Corte di giustizia, Sentenza C-819/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2021. — Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands BV contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 81, 84 e 85 CE – Articolo 53 dell’accordo SEE – Intese – Comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra lo Spazio economico europeo (SEE) e i paesi terzi posti in essere nella vigenza degli articoli 84 e 85 CE – Azione di risarcimento danni – Competenza dei giudici nazionali ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE. — Causa C-819/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che i giudici nazionali possono conoscere di azioni di risarcimento danni fondate su intese nel trasporto aereo poste in essere prima del 1° maggio 2004, sebbene per quel settore non fossero ancora entrate in vigore le norme di applicazione previste dall’articolo 83 CE. L’assenza di una decisione amministrativa ai sensi degli articoli 84 e 85 CE non impedisce al giudice nazionale di accertare la violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 SEE. La soluzione vale anche per le rotte con la Svizzera e con gli altri Stati SEE non UE, secondo le rispettive date di integrazione normativa.
Competenza del giudice nazionale ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 SEE, in un’azione risarcitoria privata, a intese nel trasporto aereo anteriori all’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003.
La questione giuridica
Se, in un’azione per risarcimento danni proposta dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, il giudice nazionale sia competente ad applicare l’articolo 81 CE e/o l’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti nel settore dei trasporti aerei posti in essere prima del 1° maggio 2004 sulle rotte UE-paesi terzi, prima del 1° giugno 2002 sulle rotte UE-Svizzera e prima del 19 maggio 2005 sulle rotte tra Stati SEE non UE e paesi terzi, anche in assenza di una previa decisione della Commissione o delle autorità nazionali ai sensi degli articoli 84 e 85 CE; e se il regime transitorio osti a tale competenza.
Principio di diritto
Il giudice nazionale è competente, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, ad applicare l’articolo 81 CE e, per identità di sostanza, l’articolo 53 dell’accordo SEE in un’azione privata di risarcimento danni relativa a intese nel trasporto aereo anteriori a tale regolamento, anche se manca una previa decisione amministrativa ex articoli 84 e 85 CE. L’articolo 6 del regolamento n. 1/2003 non introduce un nuovo regime sostanziale retroattivo, ma richiama una competenza già discendente dall’effetto diretto delle disposizioni di concorrenza; tale competenza opera nei limiti in cui i comportamenti possano incidere sul commercio tra Stati membri o tra le parti contraenti del SEE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 81, 84 e 85 CE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento n. 17
- Regolamento n. 141
- Regolamento (CEE) n. 3975/87
- Regolamento (CEE) n. 3976/87
- Regolamento (CE) n. 411/2004
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
Competenza del giudice nazionale in materia di intese nel trasporto aereo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Amsterdam in una controversia risarcitoria promossa da soggetti che avevano acquisito crediti danni relativi a un presunto cartello nel trasporto aereo di merci. La Corte doveva stabilire se il giudice nazionale potesse applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a condotte anteriori all’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, nonostante l’assenza di una previa decisione della Commissione o delle autorità nazionali ai sensi degli articoli 84 e 85 CE.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con decisioni del 2010 e del 2017, ha accertato che varie compagnie aeree avevano coordinato le politiche tariffarie nel trasporto aereo di merci, in particolare per supplementi carburante, sicurezza e commissioni. Le ricorrenti nel procedimento principale, Stichting Cartel Compensation ed Equilib Netherlands BV, hanno agito davanti al giudice olandese chiedendo l’accertamento dell’illiceità dei comportamenti e la condanna al risarcimento dei danni, in qualità di cessionarie di crediti risarcitori degli speditori di merci.
