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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-81/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 7 April 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark STEP IN AND GO – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Principle of good administration – Articles 20 and 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-81/24

Giurisprudenza europea62024TO0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del marchio verbale "STEP IN AND GO" per calzature. Ha ritenuto che il segno sia percepito dal pubblico anglofono dell’Unione come uno slogan promozionale che comunica l’idea di scarpe facili da indossare e usare, senza carattere distintivo. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, valorizzando il fatto che l’esame va svolto caso per caso e che le eventuali prassi amministrative non possono prevalere sulla legalità.

Marchio UE verbale "STEP IN AND GO" per calzature: conferma del rifiuto per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno verbale "STEP IN AND GO", applicato a calzature della classe 25, sia percepito dal pubblico di riferimento come semplice messaggio promozionale/lodatorio privo di funzione distintiva oppure come indicazione dell’origine التجارية dei prodotti; e, in via conseguenziale, se il diniego di registrazione violi anche i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione alla luce della prassi e delle linee guida dell’EUIPO.

Principio di diritto

Un marchio verbale composto da parole correnti dell’inglese può essere rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 quando, considerato nel suo insieme e in relazione ai prodotti rivendicati, è immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un messaggio promozionale che esalta una qualità del prodotto, senza richiedere un significativo sforzo interpretativo e senza fungere da indicazione dell’origine commerciale. In tal caso, il fatto che il segno sia stato talvolta registrato in altre decisioni o in un paese terzo non vincola l’EUIPO, e non sussiste violazione dei principi di parità di trattamento o buona amministrazione se la decisione impugnata è conforme alla normativa e alla giurisprudenza applicabili.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Marchio UE verbale "STEP IN AND GO" per calzature: rifiuto per difetto di distintività

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale in un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Skechers USA, Inc. II contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO. Oggetto del contenzioso è la registrabilità del segno verbale "STEP IN AND GO" come marchio dell’Unione europea per "footwear" in classe 25.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato la domanda di registrazione del marchio UE il 12 gennaio 2023. L’esaminatore aveva respinto la domanda il 27 luglio 2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto con decisione del 14 dicembre 2023, osservando che il pubblico avrebbe percepito il segno come messaggio promozionale e non come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.

Quadro normativo e criterio applicato

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non sono registrabili i marchi privi di carattere distintivo. Un segno ha carattere distintivo solo se consente al consumatore di identificare i prodotti come provenienti da un’impresa determinata e di distinguerli da quelli di altre imprese. Nell’ordinanza viene inoltre richiamato l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente una decisione con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto.

Esame del segno "STEP IN AND GO"

Il Tribunale conferma anzitutto l’individuazione del pubblico di riferimento: il pubblico generale, con livello di attenzione medio, anglofono nell’Unione europea. Quanto al significato del segno, approva l’analisi complessiva della commissione di ricorso: l’espressione viene compresa come "put on and move", cioè come invito a indossare facilmente il prodotto e a partire. L’argomento della ricorrente, secondo cui il segno sarebbe ambiguo o composto da più significati possibili, è respinto perché tali significati alternativi non risultano immediatamente percepibili nel contesto delle calzature.

Slogan promozionale e assenza di carattere distintivo

Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza secondo cui gli slogan pubblicitari possono essere registrati solo se, oltre alla funzione promozionale, possiedono originalità, risonanza o una qualche capacità di attivare un processo interpretativo nel pubblico. Nel caso di specie, invece, "STEP IN AND GO" è ritenuto un messaggio chiaro e univoco che mette in evidenza una caratteristica positiva delle scarpe, ossia la facilità e rapidità di utilizzo. Proprio per questo il segno viene percepito come mera formula promozionale e non come indicazione dell’origine commerciale.

Parità di trattamento, buona amministrazione e linee guida EUIPO

La ricorrente invocava anche la prassi dell’EUIPO e le sue linee guida, sostenendo che la commissione di ricorso vi si fosse discostata senza motivo, in violazione degli articoli 20 e 41 della Carta. Il Tribunale respinge anche tali censure: le decisioni dell’EUIPO devono essere valutate sulla base del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza, non di una prassi precedente eventualmente difforme. Le linee guida EUIPO sono una fonte di orientamento e un’autovincolazione interna solo nei limiti in cui siano conformi alla normativa superiore; tuttavia, nessuno può invocare a proprio favore un eventuale errore commesso in un caso diverso. Nel caso concreto, la decisione impugnata è ritenuta coerente con le stesse linee guida, che considerano distintivi gli slogan solo se contengono giochi di parole, sorpresa concettuale o particolari artifici linguistici, elementi qui mancanti.

Irrilevanza delle registrazioni anteriori e di una registrazione nel Regno Unito

Il Tribunale esclude infine che la ricorrente potesse fondarsi su precedenti registrazioni analoghe o su una registrazione nel Regno Unito. L’esame della registrabilità del marchio UE è autonomo e deve essere condotto caso per caso sulla base del diritto dell’Unione; le decisioni adottate in Stati membri o in paesi terzi non vincolano EUIPO né il giudice dell’Unione.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto come manifestamente infondato in diritto. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

Un segno verbale costituito da un’espressione inglese di uso comune, riferito a calzature, può essere legittimamente escluso dalla registrazione quando il pubblico lo percepisce immediatamente come slogan pubblicitario descrittivo di una qualità del prodotto, senza che vi sia un elemento di originalità, sorpresa o interpretazione tale da conferirgli funzione distintiva.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaproprietà intellettualesegni distintiviprincipi generali del diritto uediritto procedurale del tribunale

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