Tribunale, Ordinanza T-254/24
Order of the General Court (Second Chamber) of 7 April 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark HANDS FREE FIT – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Principle of good administration – Articles 20 and 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-254/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del marchio UE "HANDS FREE FIT" per calzature. Ha ritenuto che il segno descriva direttamente una caratteristica del prodotto, cioè la possibilità di indossarlo senza usare le mani, e che ciò basti a giustificare il rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare nel merito anche il motivo relativo alla mancanza di distintività. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione dei principi di uguaglianza e buona amministrazione.
Domanda di registrazione del marchio UE denominativo "HANDS FREE FIT" per calzature: legittimità del rifiuto per carattere descrittivo e mancanza di distintività.
La questione giuridica
Se il segno denominativo "HANDS FREE FIT", richiesto per calzature, sia correttamente qualificato come descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001; se il Board of Appeal abbia errato nel valutare il pubblico rilevante, il significato del segno e la sua percepibilità come indicazione di una caratteristica delle merci; se vi sia stata violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione per il mancato allineamento alla prassi EUIPO e ad altre registrazioni.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno deve essere rifiutato alla registrazione come marchio UE quando, rispetto ai prodotti interessati e al pubblico rilevante, presenti un nesso diretto e specifico tale da far percepire immediatamente una caratteristica delle merci; basta che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione, anche limitata a uno Stato membro. Poiché "HANDS FREE FIT" comunica in modo immediato, per le calzature, l’idoneità a essere indossate o regolate senza usare le mani, il segno è descrittivo e quindi anche privo di carattere distintivo; le precedenti registrazioni, le decisioni nazionali o di paesi terzi e la prassi amministrativa invocata non possono prevalere sulla corretta applicazione del regolamento. Il ricorso è pertanto respinto integralmente come manifestamente infondato in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Domanda di registrazione del marchio UE "HANDS FREE FIT"
La decisione riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Skechers USA, Inc. II avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2024, che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo UE "HANDS FREE FIT" per prodotti della classe 25, ossia calzature.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio era stata depositata il 10 febbraio 2023. L’esaminatore l’aveva respinta il 24 ottobre 2023 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. In sede di ricorso, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando che il segno era descrittivo e privo di carattere distintivo perché trasmetteva informazioni dirette e specifiche su una caratteristica facilmente riconoscibile delle calzature.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente articolava quattro motivi:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;
- violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 20 della Carta, letto con l’articolo 41 della Carta;
- violazione del principio di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, non sono registrabili i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, è sufficiente che il motivo di impedimento sussista in una parte dell’Unione. La giurisprudenza richiamata ribadisce che il segno è descrittivo quando sussiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica.
Pubblico di riferimento e territorio rilevante
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale con livello di attenzione medio. Poiché il segno è composto da parole inglesi, l’esame poteva riguardare non solo il pubblico anglofono dell’Unione, ma anche quello dei Paesi in cui l’inglese è ampiamente compreso. Il Tribunale osserva che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo assoluto di rifiuto sussista anche in una sola parte dell’Unione; pertanto, i rilievi della ricorrente sul limitato uso dell’inglese in alcuni Stati membri sono stati respinti come inconferenti.
Significato del segno "HANDS FREE FIT"
Il Tribunale conferma l’interpretazione adottata dall’EUIPO: "hands free" significa non richiedere l’uso delle mani, mentre "fit" indica qualcosa di adatto a uno scopo o a un design. In relazione alle calzature, il segno viene quindi percepito come indicazione che le scarpe possono essere indossate o regolate senza usare le mani. Le obiezioni della ricorrente circa possibili significati alternativi non sono state accolte, anche perché la presenza di più possibili significati non impedisce l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), se almeno uno di essi è descrittivo.
Carattere descrittivo delle calzature
Secondo il Tribunale, il segno comunica direttamente una caratteristica oggettiva e inerente delle calzature: la possibilità di indossarle senza piegarsi o senza dover manipolare chiusure. Tale caratteristica è ritenuta rilevante sotto il profilo della tipologia, della qualità o del modo d’uso del prodotto. La circostanza che l’espressione, nel suo complesso, non compaia in un dizionario non è decisiva; inoltre, non è necessario che l’espressione sia già in uso in senso descrittivo al momento della domanda.
Irrilevanza delle registrazioni anteriori e delle decisioni estere
La ricorrente invocava altre registrazioni UE, in particolare il marchio EXACT FIT, nonché la registrazione nel Regno Unito e la procedura negli Stati Uniti. Il Tribunale ribadisce che l’EUIPO non è vincolato dalla propria prassi anteriore né da decisioni nazionali o di paesi terzi, poiché il sistema del marchio UE è autonomo e la legalità delle decisioni va valutata soltanto alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione.
Motivo sulla mancanza di distintività
Una volta accertato che il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è stato necessario esaminare nel merito il motivo relativo alla mancanza di carattere distintivo di cui alla lettera b), perché è sufficiente la sussistenza di uno solo dei motivi assoluti di rifiuto per escludere la registrabilità.
Principi di uguaglianza e buona amministrazione
Il Tribunale ricorda che l’EUIPO deve tener conto delle decisioni precedenti in casi simili e verificare con particolare attenzione se discostarsene; tuttavia ciò non consente di ottenere un trattamento identico fondato su una precedente eventuale applicazione erronea della normativa. Poiché nel caso concreto il rigetto era corretto in diritto, non vi è stata violazione né del principio di uguaglianza né di quello di buona amministrazione.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il ricorso è stato respinto integralmente come manifestamente infondato in diritto. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non si è tenuta.
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