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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-205/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 7 April 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark JUST STEP IN – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Equal treatment – Principle of good administration – Articles 20 and 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-205/24

Giurisprudenza europea62024TO0205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Skechers contro il rigetto del marchio UE verbale "JUST STEP IN" per calzature. Ha confermato che il segno è descrittivo, perché il pubblico anglofono lo comprende come riferimento immediato alla possibilità di indossare le scarpe semplicemente infilandovi il piede, senza allacciature. Di conseguenza, non era necessario esaminare il motivo relativo alla mancanza di distintività, né potevano essere accolti i rilievi su motivazione, parità di trattamento e buona amministrazione.

Marchio UE verbale "JUST STEP IN" per calzature: conferma del rifiuto per carattere descrittivo e conseguente difetto di distintività.

La questione giuridica

Se il segno verbale "JUST STEP IN" fosse correttamente qualificato come descrittivo per calzature ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; se la decisione fosse carente di motivazione quanto al difetto di distintività ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e se fossero stati violati i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione per mancato allineamento alla prassi EUIPO e ad altre registrazioni.

Principio di diritto

Un segno verbale deve essere rifiutato ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 quando, per una parte anche limitata dell’Unione, il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente come indicazione di una caratteristica del prodotto; in tal caso è superfluo esaminare il motivo di cui alla lettera b). Per le calzature, "JUST STEP IN" comunica in modo diretto e immediato che il prodotto può essere indossato semplicemente entrando con il piede, senza allacciature o sforzi particolari, sicché il rifiuto della registrazione è legittimo. Le precedenti registrazioni, la prassi amministrativa o registrazioni extra UE non possono prevalere sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Marchio UE "JUST STEP IN" per calzature: rifiuto confermato per carattere descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Skechers USA, Inc. II contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO. Il Tribunale conferma il rifiuto di registrazione del segno verbale "JUST STEP IN" per prodotti di classe 25, in particolare calzature, per motivi assoluti di impedimento alla registrazione.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio UE è stata depositata il 17 febbraio 2023 per il segno verbale "JUST STEP IN", rivendicando la priorità di un marchio statunitense. L’esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2. La Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che il segno descrivesse direttamente una caratteristica delle calzature: la possibilità di indossarle semplicemente entrando con il piede, senza dover gestire chiusure o allacciature.

Questioni giuridiche dedotte dalla ricorrente

La ricorrente ha articolato cinque motivi:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 per erronea valutazione del carattere descrittivo;
  • difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per mancata analisi adeguata del motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per erronea valutazione del difetto di distintività;
  • violazione del principio di parità di trattamento, richiamando gli articoli 20 e 41 della Carta;
  • violazione del principio di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta.

Normativa e criteri applicati dal Tribunale

Il Tribunale richiama il testo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire a designare, tra l’altro, caratteristiche dei prodotti. Ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo assoluto sussista in una parte dell’Unione per impedire la registrazione. In materia di motivazione e di buon andamento, la Corte ribadisce che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza, non della sola prassi amministrativa.

Valutazione del pubblico rilevante e del territorio

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è il grande pubblico con livello di attenzione medio. Quanto al territorio, ritiene corretta la considerazione del pubblico anglofono dell’Unione, in particolare di Irlanda e Malta, nonché di altri Stati membri in cui l’inglese è ampiamente compreso. In ogni caso, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo di rifiuto ricorra anche solo in una parte dell’Unione, potenzialmente limitata a un singolo Stato membro.

Significato del segno e approccio interpretativo

Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso che ha scomposto il segno nei suoi elementi lessicali riconoscibili, "just" e "step in". Richiama la giurisprudenza secondo cui un segno composto può essere analizzato nelle sue componenti, ma la verifica decisiva resta quella del significato complessivo. Precisa che il fatto che "step in" non sia scritto con trattino non esclude che il pubblico lo colleghi all’espressione "step-in", comunemente associata a capi o calzature indossabili entrando semplicemente con il piede.

Carattere descrittivo per le calzature

Secondo il Tribunale, il segno "JUST STEP IN", considerato nel suo insieme, comunica direttamente al pubblico anglofono che le calzature possono essere indossate senza piegarsi e senza dover usare chiusure. La parola "just" rafforza il messaggio, perché concentra l’attenzione sull’azione semplice e immediata di infilare il piede nella scarpa. Tale indicazione riguarda una caratteristica del prodotto, riconducibile alla specie, alla qualità o al modo di uso delle calzature, ed è quindi descrittiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Irrilevanza delle altre argomentazioni della ricorrente

Il Tribunale respinge l’idea che l’assenza del segno nei dizionari o la pluralità di possibili interpretazioni escludano il carattere descrittivo. Basta infatti che almeno uno dei significati possibili designi una caratteristica del prodotto. Ugualmente irrilevanti sono:

  • la circostanza che il segno non fosse mai stato registrato in precedenza presso EUIPO;
  • le registrazioni di segni simili nell’Unione;
  • la registrazione o la domanda in Paesi terzi, come Regno Unito, Stati Uniti e India. Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio UE è autonomo e che eventuali decisioni nazionali o extra UE non vincolano EUIPO.

Rapporto tra carattere descrittivo e distintività

Poiché il segno è già escluso dalla registrazione per il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale non esamina nel merito il motivo relativo al difetto di distintività di cui alla lettera b). Di conseguenza, è respinta anche la censura relativa alla motivazione, poiché non era necessario sviluppare un’analisi autonoma su un motivo assorbito dal primo motivo ostativo.

Parità di trattamento e buona amministrazione

Il Tribunale chiarisce che la parità di trattamento e la buona amministrazione impongono all’EUIPO di considerare le decisioni già adottate in casi simili, ma sempre nel rispetto della legalità. Non è possibile invocare a proprio favore un’eventuale decisione illegittima resa in favore di terzi. Poiché il segno in questione rientra effettivamente nel divieto di registrazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non vi è violazione dei principi di cui agli articoli 20 e 41 della Carta.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente infondato in diritto e lo respinge integralmente. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO le aveva richieste solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

Ai fini della registrabilità di un marchio UE, un segno verbale è descrittivo quando il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente come indicazione di una caratteristica del prodotto; la presenza di un solo significato descrittivo basta a fondare il rifiuto. La prassi amministrativa o registrazioni analoghe in altre giurisdizioni non possono prevalere su tale valutazione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeadiritto dei segni distintivimotivazione degli atti dell’euipoparità di trattamento e buona amministrazioneprocedure davanti al tribunale dell’unione europea

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