Il giudice del rinvio ha evidenziato tre segmenti temporali e geografici rilevanti:
- rotte tra aeroporti dell’Unione e paesi terzi, per fatti anteriori al 1° maggio 2004;
- rotte tra Svizzera e aeroporti dell’Unione, per fatti anteriori al 1° giugno 2002;
- rotte tra Stati SEE non membri dell’Unione e paesi terzi, per fatti anteriori al 19 maggio 2005.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il quadro antecedente e successivo al regolamento n. 1/2003:
- il regolamento n. 17 e il regolamento n. 141, che escludevano il settore dei trasporti dall’ambito applicativo generale;
- i regolamenti nn. 3975/87 e 3976/87, applicabili solo ai trasporti aerei tra aeroporti dell’Unione;
- il regolamento n. 1/2003, il cui articolo 6 attribuisce ai giudici nazionali la competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 CE, e il cui articolo 16 impone di evitare decisioni in contrasto con quelle della Commissione;
- il regolamento n. 411/2004, che estende il nuovo assetto ai trasporti aerei con paesi terzi a decorrere dal 1° maggio 2004;
- l’accordo sul trasporto aereo tra Comunità europea e Svizzera, entrato in vigore il 1° giugno 2002;
- l’articolo 53 dell’accordo SEE, sostanzialmente identico all’articolo 81 CE.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza ha, in linea di principio, effetto diretto nei rapporti tra privati e attribuisce ai singoli il diritto di invocare la nullità delle intese vietate nonché di chiedere il risarcimento del danno subito. Le azioni risarcitorie private sono parte integrante dell’effettività delle regole di concorrenza e rafforzano il carattere operativo del divieto di intese.
Per la Corte, l’articolo 6 del regolamento n. 1/2003 non ha creato un nuovo regime sostanziale applicabile retroattivamente: esso si limita a richiamare la competenza dei giudici nazionali già derivante dall’effetto diretto dell’articolo 81 CE. Gli articoli 84 e 85 CE riguardano l’applicazione amministrativa delle regole di concorrenza, ma non escludono la competenza giudiziale nelle controversie tra privati.
Quanto alla certezza del diritto, la Corte distingue il caso in esame dalla giurisprudenza sulla validità provvisoria degli accordi notificati sotto il regolamento n. 17. Qui non vi è alcuna disposizione che consenta un’autorizzazione retroattiva o che impedisca al giudice nazionale di accertare, dopo il 1° maggio 2004, la violazione per fatti anteriori. Inoltre, la Commissione ha essa stessa ritenuto di non essere competente per alcuni di quei comportamenti prima delle date indicate.
Applicazione all’articolo 53 SEE
Poiché l’articolo 53 dell’accordo SEE è sostanzialmente identico all’articolo 81 CE, la Corte afferma che esso va interpretato nello stesso modo. Il fatto che l’accordo SEE sia stato integrato nell’ordinamento pertinente solo dal 19 maggio 2005 non impedisce l’applicazione giudiziale della norma a comportamenti idonei a incidere sugli scambi tra le parti contraenti, secondo il medesimo ragionamento sviluppato per l’articolo 81 CE.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che un giudice nazionale è competente ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE in una controversia privata di risarcimento danni, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003, anche con riguardo a comportamenti nel trasporto aereo anteriori alle date di piena applicabilità del nuovo regime, purché tali comportamenti potessero incidere sul commercio tra Stati membri o tra le parti contraenti dell’accordo SEE.
Principi affermati
- La competenza del giudice nazionale in materia di concorrenza deriva dall’effetto diretto dell’articolo 81 CE, non dal solo articolo 6 del regolamento n. 1/2003.
- L’assenza di una decisione preventiva ai sensi degli articoli 84 e 85 CE non impedisce l’azione risarcitoria privata.
- L’articolo 53 dell’accordo SEE segue la stessa lettura dell’articolo 81 CE, in ragione della sostanziale identità delle due disposizioni e dell’esigenza di interpretazione uniforme nel SEE.
- Il limite materiale resta quello dell’idoneità dei comportamenti a pregiudicare il commercio tra Stati membri o tra le parti contraenti del SEE.
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