricorrente «in aspettativa -OMISSIS- … per giorni 562, dal 25 ottobre 2017 al 9 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 905 del Decreto Legislativo 15 maggio 2010, n. 66»; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento

Giustizia amministrativa202100078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'annullamento amministrativo dell'atto impugnato aveva determinato l'oggettivo soddisfacimento dell'interesse legittimo originariamente leso e la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle sopravvenienze rappresentate dall'Amministrazione.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di collocamento in aspettativa per 562 giorni, dal 25 ottobre 2017 al 9 maggio 2019, adottata ai sensi dell'art. 905 d.lgs. 66/2010

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione con cui il Vice direttore della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa lo aveva collocato in aspettativa per 562 giorni, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Abruzzo, con decreto del 2 febbraio 2021.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per una sopravvenienza, viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse legittimo azionato risulta pienamente soddisfatto.

  • art. 905 d.lgs. 66/2010

    in aspettativa -OMISSIS- … per giorni 562, dal 25 ottobre 2017 al 9 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 905 del Decreto Legislativo 15 maggio 2010, n. 66

    Norma indicata quale base giuridica del provvedimento di collocamento in aspettativa; il giudice non ne esamina il contenuto, poiché non decide nel merito la legittimità dell'atto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, quale base dell'ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla il provvedimento impugnato e tale sopravvenienza soddisfa integralmente l'interesse legittimo azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti.
  • La sopravvenuta rimozione dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina ogni ragione attuale di contrasto tra le parti e realizza la piena soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente.
  • In presenza di sopravvenienze che determinano la cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio qualora sussistano giuste ragioni, da individuare nella stessa evoluzione sopravvenuta della controversia.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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