Cassazione Civile, Ordinanza n. 24761/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da una denuncia di nuova opera proposta in via cautelare da un proprietario confinante contro la vicina che stava eseguendo una costruzione sul terreno limitrofo. In sede cautelare fu ordinata la sospensione dei lavori; poi, nel giudizio di merito, dopo l’interruzione per morte dell’attore e la riassunzione da parte degli eredi, il giudice di primo grado ordinò la demolizione di alcune opere (un balcone al piano interrato e un corpo di fabbrica con scala esterna) e rigettò la domanda riconvenzionale sul confine. In appello gli eredi ottennero solo parziale riforma: la Corte territoriale dispose l’arretramento di un muro alto 3,80 m alla distanza di 5 m dal confine, ritenendolo non un mero muro di recinzione ma un vero muro di fabbrica a servizio di un terrapieno artificiale. Con il ricorso per cassazione gli eredi lamentavano: 1) violazione delle norme sulle distanze legali e delle N.T.A., sostenendo che il muro da arretrare fosse un muro di recinzione e che invece dovesse essere arretrato il terrapieno con il muro di contenimento posto a valle; 2) violazione delle norme sull’aderenza, assumendo che la costruzione non fosse in aderenza per la presenza di una intercapedine di 8-13 cm; 3) violazione delle norme processuali, perché la domanda di risarcimento danni proposta solo in comparsa conclusionale sarebbe stata tardiva; 4) violazione delle norme sulle spese, poiché nella denuncia di nuova opera le spese della fase cautelare avrebbero dovuto essere liquidate separatamente e non compensate unitariamente. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e difetto di specificità, il secondo infondato perché l’aderenza può sussistere anche in presenza di modesta intercapedine e l’accertamento della sua consistenza è di merito, il terzo infondato per difetto di adeguata trascrizione degli atti processuali e perché in citazione risultava solo una riserva di azione risarcitoria, e il quarto infondato perché sulle spese della fase cautelare e della prima fase di merito si era già formato il giudicato, non essendo stata impugnata la decisione che le aveva compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la statuizione di appello che imponeva l’arretramento del muro a distanza legale, ha escluso i vizi denunciati in punto di qualificazione della costruzione come realizzata in aderenza, ha ritenuto inammissibile o infondato il profilo sulla domanda risarcitoria per tardività e ha respinto la censura sulle spese, rilevando il giudicato formatosi sulla loro compensazione nella precedente decisione non impugnata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni; la Corte ne ha trattato l’applicazione con riguardo alla qualificazione dell’opera come muro di fabbrica e non come semplice muro di recinzione
art. 877 c.c.
interpretato nel senso che la costruzione in aderenza richiede l’assenza di intercapedine apprezzabile e la piena autonomia statica e funzionale rispetto al muro preesistente; una modesta intercapedine colmabile con accorgimenti tecnici non esclude l’aderenza
art. 23 N.T.A. del Piano Regolatore di Rocca Massima
evocato quale parametro urbanistico locale sulle distanze e sulla edificabilità; la censura è stata respinta perché non specificamente e correttamente riferita alle domande e agli accertamenti di causa
art. 9 l. 1684/1982
richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizioni edilizie per zone sismiche, ma senza che la Corte ritenesse la doglianza idoneamente posta e decisiva nel giudizio di merito
art. 183 c.p.c.
richiamato per sostenere la tardività della domanda risarcitoria; la Corte ha rilevato che il motivo non era adeguatamente autosufficiente e che in citazione risultava solo una riserva di agire in separata sede
art. 278 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 183 c.p.c. nel censurare la proposizione della domanda risarcitoria in comparsa conclusionale, ma la doglianza è stata respinta per difetto di specificità e autosufficienza
art. 91 c.p.c.
richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ha confermato la regolazione delle spese operata nei gradi di merito e il formarsi del giudicato sulla compensazione della fase cautelare
art. 1171 c.c.
richiamato in relazione al procedimento di denuncia di nuova opera e alla disciplina delle spese delle fasi cautelare e di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso fondati su violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione una sentenza per violazione di norme sulle distanze o sulla qualificazione di un manufatto deve articolare censure specifiche e autosufficienti, confrontando puntualmente le domande e i fatti allegati nei precedenti gradi di giudizio; la doglianza generica su un’opera diversa o su un diverso punto del terreno è inammissibile.
- La nozione di costruzione in aderenza non è esclusa da una intercapedine minima e colmabile con accorgimenti tecnici; ciò che rileva è l’assenza di un’intercapedine apprezzabile e l’autonomia statica e funzionale dell’opera rispetto al muro preesistente.
- L’accertamento circa l’esistenza e l’ampiezza dell’intercapedine tra due costruzioni è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e coerente.
- Nei motivi di ricorso che denunciano errores in procedendo, la parte deve indicare con precisione il fatto processuale, trascrivere o localizzare gli atti rilevanti e dimostrare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; altrimenti la censura non può essere esaminata nel merito.
- La riserva generica di agire per danni in separata sede non equivale, di per sé, a proposizione tempestiva della domanda risarcitoria nel medesimo giudizio.
- La statuizione sulle spese contenuta in una precedente decisione non impugnata si consolida in giudicato e non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi sul medesimo capo.
- In tema di opposizione e regole sulle spese nella denuncia di nuova opera, la regolazione delle spese già contenuta nella decisione definitoria del segmento processuale non è ulteriormente censurabile se non è stata tempestivamente impugnata.
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