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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-852/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2021. — Procedimento penale nei confronti di Ivan Gavanozov. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d’impugnazione nello Stato membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante videoconferenza. — Causa C-852/19

Giurisprudenza europea62019CJ0852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il sistema dell’ordine europeo di indagine, fondato sul riconoscimento reciproco, non può operare se nello Stato di emissione manca ogni rimedio giurisdizionale contro l’atto che dispone perquisizioni, sequestri o l’audizione videoconferenziale di un testimone. In tali casi, il diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta impone che il controllo sia assicurato nello Stato di emissione, almeno sulle ragioni di merito dell’OEI. Di conseguenza, una normativa nazionale priva di qualsiasi mezzo di impugnazione è incompatibile con la direttiva 2014/41 e impedisce l’emissione dell’OEI.

Ordine europeo di indagine penale: un OEI che dispone perquisizioni, sequestri e audizione di testimoni in videoconferenza richiede un mezzo di impugnazione nello Stato membro di emissione; in mancanza, è incompatibile con la direttiva 2014/41 e con l’articolo 47 della Carta.

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafi 1-4, e l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2014/41, letti alla luce dei considerando 18 e 22 e degli articoli 7 e 47 della Carta, ostino a una normativa dello Stato membro di emissione che non preveda alcun mezzo di impugnazione contro l’emissione di un OEI avente ad oggetto perquisizioni, sequestri e audizione di un testimone mediante videoconferenza; e, in conseguenza, se in tale situazione l’OEI possa comunque essere emesso.

Principio di diritto

La Corte afferma che, quando un ordine europeo di indagine dispone perquisizioni e sequestri o l’audizione di un testimone mediante videoconferenza, lo Stato membro di emissione deve garantire un ricorso effettivo dinanzi a un giudice che consenta di contestarne almeno le ragioni di merito e la regolarità; in mancanza di qualsiasi mezzo di impugnazione, la normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 14 della direttiva 2014/41, con l’articolo 24, paragrafo 7, e con l’articolo 47 della Carta, e l’OEI non può essere validamente emesso ai sensi dell’articolo 6 della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 1, paragrafo 4, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 4 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 14, paragrafi 1-4, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 24, paragrafi 1 e 7, direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 8 CEDU
  • Articolo 13 CEDU

Ordine europeo di indagine penale e assenza di mezzi di impugnazione nello Stato di emissione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) nel procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov. Il giudice nazionale chiedeva se fosse compatibile con la direttiva 2014/41/UE e con la Carta una disciplina interna che non prevede alcun rimedio contro l’emissione di un ordine europeo di indagine (OEI) diretto a perquisizioni, sequestri e audizione di un testimone mediante videoconferenza.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Gavanozov era perseguito in Bulgaria per partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata a reati fiscali. Nel quadro di tale procedimento, il giudice del rinvio aveva emesso un OEI per consentire alle autorità ceche di svolgere perquisizioni e sequestri presso una società stabilita nella Repubblica ceca e presso l’abitazione del sig. Y, nonché per audire quest’ultimo come testimone mediante videoconferenza.

Il giudice bulgaro segnalava che il diritto nazionale non prevedeva alcun mezzo d’impugnazione né contro le decisioni di perquisizione e sequestro, né contro l’organizzazione dell’audizione del testimone, né contro l’emissione dell’OEI stesso. Da qui il dubbio sulla compatibilità con il diritto dell’Unione e sulla possibilità di emettere comunque l’OEI.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale;
  • l’articolo 1, paragrafo 4, che salva l’obbligo di rispetto dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che subordina l’emissione dell’OEI a necessità, proporzionalità e comparabilità con un caso interno analogo;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, sul riconoscimento ed esecuzione dell’OEI nello Stato di esecuzione;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), che consente il rifiuto in presenza di seri motivi di incompatibilità con la Carta;
  • l’articolo 14, paragrafi 1-4, sui mezzi di impugnazione;
  • l’articolo 24, paragrafi 1 e 7, relativo all’audizione mediante videoconferenza.

Sono inoltre richiamati gli articoli 7, 17 e 47 della Carta, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché gli articoli 8 e 13 CEDU.

Prima questione: mezzi di impugnazione contro l’OEI

La Corte osserva che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di assicurare mezzi di impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo, ma non li obbliga a creare rimedi ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto nazionale per atti interni analoghi.

Tuttavia, poiché l’emissione e l’esecuzione dell’OEI costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, trova applicazione l’articolo 47 della Carta. La Corte distingue due ipotesi:

  • per le perquisizioni e i sequestri, che incidono sul diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e delle comunicazioni, nonché eventualmente sul diritto di proprietà, le persone interessate devono poter contestare la regolarità e la necessità della misura;
  • per l’audizione di testimoni mediante videoconferenza, l’interessato deve poter impugnare la decisione che impone la sua partecipazione, anche perché il rifiuto di testimoniare può comportare conseguenze e sanzioni secondo il diritto nazionale applicabile.

Poiché l’articolo 14, paragrafo 2, riserva allo Stato di emissione l’impugnazione delle ragioni di merito dell’OEI, spetta a tale Stato assicurare un ricorso dinanzi a un giudice che consenta di contestare almeno tali ragioni. La Corte conclude quindi che una normativa che non preveda alcun mezzo di impugnazione è incompatibile con l’articolo 14 della direttiva, letto con l’articolo 24, paragrafo 7, e con l’articolo 47 della Carta.

Seconda questione: possibilità di emettere l’OEI

La Corte afferma che l’articolo 6 della direttiva, letto con l’articolo 47 della Carta e con il principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta all’emissione dell’OEI quando nello Stato di emissione manca qualsiasi mezzo di impugnazione.

La motivazione è duplice. Da un lato, il sistema dell’OEI si fonda sulla fiducia reciproca e sul riconoscimento reciproco; tale sistema presuppone che lo Stato di emissione garantisca la tutela giurisdizionale effettiva. Dall’altro lato, se la mancanza di rimedi nello Stato di emissione costringesse sistematicamente lo Stato di esecuzione a rifiutare l’OEI per rischio di violazione dell’articolo 47 della Carta, verrebbe compromesso l’assetto stesso della direttiva.

Decisione

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 14 della direttiva 2014/41, letto con l’articolo 24, paragrafo 7, e l’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che non preveda alcun mezzo di impugnazione contro l’emissione di un OEI avente ad oggetto perquisizioni, sequestri e audizione di testimoni mediante videoconferenza;
  • l’articolo 6 della direttiva, letto con l’articolo 47 della Carta e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, osta all’emissione di un tale OEI se la normativa nazionale non prevede alcun mezzo di impugnazione.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che il principio di riconoscimento reciproco nell’ambito dell’OEI non può comprimere il diritto a un ricorso effettivo. Nei casi in cui l’OEI incida su diritti fondamentali di soggetti diversi dall’indagato o imputato, lo Stato membro di emissione deve garantire un controllo giurisdizionale effettivo; in caso contrario, l’OEI non può essere legittimamente emesso.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penaleordine europeo di indaginediritti fondamentalimezzi di impugnazioneperquisizioni e sequestri

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