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Sentenza

Sentenza n. 1699/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento: del Decreto di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Caserta prot. N. 78, del 19 Giugno 2025, notificato al ricorrente in data 08 Luglio 2025.

Giustizia amministrativa202503525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su una condanna definitiva per tentato furto aggravato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ed erronea applicazione degli artt. 4 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Ha sostenuto che la condanna per tentato furto aggravato non fosse automaticamente ostativa, poiché la sentenza penale aveva concesso le attenuanti generiche valorizzando anche il valore non eccessivo dei beni sottratti; tale elemento avrebbe dovuto essere ricondotto all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., richiamata dall'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. quale eccezione all'ostatività. Il ricorrente ha inoltre lamentato l'omessa o illogica valutazione della pericolosità sociale attuale e del proprio inserimento lavorativo, nonché contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del permesso da parte della Questura di Salerno nell'ambito della procedura di emersione prevista dal d.l. 34/2020, invocando un legittimo affidamento. L'Amministrazione ha sostenuto la natura vincolata del diniego, in ragione della condanna per reato ostativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. dalla specifica attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.: il riferimento al valore non eccessivo dei beni, utilizzato insieme ad altri elementi per concedere le attenuanti generiche, non equivale al formale riconoscimento dell'attenuante tipizzata. L'eccezione prevista dall'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. è di stretta interpretazione e opera soltanto quando l'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. sia stata effettivamente riconosciuta dal giudice penale. Il reato di furto aggravato ex art. 625, n. 5, c.p. è pertanto automaticamente ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, con conseguente natura vincolata del diniego e assenza di un autonomo spazio per valutare la pericolosità sociale attuale o l'inserimento socio-lavorativo. Il precedente rilascio del titolo non ha generato un affidamento tutelabile, poiché era avvenuto nell'ambito di una procedura speciale di emersione e comunque un eventuale errore amministrativo precedente non può imporre la reiterazione di un provvedimento illegittimo né legittimare il mantenimento di una situazione contra legem. Le doglianze sul difetto di motivazione e sul travisamento sono state ritenute assorbite dalla natura vincolata dell'atto: il richiamo alla condanna ostativa era sufficiente, mentre le considerazioni sull'integrazione sociale erano ad abundantiam. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Preclude l'ingresso e, secondo la sentenza, la permanenza regolare dello straniero condannato per i reati individuati dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.; la condanna per il reato ostativo rende vincolato il diniego del permesso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Concorre, in combinato disposto con l'art. 4, comma 3, a fondare il diniego del rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato automaticamente ostativo.

  • art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p.

    salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale

    L'eccezione all'ostatività del furto aggravato opera solo se l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata formalmente riconosciuta dal giudice penale.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Prevede la specifica attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il suo riconoscimento non può essere desunto dal solo riferimento al modesto valore dei beni nell'ambito della concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche costituiscono una valutazione complessiva e discrezionale distinta dall'attenuante tipizzata ex art. 62, n. 4, c.p.; la loro concessione non esclude l'ostatività del reato.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte o ritenute assorbite, poiché per un diniego vincolato è sufficiente il richiamo alla condanna ostativa.

  • d.l. 34/2020

    La procedura speciale di emersione nell'ambito della quale era stato rilasciato il primo permesso non rende il precedente titolo vincolante per il successivo rinnovo ordinario.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. deve essere stata formalmente riconosciuta nella sentenza penale; non è sufficiente che il giudice abbia concesso le attenuanti generiche valorizzando anche il modesto valore dei beni sottratti.
  • Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e l'attenuante tipizzata ex art. 62, n. 4, c.p. sono istituti distinti: la concessione delle prime non consente di ritenere applicata implicitamente la seconda.
  • Quando la condanna rientra tra i reati automaticamente ostativi individuati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è atto vincolato e non richiede un'autonoma valutazione della pericolosità sociale attuale né dell'inserimento socio-lavorativo dello straniero.
  • L'amministrazione procedente non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice penale né interpretare estensivamente la sentenza penale per ritenere formalmente riconosciuta un'attenuante non applicata.
  • Il precedente rilascio di un permesso di soggiorno, anche se fondato sui medesimi presupposti, non vincola l'amministrazione in sede di rinnovo quando il titolo precedente sia stato rilasciato nell'ambito di una disciplina diversa o in modo erroneo; il legittimo affidamento non può fondare la conservazione di una situazione contra legem.
  • Per un diniego vincolato fondato su una condanna ostativa, la motivazione può esaurirsi nel richiamo al presupposto legale; eventuali considerazioni ulteriori sull'integrazione sociale, se non decisive, non incidono sulla legittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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