Ordinanza n. 3389/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera n. 30952 adottata nell’Adunanza del 17 marzo 2026 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunicata in data 31 marzo 2025, con la quale l’Autorità ha deliberato che ricorrente ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE, ed ha irrogato la sanzione di euro 25.895.043,00; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza e irrogato una sanzione di euro 25.895.043,00
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la delibera dell’Autorità con cui è stata ritenuta responsabile di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE, ed è stata sanzionata con una multa di euro 25.895.043,00. In sede cautelare ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio finanziario derivante dall’immediata esecuzione della sanzione, evidenziando che, alla data del 28 febbraio 2025, la posizione finanziaria netta consolidata registrava un indebitamento di 427,7 milioni di euro. Ha inoltre rappresentato di avere presentato un’istanza di rateizzazione, già accolta dall’Autorità, ma ritenuta non sufficiente a eliminare il pregiudizio in termini di liquidità, considerata l’entità degli importi dovuti. La ricorrente si è dichiarata disponibile a prestare una garanzia, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il rischio di un pregiudizio finanziario grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sanzione, nonostante la rateizzazione concessa. La sospensione è stata subordinata, ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p.a., alla prestazione entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per l’intero importo della sanzione, pari a euro 25.895.043,00, in favore dell’Autorità resistente. La trattazione di merito è stata fissata al 4 novembre 2026. Le spese sono state compensate. L’ordinanza non definisce il merito dell’impugnazione e non formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris.
Norme richiamate
art. 101, paragrafo 1, TFUE
intesa restrittiva della concorrenza
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’accertamento antitrust contenuto nella delibera impugnata; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 55, comma 2, c.p.a.
la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, bancaria o assicurativa
Consente al giudice amministrativo di subordinare la concessione della misura cautelare alla prestazione di una cauzione; nel caso concreto la sospensione è stata subordinata a una garanzia pari all’intero importo della sanzione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’esecuzione di una sanzione amministrativa può essere concessa quando l’immediata riscossione è idonea a determinare un pregiudizio finanziario grave e irreparabile, anche se l’amministrazione ha accordato una rateizzazione, qualora questa non elimini concretamente il rischio per la liquidità del destinatario.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 2, c.p.a., la sospensione cautelare dell’esecuzione di una sanzione può essere subordinata alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, in favore dell’amministrazione resistente e per un importo pari alla sanzione sospesa.
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