Tribunale, Ordinanza T-507/24
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 7 April 2025. — Kingspan Group plc v European Commission. — Action for annulment – Competition – Article 14(1) of Regulation (EC) No 139/2004 – Procedure to impose penalties on parties to a proposed concentration for providing incomplete, incorrect or misleading information in the course of a European Commission investigation – Decision of the Commission’s Hearing Officer to refuse access to certain documents in the investigation file relating to that proposed concentration – Act not open to challenge – Inadmissibility. — Case T-507/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Kingspan Group contro il diniego di accesso a documenti relativi a un precedente procedimento di concentrazione, perché le decisioni impugnate sono misure interlocutorie inserite in un procedimento sanzionatorio ancora in corso. Il diniego di accesso non ha effetti giuridici autonomi e immediati, né integra di per sé una lesione irreversibile dei diritti di difesa. Le eventuali censure potranno essere sollevate avverso la decisione finale o, in alternativa, in un’azione per danni.
Azione di annullamento contro il diniego di accesso a documenti istruttori in un procedimento ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento concentrazioni: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile perché l’atto non è impugnabile.
La questione giuridica
Se le decisioni del 19 luglio e del 7 agosto 2024, con cui il Hearing Officer ha rifiutato a Kingspan Group l’accesso ad alcuni verbali di incontri e telefonate relativi al precedente procedimento di concentrazione, costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ovvero meri atti interlocutori privi di effetti giuridici autonomi e immediati; e se tale diniego incida in modo immediato e irreversibile sui diritti di difesa o sul diritto a un ricorso effettivo.
Principio di diritto
Le decisioni con cui il Hearing Officer della Commissione nega, in un procedimento ancora pendente ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, l’accesso a taluni documenti del fascicolo non producono effetti giuridici vincolanti autonomi né modificano in modo definitivo la situazione giuridica dell’impresa interessata; sono quindi atti preparatori e non impugnabili autonomamente ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Eventuali violazioni dei diritti di difesa possono essere fatte valere contro la decisione finale del procedimento o, se del caso, nell’ambito di un’azione risarcitoria.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Decisione 2011/695/UE della Presidente della Commissione, articoli 7, paragrafi 1 e 3
- Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di accesso a documenti in un procedimento ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento concentrazioni
Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, ha esaminato un ricorso diretto proposto da Kingspan Group plc contro due decisioni del 19 luglio e del 7 agosto 2024 del Hearing Officer della Commissione. Le decisioni riguardavano il rifiuto di concedere l’accesso ad alcuni verbali di incontri e telefonate con la Commissione e con i consulenti della società, nell’ambito di un procedimento avviato per verificare se fossero state fornite informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti nel contesto di una precedente istruttoria in materia di concentrazione.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Kingspan aveva notificato nel marzo 2021 una concentrazione relativa all’acquisizione del controllo esclusivo di Trimo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004. Dopo un’indagine preliminare, la Commissione aveva aperto un’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e aveva poi adottato una comunicazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento. In seguito, ritenendo che le parti avessero abbandonato il progetto, la Commissione aveva chiuso il procedimento senza decisione di merito.
Successivamente la Commissione ha avviato un nuovo procedimento ex articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, finalizzato all’eventuale irrogazione di sanzioni per informazioni asseritamente inaccurate, incomplete e fuorvianti rese da Kingspan nel corso della precedente istruttoria. Nell’ambito di tale nuovo procedimento, la società ha chiesto l’accesso a verbali relativi a incontri e telefonate avuti, da un lato, con la Commissione e, dall’altro, con i propri legali, sostenendo che tali documenti mancassero dal fascicolo.
Le decisioni contestate e le domande della ricorrente
Il 19 luglio 2024 il Hearing Officer ha respinto la richiesta di accesso ai documenti richiesti. Dopo una richiesta di riesame, il 7 agosto 2024 ha confermato il diniego, precisando inoltre che la questione relativa all’uso, nel nuovo procedimento, delle prove raccolte nel precedente fascicolo avrebbe dovuto essere prima sottoposta alla Commissione.
Kingspan ha quindi chiesto l’annullamento della decisione del 19 luglio 2024, o in subordine di entrambe le decisioni del 19 luglio e del 7 agosto 2024. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che si trattava di atti intermedi e non impugnabili.
Questione di ricevibilità: atto impugnabile o misura preparatoria
Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato secondo cui sono impugnabili ex articolo 263 TFUE solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla posizione del ricorrente mediante una modifica distinta e definitiva della sua situazione giuridica. In un procedimento articolato in più fasi, gli atti preparatori non sono autonomamente censurabili.
Con specifico riguardo ai dinieghi di accesso al fascicolo in procedimenti amministrativi della Commissione, il Tribunale ha ribadito che tali misure producono, di regola, solo effetti limitati e rientrano nella fase preparatoria. Un eventuale vulnus ai diritti di difesa diviene giuridicamente rilevante, in linea generale, solo quando la Commissione adotta la decisione finale che accerta l’infrazione contestata.
Ragioni del rigetto degli argomenti della ricorrente
Il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti della ricorrente:
- l’asserita incompletezza del quadro fattuale richiamato dalla Commissione nella sua eccezione di irricevibilità è stata considerata irrilevante, perché l’oggetto del ricorso era limitato alle decisioni impugnate sul solo accesso al fascicolo del procedimento M.10962;
- il richiamo all’indipendenza del Hearing Officer, desunta dalla decisione 2011/695/UE, non è stato ritenuto sufficiente a trasformare il diniego di accesso in un atto finale di una procedura distinta; tali decisioni restano misure preparatorie nell’ambito del procedimento della Commissione;
- la lamentata lesione immediata e irreversibile della reputazione e dei diritti di difesa non è stata accolta, poiché la società beneficia della presunzione di innocenza fino alla definitività di un’eventuale decisione finale e le eventuali violazioni potranno essere sanate nel giudizio contro la decisione conclusiva o mediante un’azione risarcitoria;
- il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di una situazione diversa da una perquisizione o ispezione domiciliare e non di una limitazione del diritto al rispetto della vita privata ex articolo 8 CEDU.
Decisione e spese
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile per mancanza di un atto impugnabile. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato Kingspan Group a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il diniego di accesso a documenti del fascicolo, adottato nel corso di un procedimento sanzionatorio ancora pendente in materia di concentrazioni, non è autonomamente impugnabile quando non produce effetti giuridici vincolanti immediati e definitivi; le contestazioni relative alla lesione del diritto di difesa devono essere rinviate alla fase del controllo sulla decisione finale, salvo eventuale tutela risarcitoria.
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