Corte di giustizia, Sentenza C-214/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 novembre 2021. — MG contro Dublin City Council. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Labour Court, Ireland. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Vigile del fuoco discontinuo – Servizio di guardia in regime di reperibilità – Esercizio, durante il periodo di guardia, di un’attività professionale indipendente – Vincoli derivanti dal regime di reperibilità. — Causa C-214/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato la qualificazione, ai fini della direttiva 2003/88, della reperibilità di un vigile del fuoco discontinuo che deve intervenire entro 10 minuti ma può svolgere anche un'attività autonoma. Ha dichiarato irricevibili le questioni relative a un eventuale secondo datore di lavoro, perché non risultavano pertinenti ai fatti di causa. Sul merito ha precisato che non ogni reperibilità rapida integra "orario di lavoro": conta l'effetto concreto dei vincoli sulla libertà del lavoratore di gestire il proprio tempo. Nel caso concreto, la facoltà effettiva di esercitare un'altra attività professionale è un elemento decisivo che può escludere la qualifica di orario di lavoro, salvo verifica contraria del giudice nazionale.
Nozione di "orario di lavoro" per un vigile del fuoco discontinuo in reperibilità che, con autorizzazione del datore di lavoro, svolge anche un'attività autonoma e deve raggiungere la caserma entro 10 minuti.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, un periodo di guardia in regime di reperibilità di un vigile del fuoco discontinuo debba essere qualificato come "orario di lavoro" quando il lavoratore può esercitare un'attività professionale autonoma durante la reperibilità, non deve restare in un luogo determinato ma deve poter raggiungere la caserma entro un massimo di 10 minuti; e, in particolare, quali effetti abbiano la facoltà di svolgere altra attività lavorativa e l'eventuale impiego presso un secondo datore di lavoro sulla qualificazione di tale periodo.
Principio di diritto
Un periodo di guardia in regime di reperibilità non costituisce automaticamente "orario di lavoro" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE solo perché il lavoratore deve rispondere a una convocazione entro 10 minuti; occorre una valutazione globale delle circostanze concrete, verificando se i vincoli imposti incidano in modo oggettivo e molto significativo sulla facoltà del lavoratore di gestire liberamente il tempo di inattività. La possibilità effettiva di svolgere, durante la reperibilità, un'altra attività professionale, insieme all'assenza dell'obbligo di partecipare a tutti gli interventi, è un indice importante contro la qualificazione come orario di lavoro; spetta al giudice nazionale verificare se l'intensità dei vincoli sia tale da trasformare l'intero periodo in orario di lavoro. Le questioni relative all'esercizio di un'attività per un secondo datore di lavoro e alla contemporanea accumulazione di orario di lavoro sono state dichiarate irricevibili per difetto di nesso con il procedimento principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 89/391/CEE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 89/391/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 89/391/CEE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 3 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 5 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 6 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Nozione di "orario di lavoro" nella reperibilità di un vigile del fuoco discontinuo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Labour Court (Irlanda) in una controversia tra MG, vigile del fuoco discontinuo a tempo parziale, e il Dublin City Council sul computo delle ore di guardia in regime di reperibilità ai fini della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro.
Fatti e contesto del procedimento principale
MG era tenuto a garantire una reperibilità presso la brigata della caserma per la quale era formato, con obbligo di raggiungere la caserma entro 5 minuti come termine preferibile e comunque entro 10 minuti dalla convocazione di emergenza. Non doveva restare in un luogo determinato, ma doveva abitare e svolgere le proprie attività a una distanza ragionevole dalla caserma.
Durante i periodi di guardia riceveva uno stipendio base, oltre al compenso per ciascun intervento. Era inoltre autorizzato a svolgere un'attività professionale autonoma o presso un altro datore di lavoro, purché nel complesso non superasse la media di 48 ore settimanali. In concreto, svolgeva anche attività di conducente di taxi.
