Cassazione Civile, Ordinanza n. 01665/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, in relazione all'IRAP per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva ripreso a tassazione un maggior reddito ritenuto derivante da un vantaggio fiscale indebito, conseguente alla deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento dell'azienda di un'altra società. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale. Prima della decisione sui motivi, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto di un accordo definitorio del 29 novembre 2018 e del successivo provvedimento di autotutela con cui l'Ufficio ha rideterminato il debito fiscale, poi integralmente adempiuto dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accordo definitorio intervenuto tra le parti e il conseguente provvedimento di autotutela dell'Amministrazione avevano eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi disposto l'estinzione del processo tributario e la compensazione integrale delle spese, escludendo altresì il raddoppio del contributo unificato perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il processo tributario si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere; tale situazione si verifica quando fatti sopravvenuti incidono sul diritto sostanziale controverso e fanno venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando sopravvengano fatti che incidono sul rapporto sostanziale controverso e rendano inutile la prosecuzione del giudizio, come un accordo definitorio seguito da autotutela e integrale pagamento del debito rideterminato.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere è rilevabile con priorità rispetto all'esame dei motivi di ricorso quando risulti documentalmente provata e sia oggetto di istanza congiunta delle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato ha carattere eccezionale e non è estensibile analogicamente a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
Come è indicizzato
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