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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-206/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 7 April 2025. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Word mark HOODLESS HOODIES – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Principle of good administration – Articles 20 and 41 of the Charter of Fundamental Rights – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-206/24

Giurisprudenza europea62024TO0206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Skechers contro la decisione EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio verbale "HOODLESS HOODIES" per capi di abbigliamento. Secondo il Tribunale, il segno è immediatamente percepito dal pubblico anglofono come indicativo di un tipo di indumento, ossia felpe o maglioni privi di cappuccio, e quindi è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Le registrazioni anteriori di segni analoghi, in EUIPO o in Paesi terzi, non incidono sulla legalità della decisione impugnata.

Marchio UE internazionale "HOODLESS HOODIES": legittimo il rifiuto per carattere descrittivo dei capi di abbigliamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale "HOODLESS HOODIES" fosse descrittivo, per il pubblico pertinente, di "apparel" in classe 25 e quindi escluso dalla registrazione come marchio UE ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; e, in via derivata, se il rigetto dell’istanza fosse contrario ai principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, alla luce delle precedenti registrazioni di segni simili in sede EUIPO e delle registrazioni ottenute nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Principio di diritto

Un segno verbale è escluso dalla registrazione quando, rispetto ai prodotti o servizi interessati, presenta con essi un nesso sufficientemente diretto e specifico tale da consentire al pubblico pertinente di percepirlo immediatamente come descrizione di una caratteristica dei prodotti; ciò vale anche se il segno è un ossimoro o una combinazione apparentemente insolita, purché almeno uno dei suoi possibili significati sia descrittivo. Nel caso di specie, "HOODLESS HOODIES" è stato correttamente considerato descrittivo di capi di abbigliamento, perché può essere inteso come "hoodies senza cappuccio". Le precedenti registrazioni interne o estere non vincolano la legalità della decisione impugnata, sicché non vi è violazione dei principi di parità di trattamento o buona amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Marchio UE internazionale "HOODLESS HOODIES": rifiuto per carattere descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Skechers USA, Inc. II contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale "HOODLESS HOODIES" possa essere registrato per prodotti della classe 25, in particolare "apparel".

Fatti e procedimento amministrativo

Skechers aveva presentato una domanda di registrazione internazionale designante l’Unione europea per il segno "HOODLESS HOODIES". La domanda riguardava, in classe 25 della classificazione di Nizza, i prodotti "Footwear and apparel". L’esaminatore aveva rifiutato parzialmente la registrazione, limitatamente ad "apparel", sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato con il paragrafo 2 dello stesso articolo. La commissione di ricorso ha poi respinto il gravame ritenendo il segno descrittivo dei capi di abbigliamento.

Questione giuridica e motivi dedotti

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

  • la commissione di ricorso avesse erroneamente valutato il carattere descrittivo del segno;
  • il pubblico pertinente, fuori da Irlanda e Malta, avrebbe avuto una conoscenza troppo limitata dell’inglese per cogliere il significato del segno;
  • la combinazione "hoodless hoodies" fosse insolita, contraddittoria e quindi fantasiosa, non descrittiva;
  • EUIPO avrebbe dovuto tener conto di numerose registrazioni anteriori di segni simili, nonché della registrazione ottenuta nel Regno Unito e negli Stati Uniti;
  • il rigetto avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione sanciti dagli articoli 20 e 41 della Carta.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i segni descrittivi;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, secondo cui il motivo assoluto di rifiuto opera anche se sussiste solo in una parte dell’Unione;
  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso;
  • l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato;
  • gli articoli 20 e 41 della Carta, invocati per i principi di uguaglianza e buona amministrazione.

Ragionamento del Tribunale sul pubblico pertinente

Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è il grande pubblico con livello di attenzione medio. Quanto alla lingua, rileva che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo di rifiuto esista in una parte dell’Unione. Pertanto, anche se il segno è in inglese, è sufficiente il riferimento al pubblico anglofono di Irlanda e Malta; ne consegue che le censure della ricorrente sulla limitazione geografica del pubblico sono inefficaci.

Ragionamento sul significato del segno

Il Tribunale approva l’interpretazione secondo cui:

  • "hood" indica un cappuccio;
  • "less" è un suffisso che esprime assenza;
  • "hoodies" indica felpe o maglioni con cappuccio.

Pur osservando che l’espressione è un ossimoro, il Tribunale afferma che ciò non la rende priva di significato. Il consumatore anglofono riconoscerà comunque i due concetti di base: la categoria del prodotto e l’assenza del cappuccio. Il segno può quindi essere compreso come "hoodies senza cappuccio".

Carattere descrittivo rispetto ai prodotti

Secondo il Tribunale, l’espressione presenta un nesso sufficientemente diretto e specifico con gli "apparel" in classe 25, perché può riferirsi a felpe o maglioni, cioè a capi di abbigliamento, con la caratteristica di non avere un cappuccio. Il fatto che la combinazione sia insolita o apparentemente contraddittoria non impedisce che almeno uno dei possibili significati del segno sia descrittivo. Per questo motivo il segno ricade nel divieto di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

Irrilevanza delle registrazioni anteriori e delle registrazioni estere

Il Tribunale ricorda che la legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata esclusivamente alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell’Unione. Le precedenti decisioni di EUIPO o le registrazioni in Stati terzi, incluso il Regno Unito e gli Stati Uniti, non vincolano l’EUIPO né il giudice dell’Unione. Il sistema del marchio UE è autonomo e va applicato in modo indipendente rispetto ai sistemi nazionali o di Paesi terzi.

Principi di parità di trattamento e buona amministrazione

Pur riconoscendo che EUIPO deve, in linea di principio, prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili, il Tribunale ribadisce che tale esigenza non può prevalere sulla legalità. Non è possibile invocare a proprio vantaggio una precedente decisione eventualmente illegittima resa a favore di terzi. Dato che il segno è effettivamente descrittivo, non vi è stata violazione né dell’articolo 20 né dell’articolo 41 della Carta.

Decisione e spese

Il Tribunale qualifica il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge integralmente con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza e non vi è stata udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che un marchio composto da parole inglesi può essere rifiutato come descrittivo anche se la combinazione è insolita o ossimorica, quando il pubblico pertinente ne percepisce immediatamente un significato riferibile ai prodotti. Inoltre, le registrazioni anteriori o estere non possono imporre il mantenimento di una registrazione incompatibile con il regolamento (UE) 2017/1001.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeasegni descrittividiritto della proprietà intellettualeprincipi generali del diritto ueprocedimento davanti al tribunale ue

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