Corte di giustizia, Sentenza C-938/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 novembre 2021. — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento – Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Modello di raccolta dei dati – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. — Causa C-938/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito tre profili dell’assegnazione gratuita di quote ETS per una centrale di cogenerazione con macchine frigorigene ad assorbimento. Ha escluso che unità accessorie senza emissioni di gas serra possano essere automaticamente incluse nell’impianto solo perché considerate parte di un unico impianto ai fini dell’autorizzazione ambientale nazionale. Ha poi affermato che la quota corretta del modello di raccolta dati va calcolata e applicata globalmente rispetto ai flussi di calore del sottoimpianto, e che il calore usato per produrre freddo esportato non consente di applicare il regime per i settori esposti a rilocalizzazione se il destinatario del freddo non è il consumatore del calore.
Sistema ETS: delimitazione dell’impianto, calcolo dell’assegnazione gratuita per calore/freddo e applicazione del regime carbon leakage ai processi di raffreddamento ad assorbimento
La questione giuridica
Il giudice del rinvio ha chiesto: 1) se la direttiva 2003/87 osta a una normativa nazionale che, ai fini della delimitazione dell’impianto soggetto all’ETS, rinvia alle specifiche dell’autorizzazione ambientale e consente di includere unità accessorie che non emettono gas a effetto serra; 2) se la quota corretta del modello di raccolta dati della Commissione debba essere applicata in modo globale ai flussi di calore del sottoimpianto anche quando il calore importato da un impianto non ETS sia riconducibile a un flusso specifico; 3) se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278, il calore usato per produrre freddo esportato verso un’impresa non ETS ma appartenente a un settore esposto a carbon leakage consenta di considerare il processo come utilizzato per tale settore, e se rilevi che il freddo sia prodotto all’interno dei confini dell’impianto ETS.
Principio di diritto
Ai fini dell’ETS, una normativa nazionale può includere nei confini dell’impianto unità accessorie prive di emissioni di gas a effetto serra solo se esse soddisfano tutti i criteri dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87, e quindi possono incidere, anche solo potenzialmente, sulle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato II; le mere emissioni acustiche non bastano. Nella procedura di assegnazione gratuita per un sottoimpianto di riferimento di calore, la quota corretta del modello della Commissione è una quota unica da applicare secondo un approccio globale ai flussi di calore del sottoimpianto, non una ripartizione separata per singolo flusso individuabile. Inoltre, il regime anticarbon leakage dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 non si applica quando il calore è consumato all’interno dell’impianto per produrre freddo esportato verso un’entità non ETS, anche se tale entità appartiene a un settore esposto, perché il consumatore del calore è l’impianto produttore del freddo e non l’entità destinataria del freddo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2003/87/CE
- Articolo 3, lettere b), e), u), direttiva 2003/87/CE
- Articolo 8, direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 bis, direttiva 2003/87/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2003/87/CE
- Decisione 2011/278/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, decisione 2011/278/UE
- Articolo 7, paragrafo 5, decisione 2011/278/UE
- Articolo 9, paragrafo 3, decisione 2011/278/UE
- Articolo 10, decisione 2011/278/UE
- Decisione 2010/2/UE
- Decisione 2014/746/UE
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Direttiva 96/61/CE
- Direttiva 2010/75/UE
Sistema ETS, impianto di cogenerazione e assegnazione gratuita di quote
La pronuncia decide un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in materia di sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS), con riferimento a una centrale di cogenerazione che comprende macchine frigorigene ad assorbimento. La controversia riguarda la delimitazione dell’impianto, il calcolo delle quote gratuite per un sottoimpianto di riferimento di calore e l’applicazione del regime per i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Fatti e procedimento principale
La Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG gestisce una centrale industriale di cogenerazione ad alta efficienza soggetta all’ETS, che fornisce calore e, tramite macchine frigorigene ad assorbimento, freddo a un impianto di semiconduttori della Global Foundries, non soggetto all’ETS ma appartenente a un settore esposto a carbon leakage. Le macchine frigorigene non emettono gas a effetto serra, ma sono state considerate parte dell’impianto in base alla disciplina tedesca sull’autorizzazione ambientale, a causa delle loro emissioni acustiche.
La DEHSt ha concesso inizialmente quote gratuite come sottoimpianto di riferimento di calore, ma ha escluso taluni quantitativi e ha negato l’applicazione del regime relativo ai settori esposti per il freddo fornito alla Global Foundries. EDW ha chiesto ulteriori quote gratuite dinanzi al giudice amministrativo di Berlino.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2003/87/CE, soprattutto gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettere b), e) e u), nonché l’articolo 10 bis;
- la decisione 2011/278/UE, in particolare gli articoli 3, 6, 7, 9 e 10;
- le decisioni 2010/2/UE e 2014/746/UE sugli elenchi dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- il regolamento delegato (UE) 2019/331, richiamato come conferma interpretativa sul trattamento del calore per refrigerazione ad assorbimento.
