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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-948/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2021. — UAB «Manpower Lit» contro E.S. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Nozioni di “impresa pubblica” e di “esercizio di un’attività economica” – Agenzie dell’Unione europea – Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) quale “impresa utilizzatrice”, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Condizioni di base di lavoro e d’occupazione – Nozione di “medesimo lavoro” – Regolamento (CE) n. 1922/2006 – Articolo 335 TFUE – Principio dell’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione – Articolo 336 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. — Causa C-948/19

Giurisprudenza europea62019CJ0948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che le agenzie dell’Unione, come l’EIGE, possono rientrare nell’ambito della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale quando ricorrono le condizioni di "impresa utilizzatrice" ed "attività economica". Ha inoltre stabilito che il principio di parità di trattamento dell’articolo 5 si applica anche nei confronti del personale assunto direttamente dall’agenzia secondo lo Statuto dei funzionari, limitatamente alle condizioni di base di lavoro e d’occupazione. La soluzione non incide sull’autonomia amministrativa dell’Unione né conferisce ai lavoratori interinali lo status di funzionari.

Il lavoro tramite agenzia interinale presso un’agenzia dell’Unione europea rientra nella direttiva 2008/104 e si applica il principio di parità di trattamento anche rispetto alle condizioni del personale assunto secondo lo Statuto dei funzionari, senza violare l’autonomia amministrativa dell’Unione.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/104/CE si applichi alla messa a disposizione di lavoratori interinali presso l’EIGE; se l’EIGE possa qualificarsi come "impresa utilizzatrice" e "impresa pubblica" che esercita un’attività economica; se l’articolo 1, paragrafo 3, consenta di escludere tale situazione dall’ambito della direttiva; se l’articolo 5, paragrafo 1, imponga la parità di trattamento anche rispetto alle condizioni di lavoro del personale soggetto allo Statuto dei funzionari dell’Unione; e se la normativa nazionale di recepimento, applicata alle istituzioni/agenzie dell’Unione, violi gli articoli 335 e 336 TFUE e lo Statuto dei funzionari.

Principio di diritto

La direttiva 2008/104/CE si applica alla messa a disposizione di lavoratori interinali presso l’EIGE, poiché tale agenzia dell’Unione è una "impresa utilizzatrice" e, almeno in parte, esercita un’attività economica consistente nell’offrire servizi su un mercato; l’articolo 5, paragrafo 1, impone la parità di trattamento nelle condizioni di base di lavoro e d’occupazione anche quando il confronto avviene con il personale assunto secondo lo Statuto dei funzionari dell’Unione, senza che ciò attribuisca ai lavoratori interinali lo status di funzionari né violi gli articoli 335 e 336 TFUE.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE
  • Regolamento (CE) n. 1922/2006
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1922/2006
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1922/2006
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1922/2006
  • Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1922/2006
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 335 TFUE
  • Articolo 336 TFUE
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 75, paragrafo 2, del codice del lavoro lituano

Lavoro tramite agenzia interinale presso l’EIGE e principio di parità di trattamento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania) in una controversia tra una società di lavoro interinale e alcuni ex lavoratori impiegati presso l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE). Il nodo centrale era stabilire se la direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale si applichi anche quando l’impresa utilizzatrice è un’agenzia dell’Unione europea e, in caso affermativo, quali conseguenze ne derivino in punto di retribuzione e parità di trattamento.

Fatti e procedimento principale

La UAB "Manpower Lit" aveva vinto un appalto pubblico dell’EIGE per la messa a disposizione di personale interinale. I lavoratori interessati avevano svolto mansioni di assistenti e specialisti informatici presso l’EIGE e, cessato il rapporto, avevano chiesto arretrati retributivi ritenendo di aver percepito un compenso inferiore a quello spettante se fossero stati impiegati direttamente dall’utilizzatore per lo stesso lavoro.

La commissione per le controversie di diritto del lavoro lituana aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l’articolo 75, paragrafo 2, del codice del lavoro, che recepisce il principio della parità di trattamento. Le decisioni di primo e secondo grado avevano confermato tale impostazione, e la Manpower Lit aveva proposto ricorso per cassazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’EIGE, in quanto agenzia dell’Unione, potesse essere considerato "impresa pubblica" e "impresa utilizzatrice" ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/104;
  • se l’EIGE esercitasse un’"attività economica";
  • se l’articolo 1, paragrafo 3, potesse escludere la fattispecie dall’ambito di applicazione della direttiva;
  • se l’articolo 5, paragrafo 1, imponesse la parità di trattamento anche rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall’EIGE secondo lo Statuto dei funzionari;
  • se l’applicazione della normativa nazionale di recepimento alle agenzie dell’Unione violasse gli articoli 335 e 336 TFUE e le norme statutarie sul personale.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1 della direttiva 2008/104/CE, che delimita il campo di applicazione soggettivo e oggettivo della disciplina. Richiama poi l’articolo 3, in particolare la nozione di "impresa utilizzatrice" e di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione", comprendenti anche la retribuzione.

