Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza ex art. 324 c.p.p. che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di euro 38.740: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p. per difetto assoluto e apparente della motivazione. Sosteneva che il provvedimento aveva fondato la sussistenza del periculum in mora su un presunto aggancio a un contesto associativo non contestato al ricorrente e che non sussisterebbe nesso di pertinenzialità della somma sequestrata rispetto all'aggravamento o alla commissione di ulteriori reati, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.149/2022 che ha introdotto i contrassegni telematici tramite PAGO PA e soppiantato le marche da bollo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non previsti dalla legge e manifestamente infondati. Ha ritenuto che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato in Cassazione è limitato ai vizi di legge (art. 325 c.p.p.), salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o priva dei requisiti minimi; tuttavia il motivo proposto si traduceva in una rivalutazione delle ragioni logiche del provvedimento (vizio di merito) e pertanto non consentito. Il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione coerente circa l'attualità del periculum basata sulla riconducibilità della somma ai profitti dei reati contestati, sulla possibile reintegrazione del denaro in attività illecite connesse alle funzioni svolte dal prevenuto e sulla sussistenza di un contesto organizzativo più ampio. La Corte ha inoltre ritenuto inidonea a escludere il periculum la sola modifica normativa (D.Lgs. 149/2022), anche in considerazione delle contestazioni relative a contrassegni telematici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Consente il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato se la libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati; non è richiesto che i nuovi reati siano della stessa specie.
art. 325 comma 1 c.p.p.
Limita in Cassazione il sindacato sulle misure cautelari reali alla violazione di legge, escludendo il normale riesame della motivazione salvo vizi di legge.
art. 125 c.p.p.
Esige che la motivazione del provvedimento abbia requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; motivazione radicalmente mancante può configurare vizio di legge.
art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato per distinguere i requisiti per le misure personali; conferma che per le misure reali non è necessario che i nuovi reati siano della stessa specie.
art. 324 c.p.p.
Norma che disciplina l'ordinanza del giudice del riesame, oggetto del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condanna pecuniaria per profili di colpa nella formulazione dei motivi.
Artt. 81, 110, 459, 464, 648 c.p.
Reati contestati nel merito (tra cui falsificazione e reati connessi ai contrassegni telematici e abuso di pubblico ufficiale) dai quali è stata ritenuta riconducibile la somma sequestrata come profitto.
D.Lgs. 149/2022
Riforma richiamata dalla difesa (dismissione delle marche da bollo e introduzione dei contrassegni telematici tramite PAGO PA) quale circostanza sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che tale modifica normativa non esclude automaticamente il periculum relativo a profitti e disponibilità di denaro legato a fatti contestati.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è limitato ai vizi di legge (art. 325 c.p.p.); non è consentito in questa sede un ricontrollo esteso della motivazione se non quando essa sia radicalmente mancante o priva dei requisiti minimi.
- Per disporre il sequestro preventivo di beni pertinenti al reato è sufficiente che la libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; tali reati possono essere diversi dalla stessa specie di quello perseguito.
- Una modifica normativa sopravvenuta (es. introduzione di pagamenti telematici) non annulla automaticamente l'esigenza cautelare: il ricorrente deve dimostrare in modo concreto che la nuova realtà elimina il nesso di pertinenzialità o il pericolo di reimpiego.
- Le valutazioni del giudice del merito circa la riconducibilità del denaro ai profitti del reato e il nesso con l'attività lavorativa o il contesto organizzativo hanno rilevante peso e non sono sindacabili in Cassazione se motivate in modo non illogico.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare reale, è strategico concentrarsi su vizi di diritto e su eventuale assoluta carenza motivazionale piuttosto che su rivalutazioni di merito; va documentato concretamente il cambiamento di circostanze rilevanti.
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