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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37930/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione o la revoca dell'ingiunzione alla demolizione disposta in esecuzione della sentenza penale (condanna per reati edilizi e correlati). In particolare il ricorrente censura la parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto inammissibile il punto 4 dell'istanza (che denunciava che una porzione del bene era già sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in altro procedimento), sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente escluso la legittimazione o l'interesse del ricorrente e avrebbe omesso di valutare l'impossibilità di eseguire l'ingiunzione demolitoria in ragione della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto corretta la valutazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui la confisca di un bene non comporta automaticamente la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione e che possono coesistere diversi provvedimenti esecutivi sullo stesso bene. Ha inoltre rilevato che il motivo proposto era avulso dalla motivazione del provvedimento impugnato e privo del necessario grado di specificità, sicché l'impugnazione risultava inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è richiamata quale titolo del reato per cui il ricorrente era stato condannato; la Corte non ha ritenuto che la condanna per il reato edilizio comportasse di per sé l'inefficacia dell'ordine di demolizione o la possibilità automatica di sospenderlo a seguito di confisca.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato come parte del procedimento in cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca su porzione dell'immobile; la presenza di un procedimento diverso per reati associativi non determina di per sé la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per motivare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la Corte segnala che la determinazione equitativa tiene conto anche dell'assenza di colpa dolosa nell'impugnazione.

  • Sentenza Corte d'appello di Napoli n. 3980/2019 e Cassazione n. 37803/2020

    Le sentenze dei giudici di merito e della Cassazione nel procedimento associativo sono state depositate e mostrano che il titolo della confisca era già stato oggetto di decisioni; la Corte di legittimità prende atto che la confisca era stata trattata in altri gradi di giudizio e ciò non impedisce, di per sé, l'esecuzione dell'ordine di demolizione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come elemento da considerare nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; utilizzata nella ponderazione delle sanzioni pecuniarie accessorie

Massime di principio

  • La confisca di un bene non determina automaticamente la sospensione o la revoca di un ordine amministrativo o giudiziale di demolizione: possono coesistere provvedimenti esecutivi diversi sullo stesso bene.
  • Per ottenere la sospensione o la revoca dell'esecuzione (es. demolizione) è necessario dimostrare concretamente e specificamente l'impossibilità di esecuzione o un vizio che incida direttamente sull'ordine; la mera allegazione della confisca è insufficiente.
  • In sede di cassazione processuale, i motivi devono essere specifici e pertinenti alla motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni avulse dalla decisione impugnata possono rendere il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
  • La parte che propone impugnazioni infondate o non specifiche può essere condannata alle spese e a somme a titolo di ammenda o contribuzione alla Cassa delle Ammende ai sensi delle norme processuali (es. art. 616 c.p.p.), anche se non si ravvisa dolo nella proposizione del ricorso.
  • Quando esistono procedimenti distinti (esecuzione demolitoria e procedimento per confisca/sequestro in altra sede) è opportuno far emergere nel modo più chiaro e documentato l'interferenza tra i provvedimenti e le ragioni giuridiche che giustificano la sospensione dell'esecuzione, altrimenti il rimedio processuale rischia di essere respinto.

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