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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29499/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un condomino, di più deliberazioni assunte nella medesima assemblea condominiale: una relativa al rendiconto e al riparto delle spese, una relativa al bilancio preventivo e una relativa a varie ed eventuali concernente l'estirpazione di alberi da frutto in area comune. In primo grado il tribunale aveva annullato solo in parte una delibera, dichiarando invalida la sola imputazione di spese di traduzione al condomino, e aveva regolato le spese di lite ponendone due terzi a carico dell'attore. In appello il condomino aveva censurato sia il merito di alcune delibere sia la liquidazione delle spese; la corte territoriale aveva rideterminato le spese di primo grado assumendo, per il riparto condominiale, il valore della sola quota contestata dal singolo condomino e non dell'intera delibera, richiamando un precedente della Cassazione. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 10 c.p.c. sostenendo che, essendo state impugnate più delibere e avendo una di esse valore indeterminabile, l'intera causa doveva considerarsi di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi; con il secondo, in via subordinata, ha sostenuto che, anche a voler attribuire un valore determinato, la causa andava commisurata all'intero importo del riparto deliberato e non alla sola quota posta a carico del singolo condomino, perché l'annullamento della delibera travolge l'intero riparto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite di primo e di secondo grado e rinviando alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Ha affermato che, in primo grado, la presenza di una domanda di impugnazione avente a oggetto una delibera di valore indeterminabile, cumulata con altre domande, rendeva la causa complessivamente di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c.; per l'appello, invece, poiché una delle domande non era stata devoluta al giudice di secondo grado, il valore andava calcolato sulla base delle sole delibere riproposte. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare le spese applicando tali criteri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Nel cumulo di domande proposte nello stesso processo contro la stessa persona, i valori si sommano; se tra le domande vi è almeno una di valore indeterminabile, la causa va considerata complessivamente di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi.

  • art. 12 c.p.c.

    La regola del valore della controversia in base alla parte di rapporto in contestazione subisce deroga quando il giudice è chiamato a decidere con efficacia di giudicato sulla validità dell'intero rapporto o dell'intero atto impugnato.

  • art. 1137 c.c.

    Le deliberazioni assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini; perciò la sentenza che annulla la delibera produce un effetto caducatorio unitario nei confronti dell'intera compagine condominiale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 385 c.p.c.

    Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando più delibere assembleari sono impugnate con unico atto, ai fini della determinazione del valore della causa occorre applicare la regola del cumulo ex art. 10, comma 2, c.p.c.; la presenza di una domanda di valore indeterminabile rende la causa complessivamente indeterminabile.
  • Nelle controversie di impugnazione delle delibere condominiali, il valore della causa non si determina, di regola, sulla sola quota imputata al singolo condomino, ma sull'atto impugnato nella sua interezza, perché l'eventuale annullamento o nullità produce un effetto caducatorio generale.
  • Il criterio dell'importo della sola quota contestata può operare nelle controversie aventi a oggetto la mera ripartizione di una spesa riferita al singolo rapporto, ma non quando la domanda investe la validità dell'intera deliberazione assembleare con effetti verso tutti i condomini.
  • Se in appello non viene devoluta una specifica domanda proposta in primo grado, il valore della causa in secondo grado va commisurato al solo thema decidendum effettivamente riproposto davanti al giudice superiore.
  • La cessazione della materia del contendere su una delle domande non esclude l'applicazione del cumulo ai fini del valore della causa, restando ferma la necessità di valutare la domanda come proposta nel processo ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteCompetenza
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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