Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38985/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina (21/05/2025) che aveva rigettato l'istanza di revoca della sentenza n. 43/2022 per presunto contrasto con la sentenza n. 2561/2017 per violazione del divieto di bis in idem. La difesa deduceva violazione dell'art. 649 c.p.p. e dei principi convenzionali (art. 4 Prot. 7 e art. 46 CEDU), sostenendo che i due giudicati - per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L. fall.) e per occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) - riguardano lo stesso fatto storico (idem factum), in quanto l'occultamento delle scritture contabili sarebbe lo stesso materiale sottratto in entrambi i procedimenti (una parte "minus" rispetto a un "maior"). La censura lamentava inoltre carenza di motivazione del provvedimento impugnato sul punto.

La decisione

Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Latina abbia correttamente motivato l'esclusione dell'identità storico-naturalistica dei fatti, valorizzando differenze rilevanti: diverso oggetto materiale delle condotte (scritture obbligatorie fiscali vs tutte le scritture contabili della società), diverso tempus commissi delicti (periodi di imposta e ambiti temporali differenti), differente finalità e destinatari della norma (reato tributario indirizzato al contribuente vs reato fallimentare rivolto all'imprenditore fallito) e l'elemento costitutivo specifico del reato fallimentare (la sentenza di fallimento). La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento che distingue il ne bis in idem sostanziale da quello processuale e confermato che, ai fini del divieto processuale, rileva l'idenità del fatto storico (idem factum) e non la sola coincidenza di materia normativa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 D.lgs. 74/2000

    Norma che punisce occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzati all'evasione fiscale; rilevata come avente oggetto materiale limitato alle scritture obbligatorie a fini fiscali, con dolo specifico finalizzato all'evasione d'imposte

  • art. 216 comma 1 n. 1 legge fallimentare

    Fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, con oggetto materiale più ampio (tutte le scritture contabili della società) e con elemento storico-costitutivo della sentenza di fallimento e dolo orientato a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma processuale che vieta un secondo giudizio per lo stesso fatto già oggetto di giudicato; interpretata in chiave "idem factum" secondo la giurisprudenza e la Corte costituzionale

  • artt. 15 e 84 cod. pen.

    Criteri di specialità e concorso apparente di norme rilevanti per la determinazione del concorso formale/astratto tra fattispecie (ne bis in idem sostanziale), ma non determinanti per il giudizio sull'identità del fatto storico ai fini processuali

  • art. 4 Protocollo 7 CEDU; art. 46 CEDU

    Diritti convenzionali invocati dalla difesa in relazione al divieto di doppio processo/punizione; la Corte ha richiamato il quadro giurisprudenziale europeo e costituzionale che orienta verso il criterio dell'idem factum

  • Giurisprudenza e orientamenti (Corte Cost. n. 200/2016; Cass. e sezioni indicate)

    Richiamati per affermare che il divieto di bis in idem processuale si basa sull'identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persone) e che l'esistenza di concorso formale tra reati non esclude automaticamente l'applicazione del divieto se il fatto storico è lo stesso

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra ne bis in idem sostanziale (concorso di norme, specialità) e ne bis in idem processuale (identità del fatto storico/idem factum): sono filoni diversi con criteri diversi
  • Ai fini del divieto processuale conta la coincidenza storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persone), non la mera sovrapposizione dell'oggetto materiale o la somiglianza delle scritture contabili
  • Se le fattispecie hanno diverso oggetto materiale, destinatari della tutela, finalità del dolo o richiedono elementi storici specifici (es. la sentenza di fallimento), è possibile che non sussista l'identità del fatto e dunque non operi il divieto di un secondo giudizio
  • La presenza di un concorso formale/astratto tra reati non impedisce automaticamente una nuova azione penale: bisogna valutare concretamente l'idenità del fatto storico
  • In casi analoghi il difensore deve fornire un confronto puntuale e concreto tra i fatti giudicati e quelli oggetto del nuovo procedimento, documentando temporalità, oggetto materiale e coincidenza degli elementi essenziali; viceversa il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.