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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25410/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa all'esito del primo grado di giudizio, in relazione alla quale il contribuente aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193/2016, producendo la ricevuta del saldo. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti collegati: (1) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere invece dell'estinzione per rinuncia al giudizio richiesta dalla parte; (2) violazione dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016 e dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la norma consente l'estinzione solo per rinuncia al ricorso e non per cessazione della materia del contendere; (3) violazione degli artt. 46 e 68 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., perché la definizione agevolata riguardava una cartella emessa dopo il primo grado e quindi solo i due terzi del credito erariale, senza prova dell'integrale estinzione del debito, requisito necessario per la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi riuniti. Ha osservato che, pur essendo pacifica la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il pagamento documentato, non risultava provato l'integrale pagamento delle somme dovute, poiché la cartella definita riguardava solo la quota residua pari ai due terzi del credito erariale a seguito del primo grado. Di conseguenza, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; il giudice tributario avrebbe dovuto invece dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, atto a segnalare la sopravvenuta carenza di interesse sulla parte ancora controversa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale commessa dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di nullità della sentenza o del procedimento per errori processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è collegata al fatto che il giudice avrebbe pronunciato una causa estintiva diversa da quella richiesta.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il coordinamento delle norme processuali civili con il processo tributario.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    È la norma sulla cessazione della materia del contendere, ritenuta non correttamente applicata nel caso concreto.

  • art. 44 d.lgs. n. 546/1992

    È la norma sull'estinzione del processo per rinuncia al ricorso; la Corte ritiene che, nel caso concreto, questa fosse la corretta via estintiva.

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016

    La definizione agevolata della lite non consente la cessazione della materia del contendere in assenza di prova dell'integrale estinzione del debito; il giudice deve piuttosto valutare la rinuncia al giudizio.

  • L. n. 226/2016

    Viene citata come legge di conversione del d.l. n. 193/2016.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per evidenziare che la cartella oggetto di definizione era stata emessa all'esito del primo grado e riguardava solo la parte residua del credito erariale.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla persistenza dell'interesse ad agire sulla parte del credito ancora controversa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che il rapporto sostanziale sia integralmente soddisfatto o che venga meno ogni residua controversia tra le parti; non è sufficiente il solo avvio di una procedura di definizione agevolata se non risulta provato il completo pagamento del debito oggetto di lite.
  • Quando la definizione agevolata incide solo su una parte della pretesa erariale, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'intero giudizio se permane una quota ancora controversa; in tal caso può rilevare, semmai, una rinuncia al ricorso limitatamente alla parte definita e la conseguente estinzione del processo nei limiti dell'interesse residuo.
  • La corretta qualificazione della causa estintiva nel processo tributario dipende dal contenuto dell'istanza della parte e dagli effetti sostanziali della definizione: cessazione della materia del contendere e rinuncia al ricorso non sono formule fungibili, poiché operano su presupposti diversi.
  • Ai fini della cessazione della materia del contendere, grava sulla parte che invoca l'estinzione l'onere di dimostrare l'effettiva eliminazione dell'oggetto del contendere, non essendo sufficiente una documentazione che attesti solo l'adesione a una procedura definitoria senza prova dell'integrale soddisfazione del credito.
  • Se il provvedimento definitorio riguarda unicamente la quota del debito ancora iscritta a ruolo dopo il primo grado, la persistenza del residuo credito esclude la cessazione della materia del contendere e mantiene attuale l'interesse alla decisione sulla parte non definita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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