MG sosteneva che l'intero periodo di guardia dovesse essere qualificato come "orario di lavoro"; il datore di lavoro replicava che la reperibilità era sufficientemente flessibile da non imporre vincoli tali da giustificare tale qualificazione.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se una reperibilità senza obbligo di presenza in un luogo determinato, ma con obbligo di raggiungere la caserma entro 10 minuti, fosse "orario di lavoro";
- se la possibilità di svolgere senza restrizioni un'altra attività lavorativa autonoma o per un secondo datore di lavoro impedisse o meno tale qualificazione;
- se, in presenza di un secondo datore di lavoro, il tempo di guardia dovesse imputarsi anche al rapporto con il primo datore di lavoro e se vi fosse un cumulo di orario di lavoro.
Ricevibilità
La Corte ha dichiarato irricevibili la terza e la quarta questione. Ha rilevato che, dai fatti esposti, era pacifico che l'attività svolta da MG durante la guardia era un'attività autonoma come tassista, ma non emergeva alcun rapporto concreto con un secondo datore di lavoro tale da rendere pertinenti le questioni sul cumulo o sull'imputazione del tempo al primo rapporto.
Sono state ritenute ricevibili, invece, la prima e la seconda questione, limitatamente all'ipotesi in cui il lavoratore svolga durante la reperibilità un'attività autonoma.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 2003/88/CE, in particolare l'articolo 2, punti 1 e 2, e gli articoli 3, 5 e 6;
- la direttiva 89/391/CEE, in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1;
- l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ha ricordato che la direttiva 2003/88 stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e salute e che le nozioni di "orario di lavoro" e "periodo di riposo" si escludono reciprocamente, senza categorie intermedie.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui un periodo di guardia in reperibilità costituisce "orario di lavoro" quando i vincoli imposti al lavoratore incidono oggettivamente e in modo molto significativo sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo in cui non è richiesto. Al contrario, se tali vincoli non raggiungono un'intensità rilevante, solo il tempo dedicato alle prestazioni effettivamente rese durante la guardia va considerato orario di lavoro.
Ai fini di questa valutazione occorre considerare, in particolare:
- il termine concesso per riprendere l'attività presso il datore di lavoro;
- la frequenza media degli interventi;
- l'esistenza di altri vincoli o agevolazioni durante la guardia.
Nel caso di specie, la possibilità di esercitare un'altra attività professionale durante la reperibilità è stata considerata un indizio importante che i vincoli non siano, di per sé, eccessivamente gravosi, purché le regole contrattuali e organizzative rendano davvero possibile svolgere tale altra attività per una parte considerevole del periodo di guardia.
La Corte ha inoltre osservato che il fatto che MG non debba restare in un luogo determinato, che non debba partecipare a tutti gli interventi e che possa svolgere un'attività autonoma entro il limite medio delle 48 ore settimanali sono elementi che possono deporre contro la qualificazione dell'intero periodo come orario di lavoro. Resta però decisivo verificare se la frequenza delle convocazioni e la durata degli interventi rendano in concreto impossibile un'attività professionale compatibile con tale impiego.
La Corte ha precisato che non rilevano le difficoltà organizzative derivanti da scelte personali del lavoratore, come la distanza del domicilio o dei luoghi di lavoro dal luogo da raggiungere in caso di chiamata.
Rapporto con gli obblighi di salute e sicurezza
La qualificazione della guardia come "periodo di riposo" ai fini della direttiva 2003/88 non esonera i datori di lavoro dagli obblighi della direttiva 89/391/CEE. In particolare, i datori di lavoro non possono organizzare guardie tanto lunghe o frequenti da porre a rischio la sicurezza o la salute del lavoratore; le modalità di applicazione di tale obbligo spettano agli Stati membri.
Dispositivo
La Corte ha concluso che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE deve essere interpretato nel senso che un periodo di guardia in reperibilità effettuato da un vigile del fuoco discontinuo, il quale svolga con autorizzazione del datore di lavoro un'attività professionale autonoma ma debba raggiungere la caserma entro dieci minuti, non costituisce "orario di lavoro" se, da una valutazione globale delle circostanze, risulta che i vincoli imposti non incidono in modo obiettivo e molto significativo sulla sua libertà di gestione del tempo.
Principio affermato
La pronuncia conferma che la qualificazione della reperibilità dipende da una valutazione concreta dell'intensità dei vincoli: il solo termine di 10 minuti non basta, di per sé, a trasformare automaticamente la guardia in orario di lavoro. La possibilità effettiva di svolgere altra attività professionale durante la reperibilità è un elemento centrale che può escludere tale qualificazione.
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