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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18879/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17/06/2021, che aveva parzialmente accolto il riesame riducendo alcune misure cautelari rispetto all'ordinanza del GIP del 04/05/2021. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione contestando, capo per capo, la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari: 1) capo 23: contestata la carenza di precisione nelle dichiarazioni del collaboratore Mancuso sul ruolo attribuito al Cortese nella cessione di 130 g di cocaina; 2) capo 25: mancata indicazione temporale e del contributo personale del Cortese nella cessione di circa 200 g di cocaina; 3) capo 28: inesistenza di riscontri individualizzanti sulla consegna di armi al Mancuso come corrispettivo; 4) capo 29: insufficienza del contributo del Cortese nella presunta estorsione e mancanza di corroborazione nelle intercettazioni; 5) capo 32: contestata l'attività di recupero del credito illecito di 7.500 euro e l'applicabilità dell'aggravante mafiosa; 6) capo 121: ambiguità dei riferimenti captativi che potrebbero riguardare altro (es. attività di prostituzione) e non cessione di stupefacente; 7) capo 136: carenza di gravità indiziaria sulla detenzione di arma da fuoco e assenza del rinvenimento dell'arma; 8) capo 1 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): illogicità della motivazione e omissione della memoria difensiva che documentava il mutamento di ruolo del Cortese e la presunta recisione dei rapporti dall'agosto 2017; 9) esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: argomentazione sul decorso temporale dei fatti (fatti al più fino a settembre 2017/prima metà 2018), sull'assenza di condotte successive e sull'inidoneità non adeguatamente motivata degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha disposto: annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) (assoсiazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su tali punti ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.. Per il resto il ricorso è rigettato. In sostanza, la Corte ha ritenuto che la valutazione della partecipazione associativa e della attualità delle esigenze cautelari debbano essere riesaminate alla luce dei principi richiamati (in particolare la distinzione tra rapporto sinallagmatico e adesione stabile al programma criminoso, nonché la necessità di considerare il decorso temporale dei fatti rispetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari), mentre le altre censure non hanno superato il vaglio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 74; art. 73, commi 1, 1-bis, 6

    Le imputazioni per traffico di stupefacenti sono state valutate in relazione alla qualificazione della condotta come mera fornitura occasionale o come approvvigionamento stabile idoneo a integrare partecipazione associativa; la Corte richiede elementi che mostrino la continuità e la stabilità del rapporto di fornitura.

  • Codice penale

    art. 110; art. 629; art. 416-bis.1

    Richiamata la fattispecie aggravata con metodo mafioso (art. 416-bis.1) e la necessità di riscontri sulla specifica partecipazione e sul dolo di agevolazione della consorteria; l'art. 110 è richiamato per concorso di persone nel reato.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (legge armi)

    Le contestazioni relative alla detenzione/fornitura di armi richiedono riscontri concreti e il mero riferimento a conversazioni o a soggetti che commercializzano armi non è sufficiente senza il rinvenimento o elementi individualizzanti.

  • Codice di procedura penale

    art. 275, comma 3; art. 274; art. 309, comma 7

    Art. 275(3): esiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per certe fattispecie (prevalente rispetto ad art. 274), ma il giudice deve motivare in modo puntuale l'attualità delle esigenze se tra i fatti e la misura cade un arco temporale rilevante. Art. 309(7): rinvio della materia al Tribunale di merito per nuovo giudizio.

  • Legge n. 203/1991 (richiamata come riferimento storico)

    art. 7 (menzionato nel ragionamento giurisprudenziale)

    Richiamata nell'ambito delle aggravanti correlate ai delitti associativi e alla loro interpretazione rispetto all'art. 416-bis.1.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti semplicemente proponendo una diversa valutazione probatoria: il ricorso è ammissibile solo se denunzia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per configurare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre dimostrare un approvvigionamento costante e continuativo che superi la soglia del rapporto sinallagmatico occasionale e manifesti adesione al programma criminoso.
  • La presenza di collaboratori di giustizia richiede, per attribuire rilievo accusatorio, elementi di riscontro e precisione nelle dichiarazioni: mere indicazioni generiche o assenza di riscontri individualizzanti possono indebolire la gravità indiziaria.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (art. 275, comma 3) non è assoluta: il giudice deve valutare e motivare l'incidenza del tempo trascorso dai fatti sulla attualità del pericolo, soprattutto quando intercorre un arco temporale significativo senza condotte successive.
  • Se emergono elementi che rendono incerta la qualificazione associativa o l'attualità del pericolo di reiterazione, il giudice di merito può essere chiamato a riesaminare specificamente capo per capo e le esigenze cautelari, con possibile rinvio.
  • Le esigenze cautelari alternative (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) devono essere adeguatamente motivate e valutate come possibili misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere quando le condizioni processuali lo consentono.

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