Tribunale, Ordinanza T-295/24
Order of the General Court (Second Chamber) of 7 April 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark JUST SLIP IN – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Equal treatment – Principle of good administration – Articles 20 and 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-295/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del marchio UE "JUST SLIP IN" per calzature. La pronuncia afferma che il segno comunica direttamente al pubblico anglofono l'idea di scarpe facili da indossare, quindi è descrittivo e non registrabile. Le doglianze su distintività, motivazione, parità di trattamento e buona amministrazione vengono tutte rigettate o ritenute non decisive. Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Nullità del diniego di registrazione del marchio denominativo UE "JUST SLIP IN" per carattere descrittivo e mancanza di distintività nel settore delle calzature.
La questione giuridica
Se il segno verbale "JUST SLIP IN" sia descrittivo, per le calzature della classe 25, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001; se, conseguentemente, sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b); se la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1; e se EUIPO avesse violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione richiamati dalla Carta.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno verbale deve essere rifiutato se, per una parte sufficiente del pubblico dell'Unione, presenta un nesso diretto e specifico con i prodotti tale da far percepire immediatamente una loro caratteristica: nel caso di specie, "JUST SLIP IN" viene inteso come indicazione che le calzature si indossano semplicemente infilando il piede, e quindi è descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001; di conseguenza, il marchio è anche privo di carattere distintivo e le censure su motivazione, parità di trattamento e buona amministrazione sono respinte o dichiarate ininfluenti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94, paragrafo 1
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Convenzione di Nizza relativa alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi
Diniego di registrazione del marchio UE "JUST SLIP IN"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Skechers USA, Inc. II contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo "JUST SLIP IN" per prodotti di classe 25, ossia calzature. Il Tribunale decide con ordinanza ex articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio UE è stata depositata il 17 febbraio 2023 con rivendicazione di priorità di un marchio statunitense. L'esaminatore aveva già respinto la domanda per carattere descrittivo e mancanza di distintività ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che il segno fosse descrittivo delle calzature perché evocava in modo diretto e specifico una loro caratteristica facilmente riconoscibile.
Questioni dedotte dalla ricorrente
La ricorrente ha articolato cinque motivi:
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001;
- difetto di motivazione in relazione all'articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per erronea valutazione del carattere distintivo;
- violazione del principio di parità di trattamento, richiamando gli articoli 20 e 41 della Carta;
- violazione del principio di buona amministrazione, ex articolo 41 della Carta.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama il principio secondo cui i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche del prodotto non sono registrabili. Ricorda inoltre che basta che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell'Unione per escludere la registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. In materia di descrittività, occorre un rapporto sufficientemente diretto e specifico tra segno e prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica.
Valutazione del significato del segno
Il Tribunale approva il metodo seguito dalla commissione di ricorso, che ha esaminato dapprima i singoli elementi "just" e "slip in" e poi il segno nel suo insieme. Per il giudice, il pubblico anglofono comprende "just" come rafforzativo di "solo/semplicemente" e "slip in" come allusione al fatto di infilare facilmente le scarpe. La mancanza del trattino non impedisce tale lettura, poiché anche un errore ortografico o una diversa grafia non escludono che il consumatore attribuisca al segno il significato corretto.
Descrittività rispetto alle calzature
Secondo il Tribunale, l'espressione "JUST SLIP IN" comunica direttamente che le scarpe si indossano semplicemente infilando il piede, cioè descrive una caratteristica attinente al tipo, alla qualità o al modo d'uso delle calzature. Il fatto che il segno possa suggerire anche altri significati figurati o allusivi non impedisce l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), poiché è sufficiente che almeno uno dei significati possibili sia descrittivo.
Pubblico rilevante e territorio
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è il pubblico generale con livello di attenzione medio. Inoltre, poiché la valutazione può fondarsi anche solo su una parte dell'Unione, è sufficiente considerare il pubblico anglofono, in particolare quello di Irlanda e Malta, senza necessità di escludere gli altri Stati membri nei quali l'inglese è ampiamente compreso.
Distintività, motivazione e principi di buona amministrazione
Poiché la descrittività è stata validamente accertata, il Tribunale ritiene non necessario esaminare nel merito il motivo relativo al carattere distintivo, che diventa ininfluente. Analogamente, la censura di insufficiente motivazione è respinta, perché la decisione impugnata conteneva già la base giuridica determinante del rifiuto. Quanto ai principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, il Tribunale ribadisce che l'EUIPO deve valutare ogni domanda in modo rigoroso e individuale e non è vincolato da eventuali prassi precedenti o da registrazioni in altri ordinamenti, specie se contrarie alla corretta applicazione del regolamento 2017/1001.
Esito e dispositivo
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge integralmente. Poiché l'EUIPO aveva chiesto le spese solo nell'ipotesi di udienza, e nessuna udienza si è tenuta, ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese.
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