Cassazione Penale, Ordinanza n. 04125/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione, il giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza di un condannato ex art. 671 c.p.p., riconoscendo il vincolo della continuazione tra fatti già giudicati con tredici sentenze definitive e rideterminando la pena complessiva. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte d'appello proponeva ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo anche l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: in sede esecutiva l'unico legittimato a impugnare è il pubblico ministero che ha partecipato al procedimento esecutivo, non il Procuratore generale presso la Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito dei motivi. Ha affermato che il Procuratore generale presso la Corte d'appello non ha titolo per ricorrere avverso i provvedimenti del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione e che tale difetto di legittimazione assorbe ogni altra questione, compresa la denunciata incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione. L'ordinanza di esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena resta pertanto ferma.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
ex art. 671 cod. proc. pen.
norma che consente nel procedimento esecutivo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti già giudicati con sentenze definitive e la conseguente rideterminazione della pena complessiva.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
a norma degli artt. 591, comma 1, lett. a)
il ricorso è inammissibile quando è proposto da soggetto non legittimato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 570 c.p.p.
nel giudizio di cognizione attribuisce al Procuratore generale un potere di surroga, ma tale potere non è estensibile alla sede esecutiva.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti emessi dal tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione è legittimato a ricorrere per cassazione solo il pubblico ministero che abbia assunto la qualità di parte nel procedimento esecutivo, non il Procuratore generale presso la corte d'appello.
- Il difetto di legittimazione del ricorrente determina inammissibilità dell'impugnazione e preclude l'esame di ogni ulteriore censura, anche quando vengano dedotti vizi che attengono alla competenza del giudice o ad altri profili di legittimità del provvedimento impugnato.
- Il potere di surroga riconosciuto al Procuratore generale nel giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 570 c.p.p. non opera in sede esecutiva.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione può essere pronunciata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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