Sentenza n. 1138/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 342/2024, RG 157/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 21/11/2024 e notificata in data 25/11/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del lavoro, n. 342/2024 del 21 novembre 2024, notificata il 25 novembre 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto l'assegnazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnarle le somme liquidate per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre alle spese. Ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, constatando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero non aveva addotto ragioni contrarie. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, se tale termine è trascorso prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.
Il giudicato da eseguire aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dalla disposizione e ordinato l'assegnazione delle somme per gli anni scolastici accertati. La presente decisione ne impone l'integrale esecuzione, salvo i pagamenti già effettuati.
artt. 112 e 114 c.p.a.
Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
In sede di ottemperanza il giudice accerta l'inadempimento e ordina all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile, purché il termine sia già scaduto al momento della sua proposizione.
- Accertato che l'Amministrazione non ha eseguito un giudicato e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'obbligo di esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia, assegnandogli un termine per l'esecuzione.
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