Sono inoltre centrali il regolamento (CE) n. 1922/2006, istitutivo dell’EIGE, in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 14, paragrafo 3, nonché gli articoli 335 e 336 TFUE e lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Ragionamento della Corte: applicabilità della direttiva all’EIGE

La Corte osserva che, nel caso concreto, non era contestato che Manpower Lit fosse un’agenzia di lavoro interinale e che i convenuti fossero lavoratori ai sensi della direttiva. Il punto decisivo era se l’EIGE potesse essere un utilizzatore rientrante nell’articolo 1, paragrafo 2.

La Corte afferma che l’EIGE è una "persona giuridica" e che i lavoratori interinali prestavano la loro opera presso di esso sotto il suo controllo e la sua direzione, sicché esso costituisce un’"impresa utilizzatrice" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 1, paragrafo 2.

Quanto alla nozione di "attività economica", la Corte richiama la propria giurisprudenza: tale nozione corrisponde a qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. Applicando tale criterio all’EIGE, rileva che almeno alcune delle attività elencate nel regolamento n. 1922/2006 si svolgono in mercati nei quali operano anche imprese commerciali in concorrenza, come la raccolta e diffusione di informazioni, l’elaborazione di strumenti metodologici, l’organizzazione di conferenze, la creazione di un fondo di documentazione e la fornitura di informazioni a soggetti pubblici e privati.

La Corte sottolinea che l’assenza di fine di lucro non è decisiva e che la previsione di entrate derivanti anche da pagamenti per servizi resi conferma la natura almeno parzialmente economica di tali attività. Conclude quindi che l’EIGE esercita, almeno in parte, un’attività consistente nell’offrire servizi su un determinato mercato e rientra nell’ambito della direttiva.

Ragionamento della Corte: parità di trattamento e Statuto dei funzionari

Esaminando l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, la Corte ricorda che esso impone ai lavoratori interinali condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero se fossero direttamente impiegati dall’utilizzatore per svolgere il medesimo lavoro. Tale nozione include anche la retribuzione.

La Corte respinge l’argomento secondo cui tale disciplina non potrebbe applicarsi perché l’EIGE è soggetto a regole speciali di diritto del lavoro dell’Unione. Né l’articolo 335 TFUE né l’articolo 336 TFUE ostano alla piena applicazione della direttiva: il primo riguarda la capacità giuridica dell’Unione e il secondo la competenza del legislatore a disciplinare il personale dell’Unione, ma né lo Statuto né il regime degli altri agenti regolano il lavoro dei somministrati.

Pertanto, in assenza di una disciplina specifica dell’Unione per i lavoratori interinali, il principio di parità di trattamento si applica integralmente durante la missione presso l’agenzia dell’Unione. Ciò non comporta la trasformazione dei lavoratori interinali in funzionari o agenti dell’Unione, perché la direttiva si limita a garantire l’uguaglianza nelle condizioni di base di lavoro e d’occupazione e non incide sullo status giuridico del personale.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • la direttiva 2008/104 si applica alla messa a disposizione, da parte di un’agenzia di lavoro interinale, di lavoratori presso l’EIGE;
  • il posto occupato da un lavoratore interinale presso l’EIGE può costituire il "medesimo lavoro" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, anche se tutti gli impieghi coperti direttamente dall’EIGE richiedono mansioni riservate a persone soggette allo Statuto dei funzionari dell’Unione.

Principi utili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché conferma che le agenzie dell’Unione non sono escluse in quanto tali dall’ambito della disciplina europea sul lavoro tramite agenzia interinale. Inoltre, chiarisce che il confronto retributivo richiesto dal principio di parità di trattamento va effettuato con riferimento alle condizioni applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall’utilizzatore per svolgere il medesimo lavoro, senza che il richiamo allo Statuto dei funzionari possa neutralizzare la tutela garantita dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materielavoro tramite agenzia interinaleagenzie dell’unione europeaparità di trattamento retributivadiritto del lavoro dell’unioneautonomia amministrativa delle istituzioni dell’unione

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