Ordinanza n. 258/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Prefetto di Venezia in data 29 gennaio 2026, notificato in pari data, con il quale è stata disposta, nei confronti della ricorrente, la revoca immediata delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca immediata delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Venezia che disponeva la revoca immediata delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 142/2015, deducendo, tra l’altro, l’inadeguata valutazione della disponibilità di mezzi economici sufficienti. Il provvedimento si fondava sui dati INPS, dai quali risultava un reddito imponibile di 2.475 euro per il 2024 e di 6.357 euro per il 2025. La ricorrente sosteneva che tali importi non superassero la misura annuale dell’assegno sociale prevista per i rispettivi anni e non dimostrassero, quindi, la disponibilità di mezzi economici sufficienti ai fini della revoca dell’accoglienza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistenti sia il pregiudizio allegato sia il fumus boni iuris, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo all’inadeguata valutazione del requisito della disponibilità di mezzi economici sufficienti. In particolare, il giudice ha rilevato che tale requisito deve essere verificato in relazione alla soglia costituita dall’ammontare annuale dell’assegno sociale per gli anni considerati, mentre il provvedimento prefettizio si era limitato a richiamare i redditi imponibili risultanti dai dati INPS. La decisione sul merito è stata rinviata alla pubblica udienza del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. d), d.l. n. 142/2015
accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti
La revoca delle misure di accoglienza richiede l’accertamento motivato della disponibilità, da parte del richiedente, di mezzi economici sufficienti; il giudice cautelare ha ritenuto non adeguatamente valutata tale condizione in rapporto alla soglia dell’assegno sociale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.l. n. 142/2015 presuppone un accertamento concreto e motivato della disponibilità, da parte del richiedente, di mezzi economici sufficienti.
- La verifica della disponibilità di mezzi economici sufficienti ai fini della revoca dell’accoglienza deve essere effettuata considerando la soglia dell’ammontare annuale dell’assegno sociale applicabile agli anni di riferimento; il mero richiamo a redditi imponibili risultanti da banche dati non è sufficiente se non viene dimostrato il superamento di tale soglia e la conseguente adeguatezza dei mezzi economici.
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