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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/06/2023 con unico motivo di cassazione: vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Contestano che la Corte d'appello non abbia spiegato in che modo il tenore della conversazione riportata nell'articolo pubblicato su "Il Messaggero" il 2/02/2014 (titolo: "Rifiuti, caccia ai soldi per la politica") dovesse indurre il lettore a ritenere l'esistenza di condotte illecite, e dunque non abbia valutato adeguatamente la rilevanza dei rapporti tra i soggetti coinvolti (in particolare la relazione tra Cerroni e l'assessore Zaratti) e l'eventuale errore di identificazione dell'interlocutore (Luca Fegatelli vs. Luca Spadacini). I ricorrenti sostengono che tali omissioni incidano anche sulle statuizioni civili e che mancasse verifica sulla sussistenza di ragioni assolutorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui gli imputati (la giornalista Menafra e il direttore responsabile Cusenza) avevano pubblicato la notizia identificando al contrario il querelante Luca Fegatelli come interlocutore di un'intercettazione attribuibile invece a un'altra persona (Luca Spadacini), senza effettuare alcuna verifica formale. La Suprema Corte ha ritenuto che l'errore non fosse marginale ma idoneo a ledere l'onore e la reputazione, non potendo essere giustificato dall'esercizio del diritto di cronaca. Ne è conseguita la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sulla diffamazione: la sentenza ha ritenuto integrato il reato in ragione della pubblicazione di notizie false che hanno offeso la reputazione del querelante.

  • art. 13 L. 47/1948

    Richiamata in relazione alle responsabilità del giornalista e del direttore responsabile in materia di stampa; la Corte l'ha considerata nel quadro della responsabilità per la pubblicazione diffamatoria.

  • art. 57 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione (probabilmente in tema di concorso o disciplina delle pene/azioni), posto a riferimento della posizione processuale di uno degli imputati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'oggetto del controllo in Cassazione ai motivi consentiti; la Corte ha applicato tali limiti nella valutazione del motivo di vizio di motivazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile strada assolutoria; la Corte ha ritenuto invece sussistenti gli elementi per escludere l'assoluzione ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41099 del 20/07/2016, Rv. 268149-01

    "in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora... siano rappresentate modeste e marginali inesattezze"

    Citate per distinguere il caso concreto: le inesattezze devono essere marginali per essere coperte dal diritto di cronaca; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'errore di identificazione non fosse marginale.

Massime di principio

  • La pubblicazione giornalistica che identifica erroneamente una persona in relazione a un'intercettazione o a fatti dal profilo allusivo può integrare diffamazione se l'errore non è marginale e può far ritenere al lettore l'esistenza di condotte illecite.
  • Il diritto di cronaca non tutela inesattezze che incidono sulla struttura essenziale della notizia: solo "modeste e marginali" imprecisioni possono rientrare nell'esimente.
  • È obbligo concreto e non meramente formale dei giornalisti e del direttore responsabile verificare l'identità delle persone coinvolte quando la vicenda può ledere la reputazione; omissioni evidenti nella verifica possono fondare responsabilità penale e civile.
  • La mera notorietà di rapporti avversativi tra soggetti (es. politico noto come oppositore) non giustifica la pubblicazione di informazioni false o l'attribuzione di interlocuzioni senza accertamento: il contesto e il contenuto concreto dell'intercettazione sono determinanti per valutare la offensività.
  • In sede di Cassazione la valutazione del fatto e del contesto è rimessa in larga parte ai giudici di merito: la Suprema Corte interviene se è ravvisabile un vizio serio di motivazione, travisamento probatorio o applicazione erronea del principio di diritto.

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