Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/06/2023 con unico motivo di cassazione: vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Contestano che la Corte d'appello non abbia spiegato in che modo il tenore della conversazione riportata nell'articolo pubblicato su "Il Messaggero" il 2/02/2014 (titolo: "Rifiuti, caccia ai soldi per la politica") dovesse indurre il lettore a ritenere l'esistenza di condotte illecite, e dunque non abbia valutato adeguatamente la rilevanza dei rapporti tra i soggetti coinvolti (in particolare la relazione tra Cerroni e l'assessore Zaratti) e l'eventuale errore di identificazione dell'interlocutore (Luca Fegatelli vs. Luca Spadacini). I ricorrenti sostengono che tali omissioni incidano anche sulle statuizioni civili e che mancasse verifica sulla sussistenza di ragioni assolutorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui gli imputati (la giornalista Menafra e il direttore responsabile Cusenza) avevano pubblicato la notizia identificando al contrario il querelante Luca Fegatelli come interlocutore di un'intercettazione attribuibile invece a un'altra persona (Luca Spadacini), senza effettuare alcuna verifica formale. La Suprema Corte ha ritenuto che l'errore non fosse marginale ma idoneo a ledere l'onore e la reputazione, non potendo essere giustificato dall'esercizio del diritto di cronaca. Ne è conseguita la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma sulla diffamazione: la sentenza ha ritenuto integrato il reato in ragione della pubblicazione di notizie false che hanno offeso la reputazione del querelante.
art. 13 L. 47/1948
Richiamata in relazione alle responsabilità del giornalista e del direttore responsabile in materia di stampa; la Corte l'ha considerata nel quadro della responsabilità per la pubblicazione diffamatoria.
art. 57 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione (probabilmente in tema di concorso o disciplina delle pene/azioni), posto a riferimento della posizione processuale di uno degli imputati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del controllo in Cassazione ai motivi consentiti; la Corte ha applicato tali limiti nella valutazione del motivo di vizio di motivazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come possibile strada assolutoria; la Corte ha ritenuto invece sussistenti gli elementi per escludere l'assoluzione ai sensi di tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41099 del 20/07/2016, Rv. 268149-01
"in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora... siano rappresentate modeste e marginali inesattezze"
Citate per distinguere il caso concreto: le inesattezze devono essere marginali per essere coperte dal diritto di cronaca; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'errore di identificazione non fosse marginale.
Massime di principio
- La pubblicazione giornalistica che identifica erroneamente una persona in relazione a un'intercettazione o a fatti dal profilo allusivo può integrare diffamazione se l'errore non è marginale e può far ritenere al lettore l'esistenza di condotte illecite.
- Il diritto di cronaca non tutela inesattezze che incidono sulla struttura essenziale della notizia: solo "modeste e marginali" imprecisioni possono rientrare nell'esimente.
- È obbligo concreto e non meramente formale dei giornalisti e del direttore responsabile verificare l'identità delle persone coinvolte quando la vicenda può ledere la reputazione; omissioni evidenti nella verifica possono fondare responsabilità penale e civile.
- La mera notorietà di rapporti avversativi tra soggetti (es. politico noto come oppositore) non giustifica la pubblicazione di informazioni false o l'attribuzione di interlocuzioni senza accertamento: il contesto e il contenuto concreto dell'intercettazione sono determinanti per valutare la offensività.
- In sede di Cassazione la valutazione del fatto e del contesto è rimessa in larga parte ai giudici di merito: la Suprema Corte interviene se è ravvisabile un vizio serio di motivazione, travisamento probatorio o applicazione erronea del principio di diritto.
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