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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-168/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 novembre 2021. — BJ e OV contro sig.ra M e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 1 – Normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico a un requisito di autorizzazione, a fini fiscali, del piano di risparmio pensionistico interessato – Imposizione di tale requisito in un procedimento d’insolvenza di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione al fine di svolgere, in modo permanente, un’attività autonoma nel Regno Unito – Diritti a pensione derivanti, in capo a tale cittadino dell’Unione, da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro di origine – Esclusione di tali diritti a pensione dal beneficio di detta separazione dalla massa fallimentare – Applicazione a tali diritti a pensione di un regime di separazione dalla massa fallimentare molto meno favorevole per il fallito. — Causa C-168/20

Giurisprudenza europea62020CJ0168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina una norma britannica sull’insolvenza che tutela in modo pieno solo i diritti a pensione derivanti da piani fiscalmente autorizzati nel Regno Unito. Essa ritiene che tale disciplina, applicata a un cittadino irlandese stabilitosi nel Regno Unito per svolgervi attività autonoma, sia idonea a sfavorire in particolare i lavoratori migranti e dunque a ostacolare la libertà di stabilimento. La restrizione può essere ammessa solo se il giudice nazionale verifichi una giustificazione imperativa e la proporzionalità della misura, profili sui quali la Corte fornisce criteri di valutazione.

Libertà di stabilimento e insolvenza: incompatibilità con l’articolo 49 TFUE della norma britannica che subordina l’esclusione dei diritti pensionistici dalla massa fallimentare alla previa autorizzazione fiscale del piano nel Regno Unito, quando il piano è stato già autorizzato nello Stato membro di origine.

La questione giuridica

Se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale che riconosce la separazione integrale e automatica dalla massa fallimentare dei diritti a pensione solo se il piano è autorizzato a fini fiscali nello Stato membro ospitante, escludendo i diritti derivanti da un piano già autorizzato nello Stato membro di origine; e, in particolare, se tale eventuale restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale e rispettare il principio di proporzionalità.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE osta a una norma nazionale che, in caso di fallimento di un cittadino dell’Unione che si è stabilito nello Stato membro ospitante per esercitarvi un’attività autonoma, esclude la separazione integrale e automatica dalla massa fallimentare dei diritti a pensione derivanti da un piano già autorizzato fiscalmente nello Stato membro di origine, se la separazione è concessa solo ai piani autorizzati fiscalmente nello Stato ospitante; una simile disparità costituisce una restrizione indirettamente discriminatoria alla libertà di stabilimento, ammissibile solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 3 regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4 regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 492/2011
  • Accordo di recesso Regno Unito-UE, articolo 86, paragrafo 2
  • Accordo di recesso Regno Unito-UE, articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
  • Accordo di recesso Regno Unito-UE, articolo 25, paragrafo 1

Libertà di stabilimento e tutela dei diritti pensionistici in caso di insolvenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, in una controversia tra i curatori fallimentari del sig. M e i familiari dello stesso, relativa alla possibilità di acquisire alla massa fallimentare i diritti a pensione derivanti da un piano pensionistico costituito in Irlanda e autorizzato fiscalmente in tale Stato. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa britannica che riserva la separazione integrale e automatica dalla massa fallimentare ai soli piani autorizzati a fini fiscali nel Regno Unito.

Fatti del procedimento principale

Il sig. M, cittadino irlandese, aveva svolto attività di promotore immobiliare in Irlanda e aveva maturato diritti a pensione in un piano aziendale irlandese. Successivamente si era trasferito a Londra in modo permanente per svolgere attività autonoma nel Regno Unito. Dopo la dichiarazione di fallimento, i curatori hanno chiesto di attrarre alla massa fallimentare i diritti collegati al piano pensionistico controverso, sostenendo che esso non era registrato nel Regno Unito come regime autorizzato ai fini fiscali.

Il giudice del rinvio ha chiarito che il diritto britannico distingue tra:

  • regimi pensionistici autorizzati, per i quali l’articolo 11 del WRPA 1999 prevede una separazione sostanzialmente integrale e automatica dalla massa fallimentare;
  • regimi pensionistici non autorizzati, per i quali l’articolo 12 prevede una protezione molto più limitata e discrezionale.

Secondo il giudice nazionale, il piano irlandese del sig. M non rientrava tra i regimi autorizzati nel Regno Unito e, pertanto, non beneficiava della protezione piena prevista dall’articolo 11.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se gli articoli 21 e 49 TFUE e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 ostino a una disciplina come quella del WRPA 1999, che subordina la tutela piena dei diritti pensionistici al previo riconoscimento fiscale del piano nel Regno Unito, anche quando il piano è già stato costituito e autorizzato nello Stato membro di origine. Il giudice ha inoltre chiesto se, ai fini della risposta, rilevino:

  • l’eventuale intento del debitore di ottenere il fallimento nel Regno Unito;
  • la presenza di tutele alternative per i piani non autorizzati;
  • i requisiti richiesti per i piani pensionistici registrati o autorizzati nel Regno Unito.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, in particolare:

  • articolo 3, sulla competenza internazionale fondata sul centro degli interessi principali del debitore;
  • articolo 4, sulla legge applicabile e, in particolare, sulla disciplina dei beni soggetti a spossessamento.

Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;
  • l’articolo 21 TFUE, evocato ma poi ritenuto non necessario ai fini della decisione;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, anch’esso ritenuto non autonomamente applicabile nel caso di specie;
  • l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011, menzionato dalle parti ma non decisivo.

Applicabilità del solo articolo 49 TFUE

La Corte osserva che il sig. M, cittadino irlandese, aveva lasciato il proprio Stato membro d’origine per stabilirsi permanentemente nel Regno Unito ed esercitarvi un’attività autonoma. La fattispecie rientra quindi chiaramente nell’ambito della libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE.

La Corte precisa che non occorre pronunciarsi sull’articolo 21 TFUE, poiché la situazione è disciplinata in modo specifico dall’articolo 49 TFUE. Analogamente, non è necessario esaminare l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, che non si applica autonomamente quando esiste una norma specifica del Trattato in materia di non discriminazione per la libertà di stabilimento.

Esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

La Corte afferma che la normativa britannica è idonea a costituire una restrizione alla libertà di stabilimento perché crea una differenza di trattamento tra:

  • chi detiene diritti a pensione derivanti da piani autorizzati fiscalmente nel Regno Unito, beneficiando della separazione integrale e automatica dalla massa fallimentare;
  • chi detiene diritti derivanti da piani autorizzati in un altro Stato membro, che invece ricevono una tutela inferiore o nulla se il piano non è registrato anche nel Regno Unito.

Pur essendo la norma formulata in modo neutro, essa può colpire in misura sensibilmente maggiore i lavoratori autonomi migranti rispetto a quelli nazionali, poiché i primi hanno più spesso maturato diritti pensionistici in piani autorizzati nello Stato membro di origine o in altri Stati membri. La Corte qualifica dunque la misura come indirettamente discriminatoria e, quindi, come ostacolo alla libertà di stabilimento.

La Corte respinge vari argomenti dei curatori:

  • non è decisivo che l’evento insolvenza sia futuro e ipotetico al momento del trasferimento, poiché la tutela dei diritti pensionistici in caso di fallimento può influire sulla scelta di stabilirsi in un altro Stato membro;
  • non rileva che il sig. M possa aver inteso beneficiare del regime fallimentare britannico;
  • non è ammissibile invocare il concetto di "cherry picking" per sottrarre una specifica disciplina al controllo di compatibilità con le libertà fondamentali;
  • il fatto che la norma operi al momento del fallimento non la esclude dall’ambito dell’articolo 49 TFUE.

Eventuale giustificazione della restrizione

La Corte ammette che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata solo se:

  • risponde a un motivo imperativo di interesse generale;
  • è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito;
  • non va oltre quanto necessario per raggiungerlo.

Nel caso di specie, la Corte considera astrattamente possibile che la disciplina britannica persegua un obiettivo legittimo, quale un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti pensionistici del fallito e gli interessi dei creditori, o più in generale una finalità di politica sociale volta a garantire al fallito un livello adeguato di reddito pensionistico evitando oneri per lo Stato.

Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare concretamente se il requisito della previa autorizzazione fiscale nel Regno Unito sia proporzionato. La Corte osserva, in particolare, che tale requisito potrebbe eccedere quanto necessario perché:

  • esclude in blocco piani già regolamentati e controllati in altri Stati membri;
  • è legato alla logica fiscale, che può non avere nesso diretto con la disciplina dell’insolvenza;
  • potrebbe essere superfluo se il debitore è comunque tenuto a dichiarare i propri attivi ai curatori;
  • potrebbe risultare eccessivo se impedisce del tutto un’autorizzazione successiva al fallimento.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 49 TFUE osta a una norma nazionale che subordina la separazione integrale e automatica dalla massa fallimentare dei diritti a pensione al fatto che il piano sia autorizzato fiscalmente nello Stato membro ospitante, quando il piano è già stato costituito e autorizzato nello Stato membro di origine di un cittadino dell’Unione che si è trasferito nel primo Stato per esercitarvi un’attività autonoma. La restrizione può essere ammessa solo se giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionata.

Principi affermati

La sentenza conferma che la disciplina nazionale dell’insolvenza, anche quando rientra nella lex fori concursus, deve rispettare le libertà fondamentali del Trattato. In particolare, una protezione fallimentare più favorevole riservata ai soli regimi pensionistici autorizzati fiscalmente nello Stato ospitante può integrare una discriminazione indiretta a danno dei cittadini dell’Unione che abbiano trasferito la propria attività da un altro Stato membro e vi abbiano maturato diritti pensionistici. La verifica della giustificazione e della proporzionalità resta affidata al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoparità di trattamentoinsolvenzadiritti pensionisticicittadinanza dell’unione

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