Prima questione: delimitazione dell’impianto ETS
La Corte ricorda che la nozione di "impianto" dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 richiede: una unità tecnica permanente in cui si svolga almeno un’attività dell’allegato I, altre attività direttamente associate, un collegamento tecnico con tali attività e la possibilità che queste attività incidano sulle emissioni e sull’inquinamento.
La Corte afferma che una normativa nazionale non è incompatibile con la direttiva se, ai fini della delimitazione dell’impianto ETS, include unità accessorie prive di emissioni di gas serra, ma solo quando tali unità soddisfano tutti i criteri dell’articolo 3, lettera e). In particolare, l’attività accessoria deve poter incidere sulle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato II della direttiva, anche solo potenzialmente.
Nel caso concreto, le sole emissioni acustiche delle macchine frigorigene non bastano a soddisfare il requisito. Tuttavia, la Corte non esclude in astratto che tali unità possano rientrare nell’impianto se il loro funzionamento condiziona il grado di attività dell’impianto ETS e quindi le emissioni complessive; spetta al giudice nazionale verificarlo.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la delimitazione effettuata nel quadro delle direttive IPPC/IED (direttive 96/61 e 2010/75) potrebbe automaticamente valere per l’ETS: l’articolo 8 della direttiva 2003/87 coordina solo le procedure, non modifica i requisiti sostanziali dell’ETS.
Seconda questione: quota corretta nel modello di raccolta dei dati
Per il calcolo dell’assegnazione gratuita a un sottoimpianto di riferimento di calore, la Corte interpreta la disciplina della decisione 2011/278 e del modello di raccolta dati della Commissione. Il punto centrale è la "quota corretta" prevista nel modello, utilizzata per ponderare il calore ammissibile ai fini dell’assegnazione gratuita rispetto al calore totale disponibile nell’impianto.
La Corte afferma che il sistema della decisione 2011/278 si fonda su una valutazione globale dei flussi di calore del sottoimpianto, non su un’analisi separata e isolata di ogni singolo flusso. Se il calore importato da un impianto non ETS non può essere attribuito con certezza a un flusso specifico, la quota corretta va applicata come quota unica all’insieme del bilancio di calore del sottoimpianto.
La Corte ritiene quindi conforme alla decisione il modello della Commissione che calcola il rapporto tra "ETS heat" e "Total heat" e poi applica la quota corretta al quantitativo totale di calore potenzialmente rilevante. Il fatto che un determinato flusso di calore sia tecnicamente individuabile non consente di derogare a questo approccio globale se ciò contrasterebbe con la logica della decisione 2011/278.
Terza questione: carbon leakage e freddo prodotto da raffreddamento ad assorbimento
La Corte esamina l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278, che consente di considerare un processo come utilizzato in un settore esposto a rischio di carbon leakage quando il calore misurabile esportato è consumato da un’entità appartenente a tale settore.
Nel caso del freddo prodotto da macchine frigorigene, la Corte distingue tra il calore consumato per produrre il freddo e il consumo del freddo da parte dell’impresa destinataria. Ai fini della disposizione, rileva il consumatore del calore, non il consumatore del freddo. Poiché il calore è consumato all’interno dell’impianto ETS per generare freddo poi esportato verso un’entità non ETS, non si può dire che il processo sia utilizzato per un settore esposto, anche se il destinatario del freddo opera in un settore a rischio di rilocalizzazione.
La Corte aggiunge che il regolamento delegato 2019/331 conferma la lettura secondo cui, nel raffreddamento ad assorbimento, il processo di refrigerazione è il processo di consumo del calore.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la direttiva 2003/87 non osta a una normativa nazionale che includa nei confini dell’impianto ETS unità accessorie prive di emissioni di gas a effetto serra, purché siano soddisfatti i criteri dell’articolo 3, lettera e), e in particolare la potenziale incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento dovuti ai gas serra dell’allegato II;
- la quota corretta del modello di raccolta dati è una quota unica da applicare globalmente ai flussi di calore del sottoimpianto;
- l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 non si applica quando il calore è consumato per produrre freddo esportato verso un’entità non ETS, anche se questa appartiene a un settore esposto, perché essa non è il consumatore del calore.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori industriali e i consulenti che gestiscono domande di assegnazione gratuita ETS, la sentenza evidenzia tre punti operativi: la delimitazione dell’impianto non può essere importata automaticamente dalla disciplina ambientale nazionale; il bilancio termico del sottoimpianto va trattato in modo unitario; e il regime carbon leakage richiede un nesso diretto tra calore consumato e soggetto appartenente al settore esposto, non essendo sufficiente che il prodotto finale (qui il freddo) sia destinato a quel soggetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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