Sentenza n. 402/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1539/2023, pubblicata il 2/10/2023 e resa nel giudizio n. 606/2023, con la quale il Tribunale Ordinario di Castrovillari, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2019/20, dunque, per l’importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2019/20
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1539/2023, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme dovute, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo l’adempimento dell’amministrazione pienamente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata in ottemperanza. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero, in ragione della natura sopravvenuta dell’adempimento, liquidandole in 828 euro oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un integrale soddisfacimento della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.
- Quando l’amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di causalità, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che l’adempimento sopravvenuto sia effettivamente satisfattivo rispetto alla domanda proposta in ottemperanza.
Come è indicizzato
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