Sentenza n. 822/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del silenzio diniego relativo all’istanza di accesso agli atti con la quale si richiedeva copia dello stato finale redatto, del collaudo effettuato e dei documenti contabili relativi al saldo effettuato alla società ENGIE; nonché per l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti formulati dal ricorrete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso allo stato finale, al collaudo e ai documenti contabili relativi al saldo effettuato alla società ENGIE
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, che aveva sottoscritto con l’Azienda Ospedaliera un contratto avente ad oggetto un servizio integrato di manutenzione edile e opere affini, deduceva di non aver ricevuto compensi per il servizio prestato e di non aver avuto accesso allo stato finale dei lavori e al collaudo. Pertanto, il 14 luglio 2025 aveva presentato all’Azienda Ospedaliera un’istanza di accesso, trasmessa via PEC, chiedendo copia dello stato finale, del collaudo e dei documenti contabili relativi al saldo effettuato alla società ENGIE. Avverso il silenzio-diniego formatosi sull’istanza proponeva ricorso, deducendo la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti, in quanto strumentali alla verifica della documentazione inerente all’appalto svolto e alla tutela della propria posizione giuridica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il presupposto legittimante dell’accesso. Secondo il Collegio, è sufficiente l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e di un rapporto di strumentalità, inteso in senso ampio, tra tale interesse e i documenti richiesti; non è necessario che l’interesse coincida con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo, né occorre provare una lesione attuale o la pendenza di un giudizio. Nel caso concreto, l’interesse della società era concreto e attuale perché collegato alla verifica della documentazione relativa all’appalto da essa svolto. L’Azienda Ospedaliera è stata quindi ordinata di ostendere la documentazione richiesta entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con oneri di ostensione a carico degli istanti. L’Azienda è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse giuridicamente rilevante del richiedente e un rapporto di strumentalità, inteso in senso ampio, tra tale interesse e la documentazione richiesta; non è necessaria la prova di una lesione attuale né la pendenza di un giudizio.
Massime di principio
- Ai fini dell’accesso documentale è sufficiente che il richiedente dimostri un interesse giuridicamente rilevante, anche diverso da un diritto soggettivo o da un interesse legittimo, purché giuridicamente tutelato e collegato alla documentazione richiesta.
- Il rapporto di strumentalità tra l’interesse del richiedente e i documenti deve essere interpretato in senso ampio: è sufficiente che gli atti costituiscano un mezzo utile per la difesa o la verifica della situazione giuridicamente rilevante.
- Il diritto di accesso ha consistenza autonoma rispetto alla situazione giuridica sottostante; pertanto, non occorre dimostrare una lesione attuale né che sia già pendente un giudizio per ottenere l’ostensione.
- L’impresa che abbia eseguito un appalto pubblico può vantare un interesse concreto e attuale all’accesso alla documentazione contabile, allo stato finale e al collaudo relativi al contratto, quando tali atti siano funzionali alla verifica dell’esecuzione dell’appalto e alla tutela della propria posizione.
Come è indicizzato
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