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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-80/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 7 April 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark GO HANDS FREE – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Principle of good administration – Articles 20 and 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-80/24

Giurisprudenza europea62024TO0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del segno "GO HANDS FREE" per calzature. Ha ritenuto che il pubblico anglofono dell'Unione percepirebbe l'espressione come un invito promozionale a usare scarpe che si possano indossare o togliere senza usare le mani, e non come indicazione d'origine imprenditoriale. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, osservando che EUIPO deve decidere caso per caso e non può essere vincolato da eventuali decisioni pregresse o da una prassi amministrativa non conforme alla legge.

Rifiuto di registrazione del marchio UE verbale "GO HANDS FREE" per difetto di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "GO HANDS FREE", richiesto come marchio UE per calzature, sia privo di carattere distintivo perché percepito dal pubblico di riferimento come semplice slogan promozionale o invito all'acquisto, e se la decisione EUIPO violi inoltre i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione per asserito scostamento dalla prassi e dalle linee guida dell'Ufficio.

Principio di diritto

Un segno verbale usato come slogan pubblicitario deve essere rifiutato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 quando, considerato nel suo complesso e in rapporto ai prodotti interessati, è immediatamente percepito dal pubblico pertinente come semplice formula promozionale che esalta una caratteristica desiderabile dei prodotti, senza richiedere sforzo interpretativo né essere idoneo a indicare l'origine التجارية. In tale evenienza, il richiamo a registrazioni precedenti o alle linee guida EUIPO non consente di sovvertire l'esito, poiché la legalità della decisione va valutata caso per caso e non sulla base di prassi amministrative anteriori; di conseguenza sono infondati anche i motivi fondati sulla violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale

Rifiuto di registrazione del marchio UE "GO HANDS FREE"

Il Tribunale dell'Unione europea, Seconda Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Skechers USA, Inc. II contro una decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio verbale UE "GO HANDS FREE" per calzature.

Fatti e svolgimento del procedimento

La società ricorrente aveva depositato il 15 settembre 2022 una domanda di marchio dell'Unione europea per il segno verbale "GO HANDS FREE", limitatamente ai prodotti della classe 25 della classificazione di Nizza, ossia "Footwear". L'esaminatore aveva respinto la domanda il 12 giugno 2023 per difetto di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. In appello, la commissione di ricorso aveva confermato il diniego, ritenendo che il segno fosse percepito come una mera affermazione laudatoria e non come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti.

Quadro normativo richiamato

La pronuncia si fonda principalmente sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Sono inoltre richiamati l'articolo 263 TFUE, in forza del quale è proposto il ricorso, nonché gli articoli 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, invocati dalla ricorrente a sostegno dei motivi relativi a parità di trattamento e buona amministrazione. Il Tribunale richiama infine l'articolo 126 del suo regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • erronea applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere EUIPO negato ingiustamente il carattere distintivo del segno;
  • violazione del principio di parità di trattamento, anche in relazione alle linee guida EUIPO e a presunte decisioni anteriori favorevoli;
  • violazione del principio di buona amministrazione, per aver adottato una decisione incoerente con la prassi dell'Ufficio.

Valutazione del carattere distintivo del segno

Il Tribunale ricorda che un marchio possiede carattere distintivo solo se consente al pubblico di identificare i prodotti come provenienti da una determinata impresa e di distinguerli da quelli di altre imprese. Nel caso di segni composti, occorre tener conto dell'impressione complessiva, pur potendo analizzare separatamente i singoli elementi.

Nel caso di specie, il Tribunale conferma l'analisi della commissione di ricorso:

  • il pubblico di riferimento è il pubblico generale anglofono dell'Unione, con livello di attenzione medio;
  • l'espressione "go hands free" è compresa come invito a passare a una modalità in cui non è necessario usare le mani;
  • riferita alle scarpe, essa viene immediatamente percepita come allusione a calzature che possono essere indossate o rimosse senza usare le mani.

Il Tribunale respinge l'argomento della ricorrente secondo cui il segno sarebbe un gioco di parole o richiederebbe un'elaborazione cognitiva particolare. Osserva che i significati lessicali dei termini sono ordinari, che la costruzione grammaticale è chiara e che non vi è alcuna prova dell'asserita immagine di una persona che cammina sulle mani. In assenza di umorismo, contraddizione o originalità sufficiente, il segno resta una formula promozionale semplice.

Rapporto tra slogan pubblicitari e distintività

La decisione ribadisce la giurisprudenza secondo cui un slogan pubblicitario può essere registrato se possiede una certa originalità, risonanza o capacità di innescare un processo cognitivo nel pubblico. Tuttavia, quando il messaggio è percepito soltanto come formula promozionale che evidenzia una qualità desiderabile del prodotto, il marchio è privo di carattere distintivo.

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che "GO HANDS FREE" per calzature comunica in modo diretto un vantaggio commerciale: scarpe facili da indossare e togliere, utili perché fanno risparmiare tempo e favoriscono la libertà di movimento. Di conseguenza, il segno non è percepito come indicatore dell'origine commerciale.

Linee guida EUIPO e precedenti amministrativi

Quanto al richiamo della ricorrente a registrazioni anteriori e alle linee guida EUIPO, il Tribunale afferma che le decisioni in materia di marchi UE sono adottate nell'esercizio di competenze vincolate e devono essere valutate solo alla luce del regolamento 2017/1001, come interpretato dalla giurisprudenza dell'Unione. Ne deriva che una prassi amministrativa pregressa, anche se riflessa nelle linee guida, non può prevalere sulla legalità della decisione impugnata.

Il Tribunale precisa però che EUIPO deve rispettare i principi di parità di trattamento e buona amministrazione e tenere conto, con particolare attenzione, di decisioni già adottate in casi simili. Ciò non consente però al richiedente di invocare a proprio vantaggio un eventuale atto illegittimo concesso ad altri. Nel caso concreto, la decisione impugnata risulta coerente con le stesse linee guida EUIPO, che riconoscono distintività agli slogan solo quando presentano gioco di parole, intrigo concettuale, sorpresa, originalità o una struttura linguistica insolita.

Dispositivo e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente infondato in diritto e lo respinge integralmente ai sensi dell'articolo 126 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell'ipotesi di celebrazione di un'udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

La pronuncia conferma che uno slogan che, per il pubblico pertinente, si limita a descrivere o esaltare in modo immediato una qualità appetibile del prodotto non acquisisce carattere distintivo solo perché formulato in modo accattivante. Per ottenere la registrazione come marchio UE, il segno deve andare oltre la mera funzione promozionale e svolgere effettivamente la funzione di indicatore di origine imprenditoriale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaproprietà intellettualesegni distintiviprincipio di uguaglianzabuona amministrazione

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