Sentenza n. 1913/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere regionale negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria per prestazioni di riabilitazione estensiva ambulatoriale e a ciclo diurno per infanzia e adolescenza e per prestazioni relative ai disturbi specifici dell’apprendimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato in parte qua il parere regionale del 17 marzo 2023, che aveva negato la compatibilità con la programmazione sanitaria regionale per 72 prestazioni pro die di riabilitazione estensiva ambulatoriale per infanzia e adolescenza, 40 prestazioni pro die di riabilitazione estensiva a ciclo diurno per la stessa utenza e prestazioni per disturbi specifici dell’apprendimento, richieste con istanza del 1° luglio 2022. Ha dedotto travisamento ed errore dei presupposti, incoerenza con atti precedenti, difetto o genericità della motivazione e dell’istruttoria, illogicità e irragionevolezza, violazione del buon andamento e violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e della l.r. Calabria 24/2008. Ha inoltre lamentato la violazione del DCA 65/2020, del DCA 81/2016 e delle relative disposizioni attuative, sostenendo che la programmazione della rete territoriale attestasse un fabbisogno nel settore. Il Commissario ad acta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; la Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza d’interesse, deducendo che gli atti impugnati erano stati superati da successivi pareri e dalla determinazione negativa conclusiva del 14 aprile 2023, ritualmente comunicati ma non impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso: i provvedimenti impugnati erano stati superati dai successivi pareri e dalla determinazione negativa conclusiva regionale del 14 aprile 2023, che non risultavano impugnati dalla ricorrente nonostante fossero stati ritualmente comunicati. La ricorrente non ha contestato tale circostanza neppure dopo la specifica eccezione regionale. Il Collegio, applicando il principio della ragione più liquida, ha quindi prescisso dall’esame delle eccezioni sulla corretta individuazione dei resistenti. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a.
Il Collegio, in base al principio della ragione più liquida, ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2014, ritiene di poter prescindere dalla valutazione delle eccezioni relative alla corretta individuazione della pletora dei resistenti, sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. tenuto conto che ciò non incide sul diritto di difesa, consente un’effettiva accelerazione della definizione della lite risulta assodatala sussistenza della giurisdizione e della competenza del giudice adito (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).
Il giudice può definire la controversia sulla base della ragione più liquida, prescindendo dall’esame di questioni relative all’individuazione dei resistenti quando ciò non pregiudica il diritto di difesa e permette una più rapida decisione, essendo certa la giurisdizione e la competenza.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’atto impugnato è superato da successivi atti conclusivi ritualmente comunicati e il ricorrente non impugna questi ultimi, così che la decisione sull’atto originario non può più procurargli un’utilità concreta.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può decidere la controversia sulla questione risolutiva senza esaminare ulteriori eccezioni processuali, purché ciò non comprometta il diritto di difesa e risultino certe la giurisdizione e la competenza.
Come è indicizzato
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